PROTOCOLLO SU PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITA’
PER L’EQUITA’ E LA CRESCITA SOSTENIBILI
23 luglio 2007
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1) PREMESSA………………………………………………………………………………………………………………..3
2) PREVIDENZA …………………………………………………………………………………………………………….5
Incremento delle “pensioni basse”………………………………………………………………………………………5
Accesso al pensionamento anticipato ………………………………………………………………………………….8
Lavori usuranti………………………………………………………………………………………………………………..9
Razionalizzazione Enti…………………………………………………………………………………………………….10
Finestre pensionistiche……………………………………………………………………………………………………12
Coefficienti di trasformazione ………………………………………………………………………………………….13
Misure previdenziali per i giovani…………………………………………………………………………………….14
Interventi previdenziali per i lavoratori immigrati extracomunitari ……………………………………….14
Cumulo tra redditi da lavoro e pensione…………………………………………………………………………….15
Applicazione di un contributo di solidarietà per gli iscritti e i pensionati dei fondi speciali………15
Interventi diversi ……………………………………………………………………………………………………………..15
Interventi di solidarietà……………………………………………………………………………………………………..15
3) AMMORTIZZATORI SOCIALI ………………………………………………………………………………….16
Il progetto di riforma……………………………………………………………………………………………………….16
Trattamento di disoccupazione …………………………………………………………………………………………16
Integrazione al reddito …………………………………………………………………………………………………….17
Interventi immediati……………………………………………………………………………………………………….17
4) MERCATO DEL LAVORO…………………………………………………………………………………………19
Servizi per l’impiego …………………………………………………………………………………………………………19
Incentivi all’occupazione …………………………………………………………………………………………………..19
Apprendistato ………………………………………………………………………………………………………………..20
Contratto a termine ………………………………………………………………………………………………………….20
Lavoro a tempo parziale……………………………………………………………………………………………………21
Staff leasing e lavoro a chiamata …………………………………………………………………………………………21
Lavoro a progetto……………………………………………………………………………………………………………22
Lavoro occasionale di tipo accessorio………………………………………………………………………………….22
Disabili………………………………………………………………………………………………………………………….22
Agricoltura …………………………………………………………………………………………………………………….23
Appalti ………………………………………………………………………………………………………………………….23
Edilizia ………………………………………………………………………………………………………………………….23
Cooperazione…………………………………………………………………………………………………………………23
5) COMPETITIVITA’ …………………………………………………………………………………………………….24
Sgravi del costo del lavoro per incentivare la produttività di secondo livello ………………………………24
Detassazione del premio di risultato………………………………………………………………………………….25
Straordinari……………………………………………………………………………………………………………………25
6) GIOVANI………………………………………………………………………………………………………………….26
Misure a sostegno del reddito dei lavoratori con carriere discontinue e in disoccupazione……….26
Misure per il reddito e l’occupazione ………………………………………………………………………………..26
Misure previdenziali ……………………………………………………………………………………………………….27
Interventi in materia di previdenza per i lavoratori dipendenti con carriere discontinue……….27
Interventi in materia di cumulo di tutti i periodi contributivi (totalizzazione) ……………………..27
Interventi in materia di riscatto della laurea…………………………………………………………………….27
Interventi in materia di previdenza per i parasubordinati………………………………………………….28
7) DONNE…………………………………………………………………………………………………………………….29
ALLEGATO 1 ………………………………………………………………………………………………………………….31
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1) PREMESSA
L’azione di Governo si concentra sulla priorità di promuovere una crescita economica duratura,
equilibrata e sostenibile, sia dal punto di vista finanziario che sociale. In questo contesto, crescita e
equità possono essere letti come obiettivi che si rinforzano a vicenda.
Una sostenuta crescita economica, infatti, genera risorse che possono essere utilizzate per interventi
miranti a sviluppare una maggiore competitività del sistema paese, generare occupazione di qualità,
assicurare equità e pari opportunità per tutti i cittadini.
D’altra parte, maggiore equità e inclusione sociale, oltre a essere obiettivi meritevoli di per se,
permettono di mobilitare le risorse e le capacità disponibili nella nostra società, anche quelle a volte
considerate marginali, per dare un contributo allo sviluppo economico e sociale del Paese.
Questi principi si concretizzano, in maniera trasversale, in diversi interventi che vanno dalla sfera
della previdenza, al mercato del lavoro, alla competitività, all’inclusione sociale. Il Governo e le
parti sociali convengono sulla necessità di affrontare in maniera organica e coerente questi temi, per
sfruttare le sinergie derivanti dal rafforzamento del binomio crescita e equità.
In uno scenario mondiale, caratterizzato da crescente concorrenza, diventa essenziale un sistema
paese in grado di competere adeguatamente. Il capitale umano, la riqualificazione professionale, la
capacità di innovare diventano fattori sempre più importanti per migliorare la qualità
dell’occupazione e la produttività.
D’altra parte, bisogna ridefinire il nostro sistema di welfare affinché i lavoratori siano accompagnati
e dotati degli strumenti necessari per affrontare i cambiamenti e cogliere nuove opportunità. In
questa prospettiva, il Governo e le parti sociali convengono sulla necessità di ridefinire gli
ammortizzatori sociali per sostenere i lavoratori in difficoltà e, allo stesso tempo, favorire processi
formativi mirati a conseguire una ricollocazione adeguata e evitare la marginalizzazione.
Allo stesso tempo, i cambiamenti demografici, rendono essenziale la partecipazione di tutte le
risorse disponibili per contribuire alla crescita del paese. È dunque necessario aumentare la
partecipazione femminile, dei giovani e dei lavoratori al di sopra dei 50 anni al mercato del lavoro.
Nonostante i miglioramenti registrati sul fronte dell’occupazione, rimaniamo ancora distanti dagli
obiettivi di Lisbona, e il nostro paese è ancora caratterizzato da forti disparità.
Il Governo e le parti sociali concordano sull’attenzione particolare che va rivolta ai soggetti
“deboli” del mercato del lavoro. Ai giovani, che sono i più coinvolti da forme di lavoro discontinuo
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bisogna offrire migliori opportunità di impiego stabile e prospettive previdenziali. L’occupazione
femminile, oltre che incentivata da una migliore attuazione dei principi di pari opportunità, va
sostenuta anche da un’adeguata offerta di servizi per l’infanzia e per la cura degli anziani.
I lavoratori al di sopra dei 50 anni debbono essere attivamente coinvolti in programmi di
riqualificazione con possibilità concrete di reimpiego.
Questi interventi vanno accompagnati da un forte rilancio della produttività, fattore che ha registrato
un andamento critico negli ultimi anni nel nostro sistema economico. A questo proposito, il
Governo interverrà su costo del lavoro con misure specifiche sugli incrementi salariali di secondo
livello collegati alla produttività, migliorando e ampliando le iniziative intraprese in passato.
Il Governo e le Parti sociali danno atto dell’impegno straordinario destinato complessivamente a
queste azioni, che insieme a quelle in materia pensionistica, determinano una redistribuzione delle
risorse volte a aumentare l’inclusione sociale, la partecipazione al mercato del lavoro e la
produttività.
