Istituito, con decreto 02 luglio 2007 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il “Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”.
Il Fondo eroga un beneficio una tantum ai familiari superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro.
Tale beneficio di e’ erogato entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dei familiari superstiti. L’istanza va presentata, o trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione provinciale del lavoro, o ai corrispondenti uffici della regione Sicilia e delle
province autonome di Trento e Bolzano, ed alla sede INAIL competente per territorio.
Emiliana Matrone
Decreto 2 luglio 2007
(G.U. 235 del 9.10.2007)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l’art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai
familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche nei i
casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura
assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed
integrazioni, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle
vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;
Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha previsto che con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale siano
definite le tipologie dei benefici concessi nonche’ i requisiti e le
modalita’ di accesso agli stessi;
Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha conferito al Fondo la
somma 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2006 recante
“Ripartizione in capitoli delle Unita’ previsionali di base relative
al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007”
con il quale e’ stata disposta sul capitolo 5063 (U.P.B. 14.1.2.2
Infortuni sul lavoro – CDR 14 Tutela delle condizioni di lavoro)
l’assegnazione di 2,5 milioni di euro in termini di competenza e di
cassa;
Ritenuto che, in via sperimentale e, comunque, in fase di prima
applicazione della normativa, le prestazioni erogate dal Fondo
debbano essere destinate ai soli familiari dei lavoratori deceduti a
causa di infortuni sul lavoro;
Ritenuto altresi’ che, in via sperimentale e, comunque, in fase di
prima applicazione della normativa, le prestazioni erogate dal Fondo
debbano consistere in un beneficio una tantum in favore dei predetti
familiari;
Decreta:
Art. 1.
Benefici erogati dal Fondo
1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro, di cui l’art. 1, comma 1187, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, di seguito denominato Fondo, eroga un
beneficio una tantum ai familiari superstiti del lavoratore deceduto
a causa di infortunio sul lavoro.
2. L’importo del beneficio di cui al comma 1 e’ determinato sulla
base del numero dei familiari superstiti del lavoratore, di cui
all’art. 2, secondo le seguenti quattro tipologie:
=====================================================================
Tipologia | Numero dei superstiti | Importo (EURO)
=====================================================================
A | 1 | 1.500
B | 2 | 1.900
C | 3 | 2.200
D | Piu’ di 3 | 2.500
3. L’importo di cui al comma 1 e’ ridotto del 50 per cento quando
gli aventi diritto appartengano ad un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all’anno precedente a quello in cui si e’
verificato l’infortunio causa del decesso del lavoratore, superiore a
50.000 euro.
4. Nei casi di erogazione del beneficio di cui al comma 1 da parte
del Fondo, l’INAIL liquida un’anticipazione della rendita ai
superstiti di cui all’art. 85 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di seguito Testo unico.
5. Ferme restando le misure e le condizioni previste dall’art. 85
del Testo unico, l’importo dell’anticipazione di cui al comma 4 e’
pari ai tre dodicesimi della rendita annua calcolata sulla
retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di
legge per la liquidazione delle rendite di cui all’art. 116, comma 3,
del Testo unico.
Art. 2.
Familiari superstiti aventi diritto ai benefici a carico del Fondo
1. Il beneficio di cui all’art. 1, commi 1 e 2, nell’importo
complessivo ivi stabilito, spetta:
a) ai familiari superstiti del lavoratore deceduto, indicati
all’art. 85, comma 1, punti 1) e 2) del Testo unico;
b) in mancanza dei familiari superstiti di cui alla lettera a), a
quelli indicati ai punti 3) e 4) del medesimo art. 85.
2. In caso di concorso di piu’ aventi diritto, le quote sono divise
tra i medesimi in parti uguali.
Art. 3.
Requisiti di accesso ai benefici
1. Fermo restando il disposto di cui all’art. 5, il beneficio di
cui all’art. 1, commi 1 e 2, e’ erogato entro trenta giorni dalla
presentazione dell’istanza da parte dei familiari superstiti indicati
all’art. 2 quando, previo sommario accertamento, risulti che il
decesso sia stato causato da un infortunio sul lavoro.
2. L’accertamento di cui al comma 1 e’ effettuato, con apposita
ispezione congiunta, dalla Direzione provinciale del lavoro –
Servizio ispezione del lavoro, o dai corrispondenti uffici della
regione Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano, e dal
Servizio ispettivo dell’INAIL, territorialmente competenti, i quali
redigono una relazione e la inviano al Fondo e all’INAIL.
Art. 4.
Modalita’ di accesso ai benefici ed erogazioni
1. L’istanza di cui all’art. 3 e’ presentata, o trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione provinciale
del lavoro, o ai corrispondenti uffici della regione Sicilia e delle
province autonome di Trento e Bolzano, ed alla sede INAIL competente
per territorio. L’istanza deve contenere le informazioni di cui al
fac-simile allegato al presente decreto.
Art. 5.
Ripetizione dell’indebito
1. All’esito delle procedure ordinarie di accertamento, il Fondo e
l’INAIL provvedono al recupero dei benefici indebitamente
corrisposti, ai sensi dell’art. 2033 del codice civile.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di regresso, previste
dall’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, con riferimento all’anticipazione della rendita ai
superstiti di cui all’art. 1, commi 4 e 5, del presente decreto.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e per la registrazione e sara’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2007
Il Ministro: Damiano
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 232