I matrimoni misti sono sempre sinceri?
A volte per il cittadino extracomunitario la decisione di convolare a nozze con un cittadino italiano è solo l’examotage per ottenere il permesso di soggiorno ed evitare il provvedimento di espulsione.
Sono frequenti, infatti, i casi di matrimonio cd “di comodo“ tra un italiano e uno straniero, nei quali emblematicamente i coniugi si separano dopo pochissimo tempo dalle nozze.
In proposito il TAR Abruzzo, sez. Pescara, con sentenza n. 1185/01 ha stabilito che il venir meno della effettiva convivenza matrimoniale, in un lasso di tempo brevissimo, è ragione valida e sufficiente per la revoca del permesso di soggiorno.
Diversamente il matrimonio verrebbe ingiustificatamente strumentalizzato per il raggiungimento di finalità diverse e/o ulteriori rispetto a quelle proprie dell’istituto.
Emiliana Matrone
Sentenza TAR Abruzzo n. 1185/2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo
Sezione Staccata di Pescara
composto dai magistrati:
Antonio CATONI – Presidente
Michele ELIANTONIO – Consigliere
Dino NAZZARO – Consigliere – rel.
ha pronunciato, ai sensi dell’art. 26 L. 6.12.1971, n. 1034, u.c., quale sostituito dall’art. 9 della legge 21.7.2000, n. 205, comma 1°, la seguente
SENTENZA
nel giudizio proposto con ricorso n. 645 del 2001 da V, costituita in giudizio, con gli avv.ti F e T, elettivamente domiciliata in giudizio presso lo studio del primo difensore, via Lazio, 40 – Pescara;
contro
il MINISTERO DELL’INTERNO,
in persona del Ministro p.t.
rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato – L’Aquila;
per l’annullamento
del provvedimento del Questore di Pescara in data 17.5.2001 (revoca del permesso di soggiorno).
Visti il ricorso, l’atto di costituzione in giudizio, nonché gli atti ed i documenti esibiti;
Uditi alla Camera di Consiglio del 22 novembre 2001 il Cons. Dino NAZZARO, nonché l’avv. Mila Furcese e l’avv. dello Stato Fabio Tortora;
Ritenuto quanto esposto negli atti di causa;
Considerato che il ricorso si prospetta infondato e può essere deciso in forma semplificata, poiché, in
FATTO E DIRITTO
sono risolutive le seguenti considerazioni, che:
i motivi di ricorso si sostanziano essenzialmente sul rilievo dell’esistenza di un documento di matrimonio, celebrato il 29.6.2000 (certificato Com. di Collecorvino del 3.7.2000), e che ad esso è seguito un periodo di convivenza effettiva, sia pure di pochi mesi; che comunque la separazione dei coniugi non scioglie il vincolo coniugale.
La ricorrente, invero, come si evidenzia dal puntuale e motivato atto di revoca, era presente sul territorio nazionale in stato di clandestinità ed aveva regolarizzata la propria posizione in data 4.7.2000, in virtù del citato matrimonio, beneficiando della inespellibilità prevista dall’art. 19 D. lgs 286/1998, in quanto “coniuge convivente” di cittadino italiano; la medesima, pertanto, ha ottenuto il permesso di soggiorno per “famiglia” con validità fino al 4.7.2002 e luogo di abitazione e convivenza in Collecorvino.
Il venir meno della effettiva convivenza matrimoniale, in un lasso di tempo brevissimo, è, invero, ragione valida e sufficiente per l’adozione dell’atto di revoca, così come già precisato da questo Tribunale (sent. n. 936/2001), diversamente l’istituto matrimoniale verrebbe strumentalizzato per il raggiungimento di finalità diverse e/o ulteriori.
Sul piano formale il provvedimento appare motivato e sufficientemente istruito, essendosi in presenza di una precisa dichiarazione del coniuge; la “irreperibilità”, inoltre trova conferma nella documentazione esibita in atti ed in particolare nella richiesta di trasferimento di residenza anagrafica, che porta la data dell’1.8.2001, successivo ai tempi di adozione del provvedimento.
Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo –Sezione staccata di Pescara-
– RESPINGE il ricorso in epigrafe;
– condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione convenuta, delle spese di causa che si liquidano, per onorario d’avvocato, diritti di procuratore e spese vive, in complessive lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Cosiì deciso in Pescara nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2001.
Antonio Catoni, Presidente
Dino NAZZARO, Consigliere – est.
Pubblicata mediante deposito il 07.12.2001