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Gli interessi

Il compenso dovuto dal soggetto che riceve in prestito per l’uso del capitale altrui era definito usurae (da usus). Detto termine si riferiva ad un normale interesse  e non era connotato da un’accezione spreggiativa corrispondente a interessi eccessivi. Nel diritto romano il mutuo – come visto – non era di per sé oneroso; era possibile…

Il mutuo e la sua causa

Nei tempi primitivi del ius privatum, per quegli atti che la c.d. Pandettistica del XIX secolo denominò ‘negozi giuridici’, la forma era tutto e non assumevano alcuna importanza la volontà e la causa . Rilevava esclusivamente l’esteriorità dell’atto, consistente per lo più in formule orali o mimiche gestuali. I Romani cominciarono ad acquistare coscienza dell’essenzialità…

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La lex Silia e la lex Calpurnia

In tarda età postdecemvirale, allorché la pratica del nexum era divenuta improponibile e la stessa stipulatio non era sempre, da chiunque e dappertutto facilmente praticabile, si affermò il principio di ius civile per cui, qualora la datio non fosse dovuta a liberalità o a pagamento o a quant’altro gli interessati l’avessero destinata, si presumeva che…

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All’origine del mutuum

Il mutuo veniva largamente praticato sin dall’alta antichità, in tutto il Mediterraneo, specialmente presso la civiltà assira, egizia, greca e certamente anche a Roma. Nella metà dell’VIII secolo a.C. Roma era un piccolo villaggio di capanne di rami e foglie, abitato da pastori che cominciavano con molta fatica a lavorare la terra, trasformandosi a poco…