Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 11-10-2007 il decreto che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri che possono partecipare a tirocini formativi e formazione professionale in Italia per l’anno 2007.
Tale limite per l’anno 2007 è fissato in: a) 5.000 unita’ per la frequenza a corsi di formazione professionale; b) 5.000 unita’ per lo svolgimento di tirocini di formazione e d’orientamento.
Le quote di ingresso dei cittadini stranieri in Italia sono ripartite tra le regioni e province autonome.
Emiliana Matrone
(Decreto 16.7.2007)
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’INTERNO
e con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, “testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive modificazioni, ed
in particolare l’art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di
ingresso dall’estero, alla lettera f), prevede l’ingresso di “persone
che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso
datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che
rientrano nell’ambito del lavoro subordinato”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero” come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visto, in particolare, l’art. 40, comma 9, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede, in
attuazione dell’art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
n. 286/1998 che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo
svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai
soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale;
Visto altresi’ l’art. 44-bis, comma 5, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999 che prevede che gli ingressi
nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti
previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono
frequentare corsi di formazione professionale – organizzati da enti
di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo n. 112/1998 – finalizzati al riconoscimento di
una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze
acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui
all’art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999 debbano avvenire nell’ambito del contingente
annuale;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
del 24 marzo 2006, con cui e’ stato determinato il contingente per
l’anno 2005, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a
frequentare i corsi di cui all’art. 44-bis comma 5, e nel numero di
5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi
di cui all’art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 334/2004;
Considerato il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito
nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri, con il quale sono state trasferite, tra
le altre, al Ministero della solidarieta’ sociale le funzioni
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in
materia di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non
comunitari;
Visto il decreto del Ministro della solidarieta’ sociale del
24 luglio 2006, che ha provveduto, ai sensi dell’art. 44-bis,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004,
in via transitoria e nel limite delle quote stabilite per l’anno
2005, a determinare il contingente per l’anno 2006, nel numero di
5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui
all’art. 44-bis, comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per
stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all’art.
40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 334/2004;
Considerato che l’art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 prevede che con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro
dell’interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente
Stato-Regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, venga determinato il
contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di
cui all’art. 44-bis, comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi
di cui all’art. 40, comma 9, lettera a);
Acquisito il parere della Conferenza permanente Stato, Regioni e
Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 10 maggio
2007;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l’anno 2007 il limite massimo di ingressi in Italia degli
stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del
visto di studio e’ determinato, ai sensi dell’art. 44-bis, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
in:
a) 5.000 unita’ per la frequenza a corsi di formazione
professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a
ventiquattro mesi, ai sensi dell’art. 44-bis, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/1999, organizzati da enti di
formazione accreditati secondo le norme dell’art. 142, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) 5.000 unita’ per lo svolgimento di tirocini di formazione e
d’orientamento promossi dai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo
1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di
formazione professionale.
Art. 2.
1. Le quote di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), sono ripartite
tra le regioni e province autonome come da prospetto allegato, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto verra’ trasmesso al competente organo di
controllo secondo la normativa vigente.
Roma, 16 luglio 2007
Il Ministro della solidarieta’ sociale
Ferrero
Il Ministro dell’interno
Amato
Il Ministro degli affari esteri
D’Alema
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2007
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 237
Allegato
RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DI INGRESSI ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
PER SVOLGERE TIROCINI DI FORMAZIONE E D’ORIENTAMENTO PER LAVORATORI
EXTRACOMUNITARI
=====================================================================
Regione | Quota
=====================================================================
Abruzzo | 100
Basilicata | 100
Calabria | 100
Campania | 150
Emilia Romagna | 570
Friuli Venezia Giulia | 380
Lazio | 300
Liguria | 100
Lombardia | 475
Marche | 375
Molise | 100
Piemonte | 365
Puglia | 175
Sardegna | 100
Sicilia | 125
Toscana | 370
Umbria | 250
Val D’Aosta | 50
Veneto | 615
Provincia autonoma di Bolzano | 100
Provincia autonoma di Trento | 100
Totale . . . |5000