Con il decreto 7 marzo 2007, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2007, il Ministero dell’economia e delle finanze ha emanato il regolamento di attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 1, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP.
L’ambito nel quale dispone il comma 347 e’ quello fissato dall’art. 1, comma 245, della legge n.662/1996, che, com’e’ noto, ha istituito presso l’INPDAP la Cassa unica del credito per i dipendenti delle
amministrazioni statali e degli enti locali, con relativo obbligo di versamento di un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile.
L’Inpdap nella Circolare Inpdap 4.10.2007 n. 27 soggiunge che i soggetti interessati dall’emanato regolamento sono:
a) pensionati gia’ dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell’INPDAP;
b) dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP.
Sono esclusi i pensionati i quali siano stati collocati in pensione in data successiva a quella di formale privatizzazione dell’amministrazione di appartenenza (es. Poste, Ferrovie, Coni, etc.), ad eccezione di coloro che all’atto della privatizzazione dell’ente datore di lavoro hanno mantenuto l’iscrizione ad una delle Casse pensionistiche gestite da questo Istituto e l’iscrizione in
attivita’ di servizio al Fondo Credito.
Emiliana Matrone
INPDAP
Circolare 4.10.2007 n. 27
Premessa.
Con il decreto 7 marzo 2007, n. 45, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2007, il Ministero dell’economia e
delle finanze ha emanato il regolamento di attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 1, comma 347, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie
agevolate erogate dall’INPDAP.
L’ambito nel quale dispone il comma 347 e’ quello fissato dall’art.
1, comma 245, della legge n.662/1996, che, com’e’ noto, ha istituito
presso l’INPDAP la Cassa unica del credito per i dipendenti delle
amministrazioni statali e degli enti locali, con relativo obbligo di
versamento di un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,35%
della retribuzione contributiva e pensionabile.
Soggetti destinatari.
L’emanato regolamento di attuazione amplia, ai sensi del citato
comma 347, l’originaria platea degli iscritti alla Gestione unitaria,
di cui alla citata legge n. 662/1996 e trova applicazione nei
confronti dei:
a) pensionati gia’ dipendenti pubblici che fruiscono di
trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell’INPDAP.
b) dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni
previdenziali diverse dall’INPDAP.
Sono esclusi i pensionati i quali siano stati collocati in pensione
in data successiva a quella di formale privatizzazione
dell’amministrazione di appartenenza (es. Poste, Ferrovie, Coni,
etc.), ad eccezione di coloro che all’atto della privatizzazione
dell’ente datore di lavoro hanno mantenuto l’iscrizione ad una delle
Casse pensionistiche gestite da questo Istituto e l’iscrizione in
attivita’ di servizio al Fondo Credito.
Sono iscritti al Fondo Credito i dipendenti da Enti pubblici
assunti con contratto a tempo determinato, che possono fruire di
cessioni del quinto estinguibili nell’arco di durata della vigenza
contrattuale, cosi’ come disposto dall’art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 180/1950.
Sono, inoltre, iscritti obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 6,
comma 2, del decreto ministeriale n. 463/1998, gli Ufficiali del
Ministero della difesa transitati nella posizione di ausiliaria,
mentre i sottufficiali dello stesso Ministero, nella posizione di
ausiliaria e con trattamento provvisorio di pensione a carico del
suddetto Dicastero, rientrano tra i soggetti di cui all’art. 1,
lettera a, del decreto ministeriale n. 45/2007.
Modalita’ di adesione:
I dipendenti in servizio ed i pensionati, come individuati
dall’art. 1 del decreto ministeriale n. 45/2007, vengono iscritti di
diritto, ai sensi del successivo art. 2 del citato decreto, alla
Gestione unitaria di cui alla legge n. 662/1996 a decorrere dal
1° novembre 2007, qualora entro il 31 ottobre 2007 non abbiano
manifestato la propria volonta’ contraria.
E’ comunque fatta salva in capo ai soggetti aderenti la
possibilita’ di recedere dall’iscrizione entro il termine di sei mesi
dal pagamento del primo contributo alla Cassa, e cioe’ entro il mese
di maggio 2008.
Decorso il previsto termine del 31 ottobre p.v. e l’ulteriore
periodo di sei mesi per l’esercizio della facolta’ di recesso
l’iscrizione al Fondo e’ definitiva.