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2)PREVIDENZA
Incremento delle “pensioni basse”
Il provvedimento ha lo scopo di incrementare pensioni di natura sia previdenziale che assistenziale.
Esso si basa sui seguenti punti:
1. potenziamento del sistema di rivalutazione ai prezzi delle pensioni previdenziali per le fasce
comprese da tre volte e fino a cinque volte il minimo dall’attuale 90% al 100% della variazione
dei prezzi. Tale modifica, agendo sugli scaglioni di pensione a prescindere dalla pensione
complessiva, estende i benefici anche sulle fasce delle pensioni più alte. Il numero di coloro che
beneficiano totalmente della nuova indicizzazione è di circa 2.820.000 persone, mentre coloro
che avendo pensioni più alte hanno un beneficio parziale ammontano a poco meno di 920.000
persone;
2. incremento delle maggiorazioni sociali delle pensioni sociali, assegni sociali, invalidi civili, ciechi
e sordomuti secondo lo schema previsto dall’articolo 38, legge n. 448/2001 con età pari o
superiore a 70 anni (60 anni per gli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi assoluti) al fine di
assicurare un reddito individuale mensile complessivo pari a 580 euro mensili dal 1° gennaio
2008 (il limite reddituale cumulato con il coniuge rimane stabilito secondo lo schema previsto da medesimo
articolo 38). Si stima che i soggetti interessati siano circa 290.000 (di cui circa 20.000 derivanti
dall’estensione della platea per effetto dell’incremento dei limiti reddituali, per i quali il beneficio
è fino a concorrenza del reddito);
3. dal 2008, introduzione di una nuova somma aggiuntiva (permane in vigore la somma aggiuntiva
di cui all’articolo 70 della legge n. 388/2000) per individui con età pari o superiore a 64 anni,
concessa ai pensionati previdenziali a condizione che il soggetto non possieda redditi
complessivi pari o superiori a 1,5 volte il TM (8.504,73 euro annui per l’anno 2007). Ai fini della
determinazione del reddito individuale, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i
redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall’assegno per il nucleo familiare ovvero degli assegni
familiari, del reddito della casa di abitazione e i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. L’assegno aggiuntivo
non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed
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assistenziali1. Tale somma aggiuntiva è concessa assieme alla tredicesima mensilità ed è così
articolata:
Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Somma aggiuntiva annua
anni di contribuzione anni di contribuzione (euro)
Fino a 15 Fino a 18 0,8 x S = 336
Sopra 15 fino a 25 Sopra 18 fino a 28 S = 420
Oltre 25 Oltre 28 1,2 x S = 504
Nel caso in cui il beneficiario sia titolare di solo trattamento ai superstiti, l’anzianità contributiva è
considerata al 60%. Nel caso di titolarità di pensione diretta e di pensione ai superstiti si tiene conto
solo dell’anzianità relativa alla pensione diretta.
I benefici, concessi in relazione alla situazione reddituale complessiva del soggetto, si applicano
interamente fino a un limite di reddito uguale a 1,5 volte il TM. Sopra tale limite l’aumento è
corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso, per
evitare una modifica delle posizioni reddituali di partenza (clausola di salvaguardia). Considerando un
soggetto con più di 64 anni titolare di sola pensione previdenziale con oltre 25 anni di anzianità,
assumendo di distribuire la somma aggiuntiva in 13 mensilità, il complessivo disposto in esame arriva a
concedere benefici, nel 2008, a soggetti fino a pensioni mensili di circa 693 euro (fino a oltre 740 euro
se beneficiario di ANF).
Coloro che beneficeranno della nuova somma aggiuntiva sono in complesso circa 3.050.000.
4. Nel 2007 è concessa la somma aggiuntiva di cui al punto 3 agli stessi beneficiari, con
rideterminazione del valore S a 327 euro.
In sintesi, gli effetti delle misure sopra elencate riguarderanno nel 2008 circa 7.080.000 persone di cui:
– 2.820.000 godranno di una indicizzazione piena della pensione fino ai limiti di 5 volte il TM;
– 920.000, che percepiscono pensioni più elevate, avranno un effetto parziale dall’aumento
dell’indicizzazione, limitato agli scaglioni da 3 a 5 volte il TM;
– 290.000 con pensioni assistenziali avranno un incremento fino a 580 euro mensili;
– 3.050.000 con pensioni previdenziali, reddito personale fino a 1,5 volte il TM ed età pari o
maggiore a 64 anni avranno un incremento medio mensile di circa 29 euro.
1 Con esclusione di quota necessaria a neutralizzare incremento di cui al punto 2 per le pensioni previdenziali.
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Di seguito si rappresentano gli effetti finanziari:
1) Incremento maggiorazioni sociali pensioni e assegni sociali secondo
schema art. 38 legge 448/2001, al fine di garantire al pensionato solo un
reddito di 580 euro mensili dal 2008
(valori in mln di euro)
2007 2008 2009
-44 -44
2010
-44
2) introduzione di una nuova somma aggiuntiva (permane in vigore la
somma aggiuntiva di cui all’articolo 70 della legge n. 388/2000) concessa
a condizione che il soggetto non possieda redditi complessivi pari o
superiori a 1,5 volte il TM e con età pari o superiore a 64 anni in
funzione degli anni di contribuzione
Per triennio 2008-2010, passaggio dal 90% al 100% per le fasce di
importo comprese tra 3 e 5 volte il minimo – al netto degli effetti fiscali
indotti
-900 -1.156
-33
-1.156
-66
-1.156
-100
Totale oneri intervento su pensioni “basse” -900 -1 233 -1 266 -1 300
Il Governo si impegna inoltre ad attuare la previsione di cui all’art.11 comma 2 del decreto legislativo
503 del 1992 relativo alla possibilità di stabilire con la Legge Finanziaria ulteriori aumenti delle pensioni
rispetto a quelli assicurati dalla perequazione automatica in relazione all’andamento dell’economia e
tenuto conto degli obiettivi di stabilizzazione del rapporto tra spesa previdenziale e Pil. A tal fine sarà
istituito un apposito tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale.
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Accesso al pensionamento anticipato
Accesso al pensionamento anticipato (a partire dal 1° gennaio
2008)
Requisito minimo per l’accesso al pensionamento con 35 anni di contributi versati
Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
DATA ANNI QUOTA ANNI QUOTA
01-gen-08 58 59
01-lug-09 59 95 60 96
01-gen-11 60 96 61 97
01-gen-13 61 97 62 98
Con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, potrà essere stabilito il
differimento della decorrenza dei requisiti anagrafici previsti dal 1° gennaio 2013 qualora sulla base di
specifica verifica da effettuarsi entro il 30 settembre 2012, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche
previste dalla presente tabella ai requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, risultassero di misura
tale da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a
regime dal 2013.
