Non è sanzionabile, ex art. 28 della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori), il datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, adibisce il personale dipendente dell’azienda rimasto in servizio alle mansioni proprie dei lavoratori scioperanti.
È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 26 settembre 2007, n. 20164.
La giurisprudenza, con riferimento alla questione in esame, ha più volte riconosciuto la legittimità della utilizzazione da parte del datore di lavoro di ogni mezzo legale che, senza impedire od ostacolare l’esercizio del diritto di sciopero, siano diretti a contenerne gli effetti negativi della sospensione dell’attività (v. in questo senso Cass. 16 novembre 1987 n.8401, 29 novembre 1991 n. 12822, 4 luglio 2002 n.9709).
Sulla scia del descritto orientamento, la Cassazione, nella pronuncia 9 maggio 2006 n. 10624, ha affermato il diritto del datore di lavoro di continuare a svolgere la propria attività in occasione dello sciopero, purché ciò avvenga nei limiti normativamente previsti; l’affidamento delle mansioni svolte da lavoratori in sciopero ad altri dipendenti diviene così illegittimo ove avvenga in violazione di una norma di legge o di una norma collettiva (nella specie esaminata, con l’assegnazione di lavoratori assunti con contratti a tempo determinato e parziale per svolgere prestazioni nei giorni di sabato e domenica ad attività in altri giorni della settimana per sostituire i dipendenti in sciopero, o con lo svolgimento, allo stesso scopo, di lavoro supplementare da parte di dipendenti con contratto a tempo determinato, in contrasto con norma di legge).
In questa prospettiva, è possibile affermare che nella logica del bilanciamento del diritto di sciopero e del diritto di libera iniziativa economica dell’imprenditore, entrambi garantiti da norme costituzionali, il primo non può dirsi leso quando il secondo sia esercitato, per limitare gli effetti negativi dell’astensione dal lavoro sull’attività economica dell’azienda, affidando ad altri dipendenti i compiti degli addetti aderenti all’agitazione, senza che risultino violate norme poste a tutela di situazioni soggettive dei lavoratori.
Emiliana Matrone
CORTE DI CASSAZIONE
Sezione lavoro
SENTENZA N. 20164 DEL 26/09/2007
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 23 maggio 2001, emesso ai sensi dell’art.28 della legge 20 maggio 1970 n.300, il giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza dichiarava l’antisindacalità della condotta posta in essere dalla S.r.l. S con la sostituzione di personale del punto vendita di L, in sciopero, con lavoratori provenienti da altre unità produttive, e ordinava alla società di astenersi dall’effettuare tali sostituzioni.
Il Tribunale di Vicenza rigettava l’opposizione proposta avverso tale decreto; su gravame della società S la Corte di Appello di Venezia ha confermato tale decisione con la sentenza oggi impugnata, affermando che il comportamento posto in essere dalla società era lesivo della libertà sindacale tutelata dall’art.28 Stat.lav. non solo per la sostituzione di scioperanti, «per il numero dei comandati e per l’adibizione di due di essi a mansioni inferiori, con significative modifiche alla organizzazione del lavoro, sondaggio preventivo dei singoli lavoratori sull’adesione o meno allo sciopero, mancato avviso ai sostituti della ragione della sostituzione», anche per l’ulteriore circostanza relativa al preavviso che il direttore della filiale/ il giorno prima dello sciopero programmato, aveva dato alla forza pubblica, chiedendone l’intervento per il giorno successivo; in proposito il giudice dell’appello ha rilevato «l’indubbio carattere intimidatorio di tale presenza».
Avverso questa sentenza la S propone ricorso per cassazione con tre motivi, al quale l’organizzazione sindacale FILCAMS CGIL di Vicenza resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, denunciando i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art.28 legge n.300/1970 e degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., nonché difetto di motivazione, la società ricorrente contesta la sussistenza del presupposto per la repressione dell’attività sindacale, costituito dalla permanenza degli effetti lesivi della condotta illecita, da verificare in relazione alla possibilità che questa venga reiterata successivamente. Si afferma che la condotta denunciata si era incontestabilmente esaurita, senza che permanesse alcun effetto concreto; la sentenza impugnata si limita ad affermare il permanere degli effetti intimidatori ancora attuali, ma in concreto non indica alcun elemento di fatto a sostegno di tale assunto.