I dipendenti iscritti ai sensi dell’art. 1, lettera b), del decreto
ministeriale n. 45/2007, che non hanno esercitato la facolta’ di
recesso prevista dall’art. 2, dello stesso decreto, i quali verranno
collocati in quiescenza dopo il 31 ottobre 2007, saranno iscritti
alla Gestione unitaria di cui trattasi qualora non abbiano
manifestato esplicita volonta’ di non adesione all’atto del
collocamento a riposo. Tali soggetti, ai sensi dell’art. 2, comma 2,
del citato decreto n. 45/2007, possono recedere dall’iscrizione entro
il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilita’ di
pensione sulla quale e’ stata applicata la ritenuta di cui all’art. 3
del decreto ministeriale n. 45/2007.
Il personale assunto dagli Enti e dalle Amministrazioni pubbliche,
viene invitato dalla propria Amministrazione ad esprimere l’eventuale
manifestazione di volonta’ di non adesione al momento
dell’assunzione. Tale personale conserva il diritto di recesso entro
i sei mesi dalla prima trattenuta sulla retribuzione prevista
dall’art. 3 del decreto ministeriale n. 45/2007.
La facolta’ di recesso non spetta ai dipendenti pubblici, iscritti
ai fini pensionistici e/o previdenziali alle Casse gestite da questo
Istituto e quindi gia’ obbligati all’iscrizione ai sensi dell’art. 1,
commi 242, e segg. della legge n.662/1996. Gli stessi sono chiamati
dalle proprie Amministrazioni ad esprimere l’eventuale manifestazione
di volonta’ di non adesione al momento del collocamento a riposo e
conservano il diritto di recesso entro sei mesi dal pagamento della
prima mensilita’ di pensione sulla quale e’ stata applicata la
ritenuta di cui al citato art. 3 del decreto ministeriale n. 45/2007.
Per coloro che fruiscono di piu’ trattamenti pensionistici,
rientranti nell’ambito di applicazione della normativa in esame, la
volonta’ di non aderire opera per tutti i trattamenti in godimento.
La comunicazione di non adesione deve essere trasmessa all’INPDAP se
i trattamenti vengono erogati da questo Istituto previdenziale
mentre, nel caso di pluralita’ di Istituti erogatori, devono essere
prodotte distinte comunicazioni di non adesione dirette a ciascuno
degli Istituti interessati.
Contribuzione.
La contribuzione e’ a totale carico dei soggetti aderenti e viene
effettuata a cura delle Amministrazioni interessate mediante ritenuta
mensile sugli emolumenti corrisposti a decorrere dalla data di
iscrizione con versamento sul conto corrente infruttifero n. 21039,
acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato “INPDAP –
Gest. Aut. Prest. Creditizie” e relativa contabilita’ speciale n.
1011 presso la Banca d’Italia.
Per i versamenti, invece, a favore dei conti di Tesoreria INPDAP
puo’ essere utilizzato il bonifico bancario o postale (vedi circolare
15 della Direzione centrale entrate del 19 giugno 2007).
La contribuzione versata non e’ rimborsabile.
Per i dipendenti in servizio l’iscrizione comporta il versamento di
un contributo pari allo 0,35% della retribuzione imponibile di cui al
comma 242 della legge n. 662 del 1996, determinata ai sensi dell’art.
2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successivo
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
L’aliquota contributiva applicabile ai pensionati e’ pari allo
0,15% sull’ammontare mensile lordo della pensione.
Nell’ipotesi di soggetti titolari di piu’ pensioni, rientranti
nell’ambito di applicazione del decreto ministeriale n. 45/2007,
l’aliquota contributiva e’ applicata su tutti i trattamenti
corrisposti, tenuto conto che, in sede di erogazione di prestiti il
quinto cedibile va calcolato sul cumulo di detti trattamenti.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 45/2007,
nessun contributo e’ dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro
lordi mensili. Tale ultimo importo e’ adeguato dall’INPDAP prendendo
a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a
carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
Adempimenti per le amministrazioni non iscritte.
Le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, i cui dipendenti e
pensionati sono iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni
previdenziali diverse dall’INPDAP, devono preliminarmente chiedere
all’Istituto l’iscrizione al Fondo credito tramite istanza da
presentare alla Direzione centrale entrate Ufficio I normativa e
contenzioso, indicando il proprio codice fiscale.