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Lavori usuranti
Pensioni e Lavori usuranti
Interventi Miliardi di € nel
decennio 20082017
Revisione dello “scalone” 7,48
Fondo lavori usuranti 2,52
Totale interventi 10
Fonti di copertura Miliardi di € nel
decennio 20082017
Enti previdenziali (con *clausola di salvaguardia) 3,5
Aumento di aliquote contributive per gestione separata
parasubordinati (dal 1 gennaio 2008 un punto all’anno fino a 3 punti) 3,6
Aumento aliquote contributive per gestione separata
parasubordinati non esclusivi (dal 1 gennaio 2008 aumento di 1 punto) 0,8
Sospensione per un anno indicizzazione pensioni superiori a 8 volte il minimo 1,4
Armonizzazione fondi speciali 0,7
Totale fonti di copertura 10
Disciplina dei lavori usuranti, particolarmente faticosi e pesanti.
Per quanto riguarda i lavori usuranti sono state individuate risorse massime disponibili su base annua
pari mediamente a 252 milioni di euro, che riguarderanno circa 5.000 lavoratori all’anno e che, sommate
alle risorse per lo scalone, determinano una cifra complessiva nel decennio 2008-2017 di 10 miliardi di
Euro.
L’ipotesi conclusiva, che sarà definita da una Commissione appositamente costituita da Governo e parti
sociali e che concluderà i suoi lavori entro il mese di settembre 2007, prevede:
– i lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto del Ministro del Lavoro del 1999
(decreto Salvi);
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– lavoratori considerati notturni secondo i criteri definiti dal dlgs. 66/2003;
– lavoratori addetti a linea catena individuati sulla base di questi tre criteri;
. lavoratori dell’industria addetti a produzioni di serie;
. lavoratori vincolati all’osservanza di un determinato ritmo produttivo collegato a
lavorazioni o a misurazioni di tempi di produzione con mansioni organizzate in
sequenza di postazioni;
. lavoratori che ripetono costantemente lo stesso ciclo lavorativo su parti staccate
di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze
brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o della tecnologia. Sono esclusi
gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al
rifornimento materiali e al controllo di qualità;
-conducenti di mezzi pubblici pesanti.
Coloro che risultano nelle condizioni suddette al momento del pensionamento di anzianità possono
conseguire su domanda, entro i limiti sopra definiti, il diritto a pensione con requisito anagrafico ridotto
di tre anni rispetto a quello previsto (con il requisito minimo di 57 anni) purché abbiano svolto tale
attività a regime per almeno la metà del periodo di lavoro complessivo o (nel periodo transitorio)
almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa.
Le ulteriori determinazioni saranno affidate alla Commissione Governo – parti sociali già richiamata nel
presente paragrafo.
La Commissione di cui sopra, appositamente costituita, definirà le ipotesi tecniche sulla base della
rigorosa osservanza dei tetti numerici e di risorse indicati, al fine di consentire che gli oneri connessi
con il riconoscimento delle agevolazioni alla platea dei beneficiari siano coerenti con la somma
stanziata.
Razionalizzazione Enti
Il Governo si impegna a presentare entro il 31 dicembre2007 un piano industriale volto a razionalizzare
il sistema degli enti previdenziali e assicurativi, e a conseguire, nell’arco del decennio, risparmi finanziari
per 3,5 miliardi di Euro.
Tale piano individuerà le sinergie tra i vari enti (sedi, acquisti, sistemi informatici, uffici legali) al fine di
produrre nel breve periodo i risparmi sopra evidenziati e sarà oggetto di confronto con le
organizzazioni sindacali.
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* Clausola di salvaguardia A partire dal 2011, esclusivamente come elemento di garanzia, è previsto
un aumento dello 0,09% dell’aliquota di tutte le retribuzioni soggette a contribuzione (lavoratori
dipendenti, parasubordinati e autonomi). Tale incremento non verrà attivato solo nel caso in cui il
processo di razionalizzazione degli enti previdenziali ed assicurativi assicuri con certezza il
conseguimento di risparmi medi annui in grado di garantire l’obiettivo indicato nel capoverso
precedente.
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Finestre pensionistiche
Interventi Miliardi di € nel
decennio 2008-2017
Ripristino 4 finestre per periodo da determinare (40 anni contributi) 3,7
Sono altresì salvaguardati:
– 5.000 lavoratori in mobilità (oltre i 16.000 già autorizzati con normativa
precedente)
-I lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20
luglio 2007
0,3
Totale interventi 4
Fonti di copertura Miliardi di € nel
decennio 2008-2017
Finestre vecchiaia 4
Totale fonti di copertura 4
Finestre pensionistiche
La Commissione costituita in materia di lavori usuranti ha anche lo scopo di esaminare la possibilità di
inserire, nell’ambito dei dispositivi che regolano le pensioni di vecchiaia, per uomini e donne, finestre di
uscita verso la pensione. Tale Commissione dovrà completare i suoi lavori entro il medesimo termine
del mese di settembre 2007.
L’argomento delle finestre pensionistiche, attraverso il loro passaggio a 4, sarà affrontato per quei
lavoratori che hanno totalizzato 40 anni di contributi pensionistici al fine di ridurre gli attuali tempi di
attesa per il pensionamento, anche con riferimento agli anni di applicazione.
I due interventi sulle finestre sopra descritti dovranno essere predisposti in modo tale da avere
complessivamente un saldo finanziario nullo.
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Coefficienti di trasformazione
Le parti convengono che l’adeguamento dei coefficienti di trasformazione è elemento inderogabile del
sistema contributivo, di cui all’art.1, comma 6 della Legge 8 agosto 1995 n. 335.
1. E’ istituita una Commissione composta di esperti nominati dal Governo e dalle parti sociali più
rappresentative con il compito di verificare e proporre modifiche entro il 31/12/2008 dei
seguenti elementi dell’attuale regime pensionistico contributivo, nel rispetto degli andamenti e
degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo, nel rispetto delle procedure europee:
– le dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che influiscono
sugli attuali coefficienti;
– l’incidenza dei percorsi lavorativi discontinui, anche alla luce delle modifiche apportate dal
Governo, al fine di verificare l’adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più
basse e di proporre meccanismi di solidarietà e di garanzia (che potrebbero portare
indicativamente il tasso di sostituzione al netto della fiscalità ad un livello non inferiore al
60%), facendo salvo l’equilibrio finanziario dell’attuale sistema pensionistico;
– il rapporto intercorrente tra l’età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività;
2. In questo ambito, in fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui
all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui
all’articolo 1, comma 11, della medesima legge, la Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del
1995 è sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla Tabella A aggiornata (vedi allegato 1).
3. La cadenza temporale per l’applicazione dei coefficienti diventa di 3 anni. Sarà compiuta una
verifica decennale della sostenibilità ed equità del sistema generale.
4. L’aggiornamento dei coefficienti viene effettuato con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
5. Nelle more dell’eventuale modifica legislativa sulla base delle proposte della Commissione
restano ferme le disposizioni di cui alla vigente normativa salvo le modifiche di cui ai
punti 3 e 4.
La Commissione valuterà anche nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema
contributivo, nel rispetto delle compatibilità di lungo periodo del sistema pensionistico.