Non sussistendo effetti da rimuovere, la sentenza contiene un’inammissibile condanna in futuro.
1.1. Sotto altro profilo, si rileva che la condotta aziendale non ha direttamente inciso sul diritto di sciopero, che è stato esercitato dai lavoratori; l’inesistenza di un intento lesivo (perché l’azienda voleva solo consentire l’apertura al pubblico dell’esercizio durante il ponte pasquale) rappresenta un elemento confermativo della non antisindacalità del comportamento.
2.1. Con il secondo motivo, mediante la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., nonché difetto di motivazione, si censura l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata che ha attribuito oggettiva «valenza antisindacale» all’accertamento preventivo da parte della società in ordine all’adesione dei dipendenti allo sciopero, considerando che il lavoratore deve ritenersi libero di autodeterminarsi sulla sua partecipazione all’astensione dal lavoro fino all’ultimo momento possibile e che nessuna norma impone una preventiva comunicazione a livello individuale.
Si osserva che la Corte territoriale prospetta, senza alcun elemento di sostegno, che l’azienda abbia obbligato i lavoratori a fornire una risposta alla domanda sulla partecipazione allo sciopero.
2.2. Si afferma poi, sotto altro profilo, che contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’appello i lavoratori provenienti da altri punti vendita hanno prestato la loro attività consapevoli di sostituire di lavoratori in sciopero.
3.1. Con il terzo motivo si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. , dell’art.28 legge n.300/1970, dell’art. 2103 cod. civ. e degli artt. 40 e 41 Cost., nonché difetto di motivazione. Si censura così la decisione che ha ravvisato una lesione delle situazioni soggettive protette dall’art.28 Stat. nella sostituzione dei lavoratori aderenti allo sciopero con dipendenti addetti ad altre unità produttive, attribuendo particolare rilievo alle modalità di tale sostituzione, avvenuta con «demansionamento» di due tecnici.
Per questo aspetto, la società contesta che nella specie sia ravvisabile una violazione del diritto attribuito a detti lavoratori dall’art.2103 cod. civ. ; sostiene poi la legittimità della sostituzione dei lavoratori in sciopero con altri dipendenti dell’azienda, corrispondente ad un comportamento puramente difensivo al fine di limitare gli effetti pregiudizievoli dello sciopero.
3.2. Un’ulteriore critica riguarda la valutazione espressa nella sentenza in ordine al carattere intimidatorio attribuito alla presenza della forza pubblica avvisata dal direttore dell’esercizio.
4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logica, meritano accoglimento in base alle seguenti considerazioni.
4.1. Per quanto riguarda il profilo di cui sub 1.1., va richiamato l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui requisito essenziale dell’azione di repressione della condotta antisindacale, di cui all’art. 28 della legge n. 300 del 1970, è l’attualità di tale condotta o il perdurare dei suoi effetti. Ai fini dell’accertamento di tale presupposto, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può costituire preclusione dell’ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale (v. per tutte Cass. 2 settembre 1996 n.8032, 2 giugno 1998 n.5422, 5 febbraio 2003 n.1684, 6 giugno 2005 n.11741).
Il requisito in questione può dunque essere ravvisato sulla base di un apprezzamento di fatto che resta riservato al giudice di merito quando la lesione della libertà sindacale appaia idonea a determinare (anche in base ad un giudizio presuntivo) effetti intimidatori permanenti, nonostante la cessazione del comportamento che lì ha causati.
4.2.1. La questione centrale che si pone nel caso in esame riguarda la configurabilità della condotta antisindacale vietata dall’art.28 della legge n.300/1970 nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, in occasione di uno sciopero, adibisca altro personale dipendente dell’azienda alle mansioni proprie dei lavoratori scioperanti. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte riconosciuto, con riguardo a diverse fattispecie di cd. «crumiraggio interno», la legittimità della utilizzazione da parte del datore di lavoro di ogni mezzo legale che, senza impedire od ostacolare l’esercizio del diritto di sciopero, siano diretti a contenerne gli effetti negativi della sospensione dell’attività (v. in questo senso Cass. 16 novembre 1987 n.8401, 29 novembre 1991 n. 12822, 4 luglio 2002 n.9709). La prima sentenza citata ha anche rilevato l’illegittimità del ricorso ad assunzioni a termine per sostituire i lavoratori scioperanti; nella decisione n.9709/2002 si è d’altro canto affermato che l’impiego del personale rimasto in servizio può avvenire anche con l’assegnazione di questi dipendenti a mansioni inferiori.
