L’exceptio non numeratae pecuniae
La conventio che accompagnava la datio credendi causa poteva accogliere in sé esplicite intese tra le parti del mutuo. Erano frequenti la determinazione del tempo della restituzione e quella del locus solutionis. Gaio, nel definire il contratto di mutuo non specificava se la data di restituzione potesse essere oggetto di un esplicito accordo. Il probema…