L’art. 32, legge 4.11.2010, n. 183, introduce una nuova disciplina in tema di
impugnazione del licenziamento.
La novità cosiste nel fatto che, impugnato il licenziamento a pena di
decadenza entro sessanta giorni, l’impugnazione stessa diventa inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
In precedenza, invece, il lavoratore aveva 5 anni di tempo per depositare il ricorso.
Emiliana Matrone