13
Misure previdenziali per i giovani
Tale ambito riguarda tutti gli interventi che miglioreranno in futuro la prestazione pensionistica
modificando alcune situazioni connesse alle evoluzioni del mercato del lavoro che penalizzano
soprattutto i giovani.
Tali misure descritte dettagliatamente nella parte sui giovani sono :
Interventi in materia di previdenza per i lavoratori dipendenti con carriere discontinue
La copertura figurativa piena, prevista nella riforma degli ammortizzatori, commisurata alla
retribuzione percepita, consentirà ai lavoratori dipendenti con contratti a termine di colmare i vuoti
contributivi e di aumentare le prestazioni pensionistiche future.
Interventi in materia di cumulo di tutti i periodi contributivi (totalizzazione)
In previsione di una più ampia riforma della totalizzazione che riassorba e superi la ricongiunzione, si
attueranno interventi immediati che assicureranno ai lavoratori l’utilizzabilità dei contributi versati.
Interventi in materia di riscatto della laurea
Saranno predisposti interventi relativi alle norme di riscatto della laurea con l’obiettivo sia di renderlo
conveniente sotto il profilo previdenziale sia di ridurne l’onere.
Interventi in materia di previdenza per i parasubordinati
Sarà previsto un aumento graduale dell’aliquota dei parasubordinati, finalizzato a rafforzare la posizione
pensionistica dei giovani parasubordinati.
Interventi previdenziali per i lavoratori immigrati extracomunitari
Il Governo si impegna a verificare la possibilità di intervenire, nel rispetto delle compatibilità
finanziarie, sul regime pensionistico-previdenziale dei lavoratori immigrati extracomunitari, in primo
luogo attraverso l’ampliamento del ricorso a specifici regimi convenzionali con i paesi di provenienza, e
in subordine sul piano normativo.
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Cumulo tra redditi da lavoro e pensione
In relazione alle modifiche introdotte dal presente accordo ai requisiti d’accesso ai trattamenti
pensionistici, il Governo si impegna altresì ad approfondire gli effetti dell’attuale regime di cumulo tra
redditi da lavoro e pensione al fine sia di incentivare la permanenza in attività di lavoro sia di
contrastare lavoro sommerso e irregolare da parte dei pensionati favorendone trasparenti e regolari
condizioni di attività.
Applicazione di un contributo di solidarietà per gli iscritti e i pensionati dei fondi speciali
Le gestioni confluite nel FPLD (ex Fondi speciali e INPDAI) e Fondo Volo presentano situazioni
economiche e patrimoniali particolarmente deficitarie, a fronte di regimi pensionistici che hanno pro
quota beneficiato di regole di maggior favore rispetto a quelle adottate per il FPLD.
L’introduzione di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati e degli attivi in relazione ai benefici
conseguenti alle regole dei rispettivi fondi di provenienza ha la funzione di chiamare a concorrere i
soggetti che hanno beneficiato o beneficeranno di tali trattamenti di maggior favore. In altri termini, si
tratta di un contributo, limitato nell’ammontare e nella durata, che naturalmente non ha la funzione di
riequilibrio dei forti disavanzi generati dalla gestione, la cui quota assolutamente prevalente rimane
pertanto a carico della solidarietà generale nell’ambito dell’AGO.
Per distribuire il predetto concorso al riequilibrio finanziario in modo equo, occorre fare riferimento,
per gli iscritti attivi e per i pensionati, alla durata delle contribuzioni nei rispettivi fondi nei
periodi di tempo antecedenti l’armonizzazione conseguenti alla legge 335/95, ovvero per i periodi che
garantiscono di beneficiare di una quota di pensione calcolata in base a parametri più favorevoli.
Il contributo di solidarietà, che non ha carattere permanente, sarà posto a carico dei dipendenti in
attività e dei pensionati. La definizione dei criteri è demandata alla già citata Commissione tra Governo
e parti sociali avente l’obiettivo di definire ipotesi in materia di lavori usuranti e di “finestre
pensionistiche”.
Interventi diversi
Aumento di un punto dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata con altre coperture
previdenziali con corrispondente aumento delle pensioni.
Interventi di solidarietà
Per concorrere solidaristicamente al finanziamento degli interventi si prevederà il blocco della
perequazione per il solo 2008, per le pensioni superiori a otto volte il minimo.
15
3)AMMORTIZZATORI SOCIALI
La riforma punta al rafforzamento degli ammortizzatori sociali ed alla estensione delle tutele per coloro
che ne sono privi. L’appartenenza settoriale, la dimensione di impresa e la tipologia dei contratti di
lavoro non saranno un elemento di esclusione. La riforma riguarda tre ambiti più un’area di indirizzo
programmatico in cui dovrà essere definito un set di strumenti per il sostegno al lavoro delle persone
ultracinquantenni il cui tasso di attività resta tra i più bassi dell’Unione europea. A conferma
dell’attenzione verso quest’area prioritaria è prevista la predisposizione di un Piano nazionale per
l’invecchiamento attivo.
La riforma degli ammortizzatori sociali dovrà essere accompagnata da un generale miglioramento, in
stretto raccordo con Regioni e Province, delle politiche attive del lavoro da perseguire attraverso il
potenziamento delle reti dei Servizi per l’impiego, l’offerta di percorsi di formazione, aggiornamento e
riqualificazione della forza lavoro, la rimodulazione degli incentivi economici finalizzati all’inserimento
lavorativo. Per dare maggiore efficacia alla combinazione tra politiche attive e sostegni monetari,
occorre rendere effettiva la perdita della tutela in caso d’immotivata non partecipazione ai programmi di
reinserimento al lavoro o di non accettazione di congrue opportunità lavorative. La partecipazione
attiva ai programmi di inserimento lavorativo, requisito essenziale di una politica di “welfare to work”,
può essere sostenuta da schemi che prevedano un “patto di servizio” da stipulare tra i centri per
l’impiego e le persone in cerca di lavoro.
Le politiche attive ed i servizi per l’impiego dovranno focalizzare la loro attenzione anche su altri
soggetti deboli del mercato del lavoro ed avere particolare riguardo alle politiche che aiutino l’aumento
del tasso di occupazione delle donne.
Il progetto di riforma
Le proposte di riforma, di seguito illustrate, saranno attuate nel rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica.
Trattamento di disoccupazione
L’ipotesi prevede una progressiva armonizzazione degli attuali istituti di disoccupazione ordinaria e di
mobilità, con la creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento
lavorativo delle persone disoccupate.
La modulazione dei trattamenti andrà collegata all’età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni
occupazionali più difficili presenti nelle Regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla
16
condizione femminile. Tutti i trattamenti, in coerenza con la normativa comunitaria, offriranno la piena
copertura figurativa a fini previdenziali calcolata sulle retribuzioni, con evidenti vantaggi in termini di
trattamento pensionistico dei lavoratori interessati.