Le manifestazioni di volonta’ di non adesione ed i recessi devono
essere presentate dal personale in servizio direttamente
all’Amministrazione di appartenenza e per i pensionati all’Ente
erogatore del trattamento pensionistico o, nel caso di pluralita’ di
trattamenti, a ciascuno Istituto previdenziale, i quali dovranno
provvedere ad effettuare la trattenuta contributiva sugli emolumenti
dei soggetti che risulteranno aderenti. Le comunicazioni di non
adesione devono essere trasmesse anche all’INPDAP.
Sara’ cura delle stesse amministrazioni censire le su menzionate
dichiarazioni di non volonta’ presentate dai propri dipendenti ed
inviare successivamente all’INPDAP gli elenchi dei soggetti per il
quale ha operato l’iscrizione di diritto.
Modalita’ di denuncia.
Al fine di poter erogare le prestazioni creditizie e sociali
connesse al versamento del contributo nella misura dello 0,35% della
retribuzione contributiva e pensionabile e’ necessario acquisire in
maniera puntuale i relativi dati.
Per i dipendenti che non abbiano manifestato la non adesione
all’iscrizione le amministrazioni e gli enti datori di lavoro
dovranno trasmettere i relativi dati tramite la compilazione della
Denuncia Mensile Analitica (DMA) di cui all’art. 44 del decreto-legge
n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre
2003, n. 326. Tale decreto prevede infatti a decorrere dal 2005 la
trasmissione mensile all’INPDAP, in via telematica, da parte dei
sostituti di imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui
commi 6-ter e 6-quater (certificazione unica ai fini fiscali e
contributivi) dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, dei dati retributivi e delle informazioni
necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative
individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Le modalita’ di compilazione e di trasmissione delle denunce
mensili sono contenute nella Circ. n. 59/2004, reperibile sul sito
dell’istituto all’indirizzo www.inp dap.gov.it
In particolare nell’ambito dei quadri contenenti le informazioni
relative ai periodi e alle retribuzioni (E0 e V1) dovranno essere
valorizzati esclusivamente i campi n. 39 “Imponibile Cassa Credito” e
n. 40 ” Contributi Cassa Credito” oltre a quelli considerati
obbligatori (Es. Tipo Impiego e Tipo Servizio).
Per i pensionati di cui al punto b) della presente nota, si fa
riserva di comunicare le modalita’ di trasmissione dei dati, da parte
degli Enti previdenziali interessati, una volta definito l’opportuno
tracciato.
Prestazioni.
Le prestazioni fruibili sono suddivise rispettivamente in
creditizie e sociali.
1) Prestazioni Creditizie:
a) piccoli prestiti: rimborsabili in 12, 24, 36, o 48 mesi
concessi in misura pari all’ammontare di una mensilita’ singola o
doppia della pensione o della retribuzione in godimento;
b) prestiti pluriennali: erogati direttamente da INPDAP,
estinguibili in cinque o dieci anni cedendo una quota di retribuzione
o di pensione non superiore ad un quinto;
c) prestiti garantiti: erogati da Istituti bancari/finanziari con
garanzia Inpdap, riservati ai dipendenti in attivita’ di servizio;
d) mutui ipotecari edilizi: finalizzati all’acquisto della prima
casa di abitazione ed estinguibili in 10-15-20-25-30 anni.
Per i dipendenti in attivita’ di servizio ed i pensionati e’
consentita, inoltre, la possibilita’ di accesso a finanziamenti
erogati da Istituti di credito convenzionati, per i quali e’ prevista
anche la garanzia fondorischi da parte dell’Istituto.
Ai fini dell’accesso alle prestazioni creditizie, previste dal
decreto ministeriale n. 45/2007, si procedera’ con le consuete
modalita’ previo accertamento delle ritenute operate nei confronti
dei pensionati che presentano istanza.
Per le prestazioni per le quali e’ prevista una anzianita’ di
iscrizione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
180/1950:
a) il requisito dell’anzianita’ e’ ritenuto sussistente per i
pensionati INPDAP, poiche’ vantano una pregressa anzianita’ di
iscrizione contributiva alla Gestione;
b) per i dipendenti ed i pensionati di altri Enti ed
Amministrazioni pubbliche l’anzianita’ puo’ essere valorizzata
trattenendo il contributo sulla prestazione creditizia richiesta.
