Disegno di legge recante norme a tutela dei minori nella visione di film e videogiochi approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 luglio
Versione 20 luglio post CDM
Disegno di legge recante norme a tutela dei minori nella visione di film e videogiochi
CAPO I
Art. 1
(Classificazione dei film)
1. La diffusione al pubblico dei film come definiti dall’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni e della loro pubblicità è subordinata alla
classificazione degli stessi, secondo le seguenti disposizioni. Le medesime disposizioni si applicano
altresì ai film diffusi mediante la trasmissione televisiva e ai film trasmessi via Internet fino alla
revisione delle specifiche norme in materia mediante l’adozione del Codice di
autoregolamentazione Media e Minori, secondo le modalità previste dall’articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 72.
Art. 2
(Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori)
1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali, d’ora in avanti “Ministero”, è istituita la
Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori, d’ora in avanti “Commissione”,
che svolge le funzioni in materia di classificazione delle opere cinematografiche ai sensi
dell’articolo 3, comma 9.
2. La Commissione, articolata in tre Sezioni, è costituita da ventisette componenti, nominati con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d’ora in avanti “Ministro”, nel rispetto del
principio dell’equilibrio di genere. Tre componenti, con funzioni di presidente di Sezione, sono
designati dalla Commissione parlamentare per l’Infanzia, sei componenti sono designati dal
Ministro, tre sono designati dal Ministro delle comunicazioni, tre dal Ministro delle Politiche per la
famiglia, tre dal Ministro della solidarietà sociale, tre dal Ministro per le politiche giovanili e le
attività sportive e sei dalle più rappresentative associazioni dei genitori, tra persone di riconosciuta
professionalità, che si siano distinte in attività rivolte all’affermazione della dignità della persona,
ed in particolare alla tutela dei minori. In ogni caso, almeno un componente per Sezione è scelto tra
professori ordinari di psicologia, esperti di problemi dell’età evolutiva.
3. La Commissione dura in carica tre anni. L’organizzazione ed il funzionamento sono stabiliti con
il regolamento di cui all’art. 6, comma 1.
4. La Commissione provvede, tra l’altro, a raccogliere e a dare idonea pubblicità alle segnalazioni
ad essa pervenute, al fine di promuovere un accesso consapevole e tutelato dei minori alle opere
cinematografiche.
Art. 3
(Sistema di classificazione)
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1. Le imprese di produzione e di distribuzione, titolari dei diritti di sfruttamento dei film,
provvedono alla classificazione degli stessi, anche attraverso organismi appositamente costituiti
presso le rispettive associazioni di categoria. Tale classificazione è volta a soddisfare le seguenti
esigenze:
a) tutelare i diritti e l’integrità psico-fisica e morale dei minori;
b) promuovere un accesso consapevole e tutelato dei minori alle opere cinematografiche;
c) aiutare le famiglie ed i minori ad una fruizione corretta ed appropriata dello spettacolo
cinematografico;
d) fornire un sistema semplice e chiaro d’individuazione e di corretta informazione dei contenuti dei
film;
2. Ai fini della classificazione, occorre valutare, nel contesto narrativo generale, anche tenuto conto
di possibili comportamenti emulativi ed in relazione all’età degli spettatori, ogni elemento che
contrasti con la dignità della persona e sia suscettibile di incidere negativamente sulla sfera psichica
del minore, ed in particolare: linguaggio; violenza; pornografia; uso di sostanze psicotrope;
comportamenti criminali; discriminazioni fondate su razza, religione, opinioni politiche, età, sesso,
tendenze sessuali, nazionalità, disabilità; maltrattamento di animali. I parametri di valutazione di cui
al presente comma sono sottoposti a periodiche revisioni con decreto del Ministro di concerto con il
Ministro delle politiche per la famiglia.
3. I film di cui all’articolo 1 sono così classificati:
a) film la cui visione è consentita a tutti;
b) film la cui visione è vietata ai minori degli anni 10;
c) film la cui visione è vietata ai minori degli anni 14;
d) film la cui visione è vietata ai minori degli anni 18.
4. Nel termine perentorio di trenta giorni, antecedente alla diffusione medesima, le imprese di cui al
comma 1 comunicano al Ministero la classificazione del film, operata in applicazione dei parametri
di cui al comma 2 ed adeguatamente motivata, e provvedono contestualmente al deposito di una
copia dell’opera, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 1. Le copie
successivamente diffuse devono essere identiche a quella depositata. Il Ministero rilascia
attestazione dell’avvenuta comunicazione. È esclusa ogni contribuzione da parte dello Stato per
l’attività di classificazione. Il Ministero provvede ad informare immediatamente la Commissione
circa l’avvenuta comunicazione.