Integrazione al reddito
In una prospettiva di universalizzazione degli strumenti la riforma, pur prevedendo specificità di
funzionamento, dovrà tendere alla progressiva estensione e unificazione della cassa integrazione
ordinaria e straordinaria con forme di regolazione basate sulle finalità sostanzialmente diverse che
hanno le due attuali casse. La prima tipologia è quella degli interventi a seguito di eventi congiunturali
negativi e la seconda è volta ad affrontare problemi strutturali ed eventuali eccedenze di mano d’opera.
Si ritiene che debba essere attivata tutta la gamma di azioni che potrebbe accrescere il coinvolgimento e
la partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori, avendo come
principali riferimenti il territorio, gli strumenti di concertazione tra le parti sociali e la capacità di
mobilitare in modo programmato risorse da una pluralità di fonti.
Il disegno di riforma prevede una realizzazione graduale in funzione delle risorse finanziarie disponibili
che potranno essere integrate, anche per facilitarne la piena attuazione, dal concorso solidaristico del
sistema delle imprese.
Nel disegno di riforma è incluso un forte ruolo degli Enti bilaterali sia allo scopo di provvedere
eventuali coperture supplementari sia per esercitare un più capillare controllo sul funzionamento di
questi strumenti nel caso di applicazioni estese soprattutto alle aziende di minori dimensioni ed alle
aziende dell’artigianato.
Tutta la tematica della riforma sarà oggetto di concertazione. Si ritiene che la rilevanza della riforma
richieda una sede permanente di confronto e di verifica con le parti sociali per valutarne gli effetti e
apportare eventuali modifiche ed integrazioni anche ai fini dell’avvio delle successive fasi del processo
riformatore.
Interventi immediati
Il Governo stanzierà una quota dell’extragettito, pari a circa 700 milioni di euro, in direzione di un
primo intervento sugli ammortizzatori sociali. La prima fase del progetto di riforma degli
ammortizzatori intende effettuare interventi migliorativi delle indennità di disoccupazione che
riguardano tutti i lavoratori, in particolare i giovani. Gli interventi si articoleranno in:
– un miglioramento dell’indennità ordinaria di disoccupazione in riferimento al livello, alla
durata e all’attuale profilo a “scalare”;
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– un aumento delle indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, con profilo che incentivi i
contratti a termine più lunghi;
– un aumento della copertura previdenziale mediante il riconoscimento di contributi figurativi
correlati alla retribuzione di riferimento piena e non solo all’indennità percepita.
Quanto agli interventi in materia di connessione tra ammortizzatori sociali e politiche attive per il
lavoro finalizzate a costruire nuove opportunità di occupazione, si potenzieranno i Servizi per l’impiego
collegando e coordinando l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e di
inserimento lavorativo. Risorse, da reperire nell’ambito del riordino degli incentivi o indirizzando a tal
fine le risorse comunitarie della programmazione 2007-2013, potranno essere destinate ad agevolare la
stabilizzazione dei rapporti di lavoro, a favorire l’occupazione femminile e l’inserimento lavorativo delle
fasce deboli, compresi i lavoratori in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento
attivo. Per perseguire questi obiettivi è necessario un efficace coordinamento tra Ministero del Lavoro e
Regioni, d’intesa con le parti sociali, con particolare riguardo ai profili di sistema (definizione di
standard nazionali, sistema informativo, formazione degli operatori, ecc.) valorizzando le sinergie con
gli enti previdenziali.
Il primo intervento di riforma degli ammortizzatori sociali è il miglioramento delle tutele economiche in
caso di disoccupazione non agricola per i soggetti più deboli:
a) la durata della indennità di disoccupazione con requisiti pieni verrà portata a 8 mesi per gli
infracinquantenni e a 12 mesi per gli over 50;
b) l’importo della indennità di disoccupazione con requisiti pieni sarà portato al 60% dell’ultima
retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% dal 7° all’8° mese, al 40% per gli eventuali mesi
successivi mantenendo in vigore gli attuali massimali;
c) l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti calcolata sui redditi da lavoro dell’anno
precedente passerà dall’attuale 30 al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi per
una durata massima di 180 giorni;
d) al fine di garantire una piena copertura previdenziale, la contribuzione figurativa verrà
assicurata per l’intero periodo di godimento delle indennità, con riferimento alla retribuzione
già percepita;
e) si aumenterà la perequazione relativa ai tetti delle indennità dall’80% al 100% dell’inflazione.
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4) MERCATO DEL LAVORO
Servizi per l’impiego
La strategia di riforma poggia su integrazioni e modifiche del decreto legislativo 276/2003 e sul
potenziamento dei servizi pubblici che sono uno snodo fondamentale della riforma degli
ammortizzatori sociali in senso proattivo.
L’operatività dei servizi pubblici per l’impiego sarà rafforzata anche con l’avvio a regime del sistema
informativo, la comunicazione preventiva di assunzione e la revisione delle procedure amministrative.
Le procedure di trasmissione dei dati utili alla gestione complessiva del mercato del lavoro tra tutti i
soggetti della rete dei servizi pubblici saranno velocizzate e semplificate.
Le risorse finanziarie per tali interventi saranno reperite all’interno dei finanziamenti comunitari del
PON-FSE.
La compresenza dei servizi pubblici e di agenzie private, anche no profit, è un’opportunità da ampliare
per rafforzare le capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro. A questo riguardo si procederà ad
una verifica dei risultati concreti derivanti dall’applicazione dei diversi modelli a livello territoriale. La
certificazione dello stato di disoccupazione resta una prerogativa dei servizi pubblici.
Si procederà, inoltre, d’intesa con le parti sociali, ad una verifica dei risultati conseguiti attraverso il
regime delle autorizzazioni al fine di perfezionarne il meccanismo.
Il Masterplan dei servizi per l’impiego dovrà prevedere precisi impegni riguardo alla gamma ed alla
qualità dei servizi da erogare ai lavoratori ed alle imprese anche con riferimento ai modi ed ai tempi di
effettiva fruizione. Governo, Regioni e Parti sociali convengono sulla necessità di migliorare il raccordo
a livello territoriale tra l’azione dei centri per l’impiego e quella dei soggetti preposti alla
programmazione formativa.
Incentivi all’occupazione
Per conseguire più elevati tassi di “buona” occupazione occorre riorganizzare l’intero sistema degli
incentivi, in gran parte pensato in tempi lontani e rapportato ad un mercato del lavoro profondamente
diverso dall’attuale.
Il Governo s’impegna a rivedere il sistema degli incentivi e ad orientarli, tenendo conto dei risultati
conseguiti e dei profili di efficienza e di equità, rispetto alle nuove priorità : l’occupazione delle donne,
dei giovani, dei lavoratori ultra-cinquantenni. In questo stesso quadro si procederà anche a ridefinire la
disciplina del contratto d’inserimento.
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Apprendistato
L’apprendistato, unico contratto di lavoro a causa mista, richiede un riordino d’intesa con le Regioni e
le parti sociali, in quanto si è determinato un inestricabile intreccio tra competenze dello Stato (in parte
rinviate alla contrattazione collettiva) e competenze delle Regioni in materia.
