Il debitore protestato ha diritto alla cancellazione del proprio nome dal registro informatico
L’art. 4 della l. 77 del 1955, come sostituito dall’art. 2 della l. 235 del 2000, per il quale (1° comma) “Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il…