5. Le imprese di cui al comma 1 hanno, altresì, l’obbligo di indicare, in maniera chiara ed
inequivocabile, la classificazione del film in ogni strumento di pubblicità e di diffusione e su ogni
riproduzione destinata al commercio. L’esercente della sala cinematografica nella quale si procede
alla proiezione dell’opera o il responsabile della diffusione e distribuzione commerciale della
medesima, in qualunque forma o supporto di riproduzione, sono tenuti a dare avviso al pubblico
della classificazione, in modo ben visibile, su ogni presentazione o forma pubblicitaria e
sull’involucro del supporto.
6. L’esercente della sala ed il distributore commerciale del supporto provvedono ad impedire,
rispettivamente, che i minori accedano alla visione dell’opera e che acquistino o noleggino il
supporto, in violazione delle prescrizioni di cui alla presente legge.
7. I film classificati come ammessi alla visione di minori non possono essere preceduti, seguiti o
interrotti da pubblicità di opere vietate alla medesima fascia d’età individuata nella classificazione.
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8. I film per i quali non sia stata comunicata la classificazione a termini del comma 4, non possono
essere diffusi, distribuiti, o pubblicizzati attraverso alcun mezzo.
9. Escluso il caso in cui il film sia stato classificato come vietato ai minori degli anni 18, le imprese
di cui al comma 1 hanno facoltà di chiedere al Ministero di sottoporre il film alla Commissione per
la convalida della classificazione effettuata. L’istanza è corredata dalla ricevuta di versamento del
contributo per le spese di funzionamento della Commissione, secondo le modalità indicate nel
decreto di cui all’articolo 6, comma 1. L’entità dei contributi in misura tale da coprire le spese di
funzionamento della Commissione, è fissata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Le relative entrate affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al pertinente capitolo di bilancio del Ministero.
In via transitoria, per un periodo di due anni a decorrere dalla pubblicazione del decreto di cui al
comma 1 dell’articolo 6, le imprese di cui al comma 1 che abbiano classificato i film ai sensi delle
lettere b) e c) del comma 3 sono tenute a chiedere al Ministero la convalida, da parte della
Commissione, della classificazione effettuata.
10. La Commissione, verificata la classificazione, previa visione del film ed eventuale audizione del
richiedente e del regista, provvede alla sua convalida, ovvero alla riclassificazione dell’opera
secondo le categorie previste al comma 3. La convalida esclude l’applicazione delle sanzioni di cui
al comma 3 dell’articolo 4, a condizione che il film diffuso sia identico a quello convalidato. Le
modalità ed il procedimento di convalida della classificazione dell’opera sono stabiliti con il decreto
di cui all’articolo 6.
11. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della convalida, il Ministero ne rilascia
attestazione, ovvero comunica al richiedente la riclassificazione dell’opera. Entro tre giorni dalla
comunicazione, il richiedente può avanzare istanza di revisione della riclassificazione dell’opera,
che, nei tre giorni dalla ricezione dell’istanza, è sottoposta all’esame congiunto da parte delle
Sezioni che non abbiano proceduto alla verifica della classificazione del film. Entro lo stesso
termine di tre giorni dalla comunicazione della riclassificazione, la procedura di revisione può
essere disposta dal Ministero, dandone contestuale notizia al richiedente.
12. Non è ammessa una nuova classificazione del film già classificato o di cui sia stata convalidata
la classificazione, prima che siano decorsi tre anni dalla data della classificazione o da quella
dell’attestazione della convalida, ovvero dalla data di comunicazione della riclassificazione, ai sensi
del comma 11.
Art. 4
(Vigilanza e sanzioni)
1. Il Ministero, d’ufficio o su segnalazione delle associazioni costituite da almeno cinque anni che
abbiano come finalità esclusiva la tutela dei minori, può avviare la procedura di accertamento della
violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 dell’articolo 3 in relazione alla classificazione
dei film, alla loro diffusione al pubblico e distribuzione commerciale su qualsiasi supporto, dandone
comunicazione agli interessati ed assegnando loro un termine non superiore a quindici giorni per le
giustificazioni. Nel caso in cui la violazione riguardi la classificazione del film, è acquisito il parere
obbligatorio della Commissione.
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2. Nel caso di accertamento delle violazioni, il Ministero applica le sanzioni previste ai commi 3 e 4
ed interdice la diffusione al pubblico del film, fino a quando il soggetto interessato non abbia
provveduto ad adeguarsi alle disposizioni dell’articolo 3.
3. Salva l’applicazione delle sanzioni penali previste per le diffusioni abusive di opere
cinematografiche, la violazione delle disposizioni dell’articolo 3, commi 1 e 4, è punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 100.000 euro.
