Se un genitore concede un immobile in comodato per l’abitazione della costituenda famiglia non è obbligato al rimborso delle spese
La Corte di Cassazione, con la Sentenza del 10/11/2011 depositata oggi 27/01/2012, n. 1216, stabilisce che il comodatario il quale, al fine di utilizzare la casa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente,…