Le prime testimonianze certe sulla pratica delle usurae usurarum

Che nell’area romana esistesse la pratica degli interessi anatocistici lo apprendiamo da un atto, di carattere per l’appunto straordinario e transitorio, emesso, dal proconsole L. Licinio Lucullo nella provincia dell’Asia Minore, tra il 72 e il 70 a.C. In proposito, Plutarco  scrisse che Lucullo, ridusse il tasso di interesse all’uno per cento, annullò i ‘τόκους’…

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Nozione di anatocismo

L’anatocismo  (il termine deriva dal greco α ν α τ ο κ ι σ μ ό ς, composto da ανα, sopra + τοkισμός, usura), ossia la trasformazione degli interessi scaduti in capitale, che come tale è produttivo a sua volta di interessi, è stato valutato con sfavore nelle legislazioni di tutti i tempi e, anche…

Le usurae centesimae

Nell’età del Principato , il massimo legale era l’uno per cento a mese, quindi nell’anno di dodici mesi era del 12%. Gli interessi così calcolati assunsero il nome di usurae centesimae per il fatto che il debitore pagava ogni mese un centesimo del capitale. Poiché gli interessi dovevano essere corrisposti il primo di ogni mese…

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Le leggi in materia di usurae

Nel 367 a.C., nell’ambito delle famose leges Liciniae Sextiae, una disposizione di carattere transitorio avrebbe stabilito che gli interessi pagati dovessero computarsi nel capitale e che i debitori potessero soddisfare i loro creditori in tre rate annue uguali . Ma già pochi anni dopo, nel 357, il fenus unciarium sarebbe stato riconfermato da una lex…

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Il fenus unciarium

L’usura è un fenomeno antichissimo che, per la sua pericolosità e per gli aspetti perversi che determina, ha sempre interessato studiosi e giuristi che su di esso hanno riversato veri e propri fiumi d’inchiostro. Questo fenomeno sociale di grande rilievo politico per la tutela dei debitori delle classe povere, particolarmente grave nel tempo delle lotte…

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Gli interessi

Il compenso dovuto dal soggetto che riceve in prestito per l’uso del capitale altrui era definito usurae (da usus). Detto termine si riferiva ad un normale interesse  e non era connotato da un’accezione spreggiativa corrispondente a interessi eccessivi. Nel diritto romano il mutuo – come visto – non era di per sé oneroso; era possibile…