4. Salva l’applicazione delle sanzioni penali, l’esercente della sala cinematografica e il gestore
dell’esercizio commerciale che non osservino le disposizioni dell’articolo 3, commi 5 e 6, sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 euro.
5. In caso di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni nell’arco di dodici mesi, si applica,
nella fattispecie di cui al comma 3, il raddoppio delle sanzioni ivi previste, e nella fattispecie di cui
al comma 4, la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo o dell’esercizio
commerciale per un periodo non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni.
Art. 5
(Norme e sanzioni penali)
1. Il comma 2 dell’articolo 668 del codice penale è sostituito dal seguente: “Alla stessa pena
soggiace chi diffonde al pubblico opere cinematografiche sprovviste della classificazione prescritta
dalle leggi vigenti in materia”.
2. L’autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all’autorità giudiziaria per il reato
previsto dall’articolo 668 del codice penale, sequestra l’opera sprovvista di classificazione prescritta
dalla presente legge. L’adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo 3 comporta il dissequestro
dell’opera.
3. La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale commessi con le
modalità di cui alla presente legge appartiene al tribunale del luogo ove è avvenuta, in relazione alla
singola opera, la prima diffusione al pubblico.
Art. 6
(Attuazione)
1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, sono fissati l’ organizzazione ed il funzionamento della Commissione, le
modalità di comunicazione della classificazione e di deposito della copia previsti dall’articolo 3,
comma 4 nonché stabiliti le modalità ed il procedimento di convalida di cui all’articolo 3, commi 9
e 10.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore alla data di pubblicazione del
decreto di cui al comma 1.
3. Fino alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1, continuano a svolgere la loro
attività le Commissioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, secondo le
disposizioni contenute nella medesima legge e nel relativo regolamento di esecuzione.
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CAPO II
Art. 7
(Sistema di classificazione videogiochi)
1. I produttori, gli importatori ed i distributori, anche attraverso le loro associazioni di categoria
provvedono alla classificazione dei videogiochi, off line o on line, utilizzando il sistema di
autoregolamentazione europeo riconosciuto. Tale sistema, che prevede una classificazione del
videogioco in base alle diverse fasce d’età dei minori ed al suo contenuto, ha l’obiettivo di tutelare
i diritti e l’integrità psico-fisica e morale dei minori, promuovendo un accesso consapevole e
tutelato dei minori ai videogiochi.
2. La classificazione avviene in base ai contenuti del videogioco ed alla sua idoneità ad incidere
sulla sfera psichica ed emotiva del minore, in relazione all’età dei giocatori. La classificazione è
fatta tenendo conto del tema; del linguaggio; del grado di violenza; delle immagini di tipo sessuale
o pornografico; assunzione di sostanze psicotrope; dei messaggi di tipo discriminatorio in relazione
a razza, religione, sesso, tendenze sessuali, nazionalità, disabilità e comunque di ogni elemento
che contrasti con la dignità della persona.
3. Il produttore, l’importatore ed il distributore hanno l’obbligo di indicare, secondo le prescrizioni
previste dal presente articolo, in maniera chiara ed inequivocabile, la classificazione del videogioco
in ogni strumento di pubblicità e di diffusione e su ogni riproduzione destinata al commercio. Il
responsabile della diffusione e distribuzione commerciale del gioco, in qualunque forma o supporto
di riproduzione, è tenuto a dare avviso al pubblico della classificazione, su ogni presentazione o
forma pubblicitaria e sull’involucro del supporto.
4. Nel termine perentorio dei trenta giorni, antecedente la diffusione, i soggetti di cui al comma 3
comunicano al Comitato Media e Minori, presso il Ministero delle comunicazioni la classificazione
del videogioco e provvedono contestualmente al deposito di una copia dell’opera.
5. Il Comitato Media e Minori, d’ufficio o su segnalazione, procede, entro dieci giorni dal deposito,
ad effettuare accertamenti sulla corrispondenza della classificazione al sistema di cui al comma 1 e,
ove riscontri difformità rispetto a tale sistema, previa eventuale audizione dei soggetti di cui al
comma 3, propone all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di richiedere all’organismo
europeo a ciò preposto la riclassificazione del prodotto. L’Autorità, ove ne sussistano le condizioni,
provvede entro dieci giorni dal ricevimento della proposta del Comitato, comunicando le proprie
determinazioni anche all’interessato. Il Comitato Media e Minori comunica tempestivamente ai
soggetti di cui al comma 3 l’esito del procedimento di riclassificazione. Nelle more della
conclusione della fase nazionale del procedimento, i videogiochi oggetto di riclassificazione non
possono essere pubblicamente diffusi, distribuiti o pubblicizzati attraverso alcun mezzo.