In particolare, con riferimento all’apprendistato professionalizzante, si procederà a :
• rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva, nel quadro di un perfezionamento della disciplina
legale della materia;
• definire standard nazionali dei profili professionali e dei percorsi formativi, anche al fine di
agevolare la mobilità geografica degli apprendisti;
• fissare, nel rispetto delle competenze regionali, standard nazionali di qualità della formazione
(soggetti e organismi accreditati/autorizzati, certificazione degli esiti formativi, riconoscimento di
crediti).
Il Governo e le parti sociali, al fine di valorizzare appieno l’apprendistato, valuteranno opportuni
provvedimenti rivolti a contrastarne l’utilizzo improprio.
Contratto a termine
La direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, da una parte, indica il contratto di lavoro a tempo indeterminato come “la forma comune
dei rapporti di lavoro” e, dall’altra, chiede che vengano prevenuti “gli abusi derivanti dall’utilizzo di una
successione di contratti o rapporti a tempo determinato”.
L’orientamento del Governo è pertanto quello di intervenire con alcuni correttivi su questo specifico
aspetto della disciplina vigente:
– qualora a seguito di successione di contratti per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di
lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi
comprensivi di proroghe e rinnovi, ogni eventuale successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti
dovrà essere stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con
l’assistenza di un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca
mandato. In caso di mancato rispetto della procedura indicata, il nuovo contratto si considera a
tempo indeterminato.
– la limitazione temporale di cui al punto precedente non si applicherà ai rapporti di lavoro dei dirigenti
e dei lavoratori da somministrare ai sensi degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 e successive
modifiche.
20
– il lavoratore, che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda abbia
prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni
a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle
mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Lo stesso principio si applica alle
assunzioni a tempo determinato nelle attività stagionali;
– le assunzioni a termine per attività stagionali, per ragioni sostitutive e quelle connesse alle fasi di avvio
di attività d’impresa sono escluse da limiti massimi percentuali ove fissati dai contratti collettivi
nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Lavoro a tempo parziale
La riforma intende porre fine alle problematiche tecnico-giuridiche connesse ad un testo legislativo a
doppia versione per il lavoro pubblico e per quello privato.
In particolare per il lavoro privato si ritiene che occorra:
-prevedere per i lavoratori che abbiano trasformato il loro rapporto a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale, il diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni
o per mansioni equivalenti;
-attribuire ai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi la facoltà
di introdurre clausole elastiche e flessibili e di disporne la relativa disciplina; stabilire comunque la
necessità dell’accordo individuale per il lavoratore o la lavoratrice che abbiano concluso contratti a
tempo parziale motivati da comprovati compiti di cura;
-prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle 12
ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di
lavoro più consistenti;
– nell’ambito del riordino della materia, introdurre incentivi per i contratti a tempo parziale “lungo”
ed agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in
rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da
comprovati compiti di cura.
Staff leasing e lavoro a chiamata
L’orientamento del Governo è quello di procedere all’abrogazione delle norme previste dal D. Lgs.
276/03 concernenti il lavoro a chiamata (art. 33-40); si attiverà un tavolo di confronto con le parti
sociali per esaminare ipotesi di part-time che rispondano a esigenze di attività di breve durata per
lavoratori ed imprese. Per le disposizioni relative al contratto commerciale di somministrazione a tempo
21
indeterminato, lasciando inalterata (ed anzi favorendo con incentivi da determinare) la facoltà per le
Agenzie di lavoro di assumere lavoratori a tempo indeterminato, si costituirà un tavolo di confronto
con le Parti sociali.
Lavoro a progetto
Oltre alle misure previste in questa sede in materia previdenziale e ad eventuali ulteriori interventi
normativi, si proseguirà nelle azioni rivolte a contrastare l’elusione della normativa di tutela del lavoro
subordinato, ponendo particolare attenzione alle collaborazioni svolte da lavoratori, anche titolari di
partita IVA, che esercitino la propria attività per un solo committente e con un orario di lavoro
predeterminato.
Lavoro occasionale di tipo accessorio
Questa tipologia contrattuale sarà limitata ai piccoli lavori di tipo occasionale a favore delle famiglie, in
limiti predeterminati di ore utilizzabili per singola famiglia.
Si avvierà una sperimentazione di questo istituto anche in agricoltura, entro limiti predeterminati in
grado di evitare che questo strumento si ponga come alternativa al lavoro subordinato.
Disabili
La III Relazione al Parlamento ha evidenziato una difficile applicazione dell’art. 12 della legge 68 ai fini
dell’occupazione delle persone con disabilità tramite apposite Convenzioni con le cooperative sociali o
con disabili liberi professionisti (n. 10 nel 2004 e n. 112 nel 2005), ed anche l’art. 14 del D.Lgs. n. 276
del 2003, come risulta dai recenti dati statistici, non ha fornito i risultati sperati ai fini dell’inserimento
lavorativo dei disabili.
Si procederà pertanto alla “riscrittura”, con alcuni correttivi, dell’art. 12 della legge 68/99 e la
cancellazione dell’art. 14 del D.lgs. 276/2003, salvaguardando peraltro alcuni risultati positivi della
sperimentazione effettuata sul predetto art. 14, quali ad esempio le “buoni prassi” adottate a livello
locale ed il dialogo partecipato con i soggetti attivi nel territorio (Convenzioni quadro).
Si intende semplificare e sveltire, come da richiesta delle Regioni, la procedura delle agevolazioni alle
assunzioni previste dall’art. 13 della legge 68/99.
Si intende considerare non più necessaria, come da richiesta delle Regioni, la dimostrazione dello stato
di disoccupazione per il riconoscimento dell’assegno di invalidità civile parziale ai soggetti con grave
disabilità.
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Agricoltura
Si procederà alla riforma della normativa in materia di indennità di disoccupazione, anche prevedendo
un contributo a carico dei lavoratori. La normativa sarà definita al tavolo di confronto già avviato,
tenuto conto delle compatibilità finanziarie definite e delle relative risorse assegnate.
Appalti
Il Governo seguirà con particolare attenzione l’evolversi delle iniziative legislative avviate in sede di
disciplina degli appalti (con le disposizioni introdotte in sede di decreti correttivi alla relativa disciplina
e con il disegno di legge in materia di riordino delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro), al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di lavoro ed evitare che la
concorrenza si sviluppi a danno delle stesse regole in materia di lavoro.
Si estenderà anche al committente la regola, attualmente riguardante solo il rapporto
appaltatore/subappaltatore, secondo cui la responsabilità solidale viene meno se il committente
verifichi, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli
obblighi connessi con le prestazioni di lavoro concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati
sono stati correttamente eseguiti.
Edilizia
Nel settore dell’edilizia, il Governo concorda sulla necessità evidenziata dalle parti sociali del settore di
rendere strutturale l’agevolazione contributiva dell’11,50% per favorire la diffusione del contratto a
tempo pieno e a tempo indeterminato, in considerazione dei positivi effetti prodotti in tale direzione
dalla norma fin qui adottata in via sperimentale.
