martelletto e codice

Le leggi in materia di usurae

Nel 367 a.C., nell’ambito delle famose leges Liciniae Sextiae, una disposizione di carattere transitorio avrebbe stabilito che gli interessi pagati dovessero computarsi nel capitale e che i debitori potessero soddisfare i loro creditori in tre rate annue uguali . Ma già pochi anni dopo, nel 357, il fenus unciarium sarebbe stato riconfermato da una lex…

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Il fenus unciarium

L’usura è un fenomeno antichissimo che, per la sua pericolosità e per gli aspetti perversi che determina, ha sempre interessato studiosi e giuristi che su di esso hanno riversato veri e propri fiumi d’inchiostro. Questo fenomeno sociale di grande rilievo politico per la tutela dei debitori delle classe povere, particolarmente grave nel tempo delle lotte…

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Gli interessi

Il compenso dovuto dal soggetto che riceve in prestito per l’uso del capitale altrui era definito usurae (da usus). Detto termine si riferiva ad un normale interesse  e non era connotato da un’accezione spreggiativa corrispondente a interessi eccessivi. Nel diritto romano il mutuo – come visto – non era di per sé oneroso; era possibile…

Il mutuo e la sua causa

Nei tempi primitivi del ius privatum, per quegli atti che la c.d. Pandettistica del XIX secolo denominò ‘negozi giuridici’, la forma era tutto e non assumevano alcuna importanza la volontà e la causa . Rilevava esclusivamente l’esteriorità dell’atto, consistente per lo più in formule orali o mimiche gestuali. I Romani cominciarono ad acquistare coscienza dell’essenzialità…

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La lex Silia e la lex Calpurnia

In tarda età postdecemvirale, allorché la pratica del nexum era divenuta improponibile e la stessa stipulatio non era sempre, da chiunque e dappertutto facilmente praticabile, si affermò il principio di ius civile per cui, qualora la datio non fosse dovuta a liberalità o a pagamento o a quant’altro gli interessati l’avessero destinata, si presumeva che…