6. I distributori e i rivenditori commerciali devono garantire le necessarie misure affinché i minori
non acquistino o noleggino il supporto, in violazione delle prescrizioni di cui alla presente legge.
7. I videogiochi privi di classificazione non possono essere pubblicamente diffusi, distribuiti, o
pubblicizzati attraverso alcun mezzo.
8. È esclusa ogni contribuzione da parte dello Stato per l’attività di classificazione di cui al comma
1.
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9. Salva l’applicazione delle sanzioni penali previste per le diffusioni abusive, la violazione delle
disposizioni dei commi 1 e 3 da parte dei produttori e degli importatori è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 15.000 a 100.000 euro.
10. Salva l’applicazione delle sanzioni penali,i distributori ed i rivenditori commerciali che non
osservino le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro.
11. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni previste dai commi 9 e 10
provvede l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 8
(Commissione interministeriale per la tutela dei minori sulla rete internet)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita , senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, la Commissione interministeriale per la tutela dei minori sulla rete internet con
il fine di sviluppare un’azione interistituzionale volta ad una corretta e piena attuazione delle
normative vigenti in materia e alla armonizzazione delle normative nazionali con quelle europee. In
particolare, la Commissione provvede:
a) a prevedere incentivi economici a favore delle scuole e delle famiglie per dotare le postazioni
informatiche di parental control a tutela dei minori, il cui ammontare complessivo viene
determinato annualmente con la direttiva di cui alla legge 18 dicembre 1997 n. 440;
b) a promuovere ed elaborare interventi normativi ed amministrativi, anche di carattere
sanzionatorio, che introducano delle regole a tutela dei minori fruitori della rete internet;
c) a promuovere ed elaborare protocolli di intesa con i principali content provider, hosing provider
e con i titolari dei principali motori di ricerca e portali Internet allo scopo di individuare le misure
più adeguate per la tutela dei minori, con particolare attenzione alla creazione di un database in cui
vengono classificati siti e videogiochi in conformità ai Codici di autoregolamentazione vigenti,
nonché alla realizzazione di una comunicazione iconica di facile lettura che contrassegni i contenuti
dei siti internet;
d) ad elaborare e realizzare campagne di comunicazione su queste tematiche con il coinvolgimento
attivo dei principali content provider, hosing provider e con i titolari dei principali motori di ricerca
e portali Internet;
2. La Commissione è composta da 22 componenti nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere. Due componenti sono
designati dal Ministro della pubblica istruzione, due dal Ministro per le politiche giovanili, due dal
Ministro per la famiglia, due dal Ministro per la solidarietà sociale, due dal Ministro per le
comunicazioni, due dal Ministro dell’interno, due dal Ministro per i beni e le attività culturali. Un
componente è designato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed uno dal Garante per la
protezione dei dati personali. Il Forum delle associazioni giovanili e studentesche maggiormente
rappresentative e quello delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, istituiti
presso il Ministero della pubblica istruzione, designano un rappresentante ciascuno. Altri quattro
esperti sono scelti tra professori ordinari ed esperti di comprovata qualificazione professionale in
materia di problemi dell’età evolutiva, di diritto dell’informatica.
3. La Commissione dura in carica tre anni. L’organizzazione ed il funzionamento sono stabiliti con
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. La partecipazione alla sedute della Commissione non prevede gettoni di presenza nè rimborsi
spese.
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5. Agli oneri derivanti dall’intervento di cui al comma 1, lettera a) si provvede a carico del Fondo di
cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
CAPO III
Art. 9
(Abrogazioni , modificazioni e disposizioni finali)
1. Sono abrogati:
a) la legge 21 aprile 1962, n. 161 ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963,
n. 2029, dalla data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 6, comma 1;
b) i commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
c) l’articolo 77 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. Conseguentemente al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con la medesima decorrenza di
cui al comma 1 lett. a) , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 34, comma 1, dopo le parole.:“anni diciotto” sono aggiunte le seguenti: “, secondo la
normativa all’epoca vigente, ovvero privi di classificazione o classificati come film la cui visione è
vietata ai minori degli anni diciotto.”;
b) all’articolo 34, comma 2, dopo le parole “anni quattordici” sono inserite le seguenti: ” , secondo
la normativa all’epoca vigente, o classificati come film vietati ai minori degli anni quattordici“ ;
c) il comma 3, dell’articolo 35 è sostituito dal seguente:” In caso di violazione del divieto di cui al
comma 1 dell’articolo 34, si applicano le sanzioni previste dalla vigente disciplina nei confronti
dell’esercente della sala cinematografica e del gestore dell’esercizio commerciale , intendendosi per
chiusura del locale la disattivazione dell’impianto.”
3. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.