Cooperazione
Con riguardo, infine, al settore cooperativo, si intende intervenire in materia di cooperative “spurie” e
“dumping” contrattuale anche in considerazione delle proposte comuni elaborate dalle centrali
cooperative e dai sindacati. Si intende, poi, assicurare l’applicazione dell’istituto della revisione all’intero
universo cooperativo, prevedendo la necessità dell’ispezione revisionale per l’aggiudicazione degli
appalti pubblici. Si proseguirà il confronto con le parti sociali già avviato al tavolo di concertazione.
23
5) COMPETITIVITA’
Sgravi del costo del lavoro per incentivare la produttività di secondo livello
Il Governo attuerà una riduzione del costo del lavoro legata alla contrattazione di secondo livello, al
fine di sostenere la competitività e di migliorare la retribuzione di premio di risultato. Gli interventi
riguarderanno anche la pensionabilità di tali aumenti per i lavoratori.
Il Governo emanerà norme al fine di:
– attuare uno sgravio sul costo del lavoro delle imprese che erogano tali aumenti pari ad una
percentuale dell’erogazione corrisposta e fino ad un tetto massimo della retribuzione;
– restituire ai lavoratori i contributi previdenziali a loro carico pagati sul premio di risultato e
fino ad un tetto massimo della retribuzione;
– rendere pensionabile tutta la retribuzione di risultato così agevolata.
La nuova disciplina sarà così definita:
• verrà abrogata l’attuale normativa sulla decontribuzione, pertanto le retribuzioni erogate a titolo di
premio di risultato risulteranno interamente imponibili ai fini previdenziali e saranno pensionabili;
• si prevederà per il triennio 2008-2010, nel limite delle risorse stanziate in apposito Fondo, uno
sgravio contributivo articolato nel modo seguente:
-le imprese riceveranno uno sgravio contributivo nella misura fissa del 25% dell’erogazione
ammessa allo sgravio;
-i lavoratori riceveranno uno sgravio contributivo pari ai contributi previdenziali a loro carico
calcolati sul premio di risultato ammesso all’agevolazione (con conguaglio immediato in busta
paga);
• il tetto del premio ammesso allo sgravio sarà pari al 5% della retribuzione annua (oggi 3%);
• i trattamenti sui quali applicare tale sgravio dovranno avere le medesime caratteristiche attualmente
previste dalla legge che ha introdotto tali sgravi (essere previsti dai contratti collettivi di secondo
livello sia aziendali che territoriali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi,
essere incerti a priori nella corresponsione o nell’ammontare e la cui entità sia correlata dal contratto
collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di
competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati); al
fine di evitare abusi e comportamenti elusivi, l’intervento sarà accompagnato da una precisa
24
casistica delle tipologie di accordi ammessi allo sgravio e da una riorganizzazione e rafforzamento
delle procedure di controllo;
• per attuare tale sgravio sarà costituito un Fondo triennale nel quale confluiranno tutte le risorse
nette attualmente utilizzate per la decontribuzione a carico dello Stato e presenti nel bilancio
dell’Inps incrementate di 160 milioni di euro per anno (100 dei quali destinati alla contrattazione
aziendale di secondo livello e 60 alla contrattazione territoriale), pari a 480 milioni di euro nel
triennio;
• con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
saranno stabilite le modalità di attuazione dello sgravio, con particolare riguardo al monitoraggio
degli accordi, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa;
• verrà costituito un Osservatorio presso il Ministero del Lavoro, con la partecipazione delle parti
sociali, il quale produrrà un rapporto annuale sull’andamento degli accordi di produttività qui
agevolati. Sarà oggetto del monitoraggio sia la coerenza dell’attuazione della normativa con gli
obiettivi definiti in questo accordo sia le caratteristiche della contrattazione di secondo livello
aziendale e territoriale;
• lo sgravio sarà definito per il triennio 2008 – 2010 e confermato in esito alla valutazione di cui al
punto precedente, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica ;
• nel caso in cui le risorse del Fondo si rivelino insufficienti rispetto alle richieste, il Governo avvierà
una verifica con le parti sociali.
Detassazione del premio di risultato
Il Governo stanzierà, nella prossima legge finanziaria, un importo pari a 150 milioni di Euro per il 2008
per detassare una quota delle risorse contrattate per i premi di risultato. A questo proposito verrà
costituita una Commissione tra Governo e parti sociali con l’obiettivo di definire le modalità tecniche di
implementazione entro il 15 settembre 2007.
Straordinari
E’ abolita la contribuzione aggiuntiva sugli straordinari introdotta dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549
(art.2 commi 18-21).
25
6)GIOVANI
Le misure che riguardano i giovani sono un investimento per il futuro. Questo protocollo dedica
particolare attenzione ai giovani sia con specifiche proposte che con mirate caratterizzazioni delle
diverse misure .
In particolare, l’adozione di misure solidaristiche a favore dei lavoratori con carriere discontinue, in un
quadro di rafforzamento del sistema pensionistico, garantirà ai giovani pensioni adeguate.
Un sistema del welfare e delle tutele riformato nella direzione qui indicata è il presupposto per una
politica di sviluppo che sia in grado di offrire una prospettiva di buona occupazione ai giovani.
Accompagneranno tali misure alcuni interventi destinati a supportare iniziative occupazionali anche in
attività di lavoro autonomo.
Misure a sostegno del reddito dei lavoratori con carriere discontinue e in disoccupazione
Sotto questo profilo la riforma degli ammortizzatori sociali (descritta in altra parte) sarà concentrata,
nella prima fase di applicazione, sulle forme di lavoro dove si collocano in particolare i giovani e le
donne (ad esempio lavoro a termine e tipologie interessate dall’indennità di disoccupazione a requisiti
ridotti).
Misure per il reddito e l’occupazione
Si istituiranno fondi di rotazione per consentire l’accesso al credito alimentati da un finanziamento non
ricorrente, pari a circa 150 milioni nel triennio 2008-2010.
1) Fondo credito per il sostegno dell’attività intermittente dei parasubordinati. Tale fondo consentirà ai
parasubordinati in via esclusiva, di accedere, in assenza di contratto, ad un credito a tasso di interesse
zero – o molto basso – in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti,
“anticipando” in tal modo futuri redditi (il fondo potrà erogare un credito fino a 600 euro mensili per
12 mesi con restituzione posticipata a 24 o 36 mesi).
2) Fondo microcredito per il sostegno all’attività dei giovani e in particolare delle donne. Tale fondo incentiverà le
attività innovative dei giovani, con priorità per le donne, riprendendo e migliorando l’esperienza dei
prestiti d’onore, finalizzando tali crediti.
3) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi. Il fondo sosterrà le necessità finanziarie legate al
trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell’artigianato, del commercio e del turismo,
dell’agricoltura e della cooperazione e l’avvio di nuove attività in tali ambiti, a condizioni
particolarmente favorevoli.
26
Per sostenere i giovani ricercatori e tener conto della situazione determinatasi all’interno delle
Università in relazione agli incrementi dell’aliquota contributiva sui parasubordinati, sarà aumentato
l’importo degli assegni di ricerca.