Le Amministrazioni e gli Enti, i cui dipendenti o pensionati
fruiscono di prestazioni creditizie a carico della Gestione credito
INPDAP, in qualita’ di amministrazioni terze cedute sono tenute ad
effettuare le trattenute mensili sulle retribuzioni o sui ratei
mensili di pensione e trasmettere mensilmente all’INPDAP, con la
procedura informatica “cartolarizzazione credito”, le trattenute
nominative effettuate per la restituzione dei crediti accordati
secondo modalita’ operative in fase di definizione che verranno
concordate con gli Enti interessati.
2) Prestazioni Sociali:
Concernono la possibilita’ per i figli degli iscritti, sia in
attivita’ di servizio che in quiescenza, di poter fruire di: Borse di
studio, frequenza ai master, ammissioni nei convitti e nei centri di
vacanze e studio in Italia ed all’estero.
Sono riservati, in particolare, ai pensionati i soggiorni nelle
case Albergo di Monte Porzio Catone (Roma) e di Pescara, i soggiorni
per brevi periodi presso Hotel convenzionati in zone climatiche, gli
interventi assistenziali a favore di coloro i quali risultino affetti
dal morbo di Alzheimer, nonche’ tutte le altre prestazioni creditizie
e sociali approvate di volta in volta dal Consiglio di
amministrazione dell’istituto.
Le suindicate prestazioni sociali sono fruibili da tutti i
pensionati INPDAP, indipendentemente dalla adesione o meno alla
gestione unitaria dell’Istituto.
Adempimenti operativi.
Le sedi provinciali e territoriali devono inserire le comunicazioni
di non adesione gia’ pervenute e quelle che perverranno entro i
termini previsti dal decreto utilizzando la maschera inserita
nell’applicativo informatico “pagamento pensioni”, messo a
disposizione della Struttura di progetto per le Applicazioni
informative.
Sara’ cura della Direzione centrale credito e benefici sociali
provvedere all’inserimento di quelle inviate presso la stessa, mentre
per quelle inviate dai dipendenti Inpdap iscritti presso
l’Assicurazione generale obbligatoria sara’ cura della Direzione
centrale del personale provvedere alla loro lavorazione.
I moduli di non adesione o di recesso sono scaricabili dal sito
internet dell’Istituto. Tali moduli vanno riempiti e consegnati
(inviati per posta o fax) alla Sede Inpdap provinciale/territoriale
che eroga la pensione.
Considerato che i ruoli pensione vengono predisposti generalmente
entro il 16 del mese di ottobre, i pensionati che dovessero
manifestare la non adesione successivamente a tale data ed entro
comunque il 31 ottobre, avranno titolo a vedere rimborsato il
contributo trattenuto sul cedolino di pensione nel mese di novembre o
successivi.
Le manifestazioni di volonta’ pervenute da soggetti non iscritti
alle casse pensionistiche INPDAP o che percepiscono i trattamenti di
quiescenza da altro Istituto erogatore, debbono essere trasmesse alle
rispettive Amministrazioni.
Aspetti organizzativi.
1) Pensionati che fruiscono di trattamento a carico delle
gestioni pensionistiche INPDAP.
Le istanze di non adesione gia’ presentate devono essere registrate
dalle sedi entro il 16 ottobre c.a.
Per quelle che pervengono dal 16 ottobre al 31 ottobre verra’
automaticamente effettuata la trattenuta che dovra’ essere restituita
con l’assegno di pensione del mese successivo/i.
Il recesso operera’ dal mese successivo alla presentazione della
richiesta e le quote gia’ trattenute non verranno restituite.
2) Dipendenti e Pensionati di enti e amministrazioni pubbliche
iscritti ai fini pensionistici presso Enti e gestioni previdenziali
diverse dall’INPDAP che secondo le indicazioni sopra riportate hanno
diritto ai benefici in base al decreto ministeriale n. 45/2007.
Le domande di prestazioni creditizie e/o sociali prodotti da tali
categorie di iscritti alla Gestione devono pervenire per il tramite
delle Amministrazioni o degli Enti previdenziali di appartenenza.
Roma, 4 ottobre 2007