Misure previdenziali
Tale ambito riguarda tutti gli interventi che miglioreranno in futuro la prestazione pensionistica
modificando alcune situazioni connesse alle evoluzioni del mercato del lavoro che penalizzano
soprattutto i giovani.
Interventi in materia di previdenza per i lavoratori dipendenti con carriere discontinue
La copertura figurativa piena, prevista nella riforma degli ammortizzatori, commisurata alla
retribuzione percepita, consentirà ai lavoratori dipendenti con contratti a termine di colmare i vuoti
contributivi e di aumentare le prestazioni pensionistiche future.
Interventi in materia di cumulo di tutti i periodi contributivi (totalizzazione)
In previsione di una più ampia riforma della totalizzazione che riassorba e superi la ricongiunzione, si
attueranno interventi immediati che assicureranno ai lavoratori l’utilizzabilità dei contributi versati.
Per i giovani che sono nel sistema contributivo: sarà predisposto un meccanismo di utilizzazione dei contributi
versati in qualsiasi fondo, per un’unica pensione, rimuovendo le previsioni che limitano la possibilità di
cumulare i versamenti contributivi sia per il conseguimento del requisito di accesso al pensionamento
sia per l’ammontare della pensione.
Per i lavoratori nel sistema retributivo o misto: si ridurrà dagli attuali sei a tre anni il limite minimo di anzianità
contributiva richiesto per cumulare i contributi nelle varie gestioni pensionistiche.
Interventi in materia di riscatto della laurea
Saranno predisposti interventi relativi alle norme di riscatto della laurea con l’obiettivo sia di renderlo
conveniente sotto il profilo previdenziale sia di ridurne l’onere.
Per i giovani che sono nel sistema contributivo: si stabilirà sia la totale computabilità dei periodi riscattati ai fini
del raggiungimento dei requisiti contributivi per l’accesso alle prestazioni pensionistiche sia la possibilità
di chiedere il riscatto del corso legale di studi universitari ancor prima di iniziare l’attività lavorativa
mediante il pagamento di un contributo per ogni anno da riscattare, definito dalla legge. Il pagamento
potrà essere dilazionato senza interessi fino a dieci anni e sarà contabilizzato nel montante contributivo
con riferimento alla data di versamento. Inoltre si prevederà la possibilità di detrarre a fini fiscali, dal
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reddito dei genitori o del soggetto di cui si è fiscalmente a carico, il costo dei contributi riscattati, nel
caso in cui il giovane non abbia ancora un reddito personale tassabile.
Per quanto riguarda coloro che sono nel sistema retributivo o misto: si uniformeranno le diverse modalità di
rateizzazione del contributo di riscatto del corso di studi universitari attualmente in vigore nei diversi
regimi pensionistici, consentendone il pagamento – oltre che in unica soluzione – in 120 rate mensili
(dalle 48 o 60 attuali), senza l’applicazione di interessi di rateizzazione (a differenza di quanto oggi viene
previsto dall’Inps o per i dipendenti degli enti locali). In relazione al sistema di calcolo retributivo e
misto avuto riguardo alle loro caratteristiche, verranno applicate le tabelle attuariali secondo la vigente
normativa.
Interventi in materia di previdenza per i parasubordinati
Sarà previsto un aumento graduale dell’aliquota dei parasubordinati, finalizzato a rafforzare la posizione
pensionistica dei giovani parasubordinati.
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7)DONNE
La partecipazione delle donne al mercato del lavoro è una risorsa determinante per la competitività e la
crescita del Paese ed in particolare per il Mezzogiorno, dove nel 2006 il tasso di occupazione femminile
era ancora al 24,2%. Per il nostro Paese, il raggiungimento dell’obiettivo di Lisbona sia in termini
complessivi sia in riferimento alle donne e agli ultra-cinquantenni, dipende sostanzialmente dalla
capacità che avremo di aumentare il tasso di partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Anche se
vi è stato un considerevole aumento di donne sul mercato del lavoro nell’ultimo decennio, a
testimonianza di una aumentata offerta di lavoro delle donne, specie delle più giovani e istruite, occorre
moltiplicare gli sforzi e potenziare gli strumenti. L’aumento dell’occupazione femminile è legato
ovviamente alle prospettive di sviluppo, ma è altrettanto forte il legame con gli assetti collettivi e
culturali della società e con gli assetti del welfare e dei servizi. Per questo l’intervento di potenziamento
e di ammodernamento del welfare per le donne è la condizione necessaria per raggiungere gli obiettivi
di una società con un livello di occupazione adeguato alle sfide demografiche ed economiche del futuro.
Il governo, che ha già operato con la finanziaria e sta operando attualmente al fine di conciliare vita
familiare, lavoro di cura e maternità con strumenti innovativi, si impegna a definire una cornice
organica nella quale ricondurre le varie iniziative sulla questione femminile in rapporto a welfare e
occupazione.
Il Governo e le Parti sociali concordano sulla necessità di proseguire negli interventi già avviati con la
Legge finanziaria per il 2007 con una maggiore riduzione del cuneo fiscale per l’assunzione a tempo
indeterminato di donne nelle aziende del Mezzogiorno e di mettere in atto una serie di misure per
favorire l’integrazione delle donne nel mercato del lavoro.
Nel quadro del riordino complessivo degli incentivi e degli sgravi contributivi, che inizierà con la
prossima finanziaria, si definiranno sgravi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità
della conciliazione tra lavoro e vita familiare e gli interventi saranno definiti di concerto con le parti
sociali e attuati progressivamente; si potenzieranno gli attuali strumenti disponibili come l’articolo 9
della legge 53; si incentiverà l’uso del part time.
Inoltre:
si rafforzerà, con i ministeri competenti, l’iniziativa connessa ai servizi per l’infanzia e agli anziani non
autosufficienti come elemento centrale per sostenere le libere scelte delle donne nel campo del lavoro.
si definirà una priorità di utilizzo a favore delle giovani donne per l’accesso al Fondo microcredito che
verrà istituito per incentivare le attività innovative dei giovani.
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Si orienterà l’intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal FSE e dal Pon
alla priorità donne, utilizzando il FSE a supporto non solo di attività formative, ma anche di
accompagnamento e di inserimento al lavoro. In questo ambito si destinerà una quota di risorse
destinate alla formazione per i programmi mirati alle donne durante l’intero percorso della vita;
si adotteranno sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati in grado di fare emergere e rendere misurabili
le discriminazioni di genere, anche di tipo retributivo.
Gli interventi suddetti dovranno essere compatibili con gli equilibri programmati di finanza pubblica.
30
ALLEGATO 1
Tabella – Coefficienti di trasformazione aggiornati
Legge n. 335/95 – Tabella A rideterminata
coefficiente
rideterminato (*)Età
%
57
58
59
60
61
62
63
64
65
4,419
4,538
4,664
4,798
4,940
5,093
5,257
5,432
5,620
(*) Coefficienti di trasformazione aggiornati secondo le procedure contenute nella “Relazione
tecnica” esaminata dal Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale nella delibera n°9 del
26/07/2006 (in allegato alla presente Tabella).
31