In questa linea, più recentemente, Cass. 9 maggio 2006 n. 10624 ha affermato il diritto del datore di lavoro di continuare a svolgere la propria attività in occasione dello sciopero, purché ciò avvenga nei limiti normativamente previsti; l’affidamento delle mansioni svolte da lavoratori in sciopero ad altri dipendenti diviene così illegittimo ove avvenga in violazione di una norma di legge o di una norma collettiva (nella specie esaminata, con l’assegnazione di lavoratori assunti con contratti a tempo determinato e parziale per svolgere prestazioni nei giorni di sabato e domenica ad attività in altri giorni della settimana per sostituire i dipendenti in sciopero, o con lo svolgimento, allo stesso scopo, di lavoro supplementare da parte di dipendenti con contratto a tempo determinato, in contrasto con norma di legge). L’opinione prevalente, che nega d’altro canto la legittimità del ricorso a nuove assunzioni per sopperire all’astensione dal lavoro degli aderenti allo sciopero (ed. crumiraggio esterno) trova oggi precisi riferimenti normativi in diverse disposizioni speciali relative al contratto a termine (art.3, lett. a, d.lgs. 6 settembre 2001 n.368), al contratto di somministrazione e al contratto di lavoro intermittente (art.20, comma 5 lett. a, art. 34 co. 3 lett. a d.lgs. 10 settembre 2003 n.276).
4.2.2. In questa prospettiva, si deve affermare seguendo l’indirizzo espresso da Cass. 10624/2006 cit. che nella logica del bilanciamento del diritto di sciopero e del diritto di libera iniziativa economica dell’imprenditore, entrambi garantiti da norme costituzionali, il primo non può dirsi leso quando il secondo sia esercitato, per limitare gli effetti negativi dell’astensione dal lavoro sull’attività economica dell’azienda, affidando ad altri dipendenti i compiti degli addetti aderenti all’agitazione, senza che risultino violate norme poste a tutela di situazioni soggettive dei lavoratori.
4.3 La sentenza impugnata ha ravvisato gli estremi della fattispecie vietata dall’art. 28 Stat. lav. ritenendo illegittima «per il numero dei comandati e per l’adibizione di due di essi a mansioni inferiori» la sostituzione dei lavoratori in sciopero.
La decisione merita le critiche mosse. La Corte territoriale omette da un lato di indicare le ragioni per le quali ha attribuito risalto al numero dei lavoratori impiegati in sostituzione, circostanza che appare di per sé non decisiva per valutare la legittimità della scelta della società; dall’altro, ritiene accertata la violazione della tutela assicurata dall’art. 2103 cod. civ. per due «tecnici di prodotto» (impiegati per sostituire il personale addetto alla cassa, di qualifica inferiore) affermando che la società non contesta l’avvenuto «demansionamento».
In effetti, la società ricorrente ha contestato nel giudizio di merito la prospettata lesione di diritti soggettivi dei suddetti tecnici, sostenendo che l’eventuale e sporadico svolgimento di compiti propri di diverse posizioni di lavoro non comportava alcuna violazione dell’art. 2103 cod. civ., corrispondendo alla particolare natura del ruolo ricoperto da tali figure professionali, che ruotano normalmente sui vari punti vendita per verificare la gestione nei reparti loro affidati.
Tale impostazione difensiva non è stata adeguatamente esaminata nella sentenza impugnata, mediante un’analisi del contenuto professionale delle mansioni dei lavoratori considerati: nella motivazione sul punto la Corte territoriale si limita a condividere – pur dando atto dì «esiti contrastanti della esperita istruttoria»- l’affermazione del primo giudice in ordine a «probabili sostituzioni» (di altri addetti da parte dei tecnici di prodotto) «solo in casi eccezionali, essendo l’assunto della società appellante incompatibile con l’esercizio di compiti di controllo ed ispettivi riferiti a più punti vendita».
La confutazione delle allegazioni della società risulta affidata all’affermazione secondo cui tale assunto «sembra diretto a provare una prassi in base alla quale gli ispettori potevano sostituire dipendenti con mansioni inferiori», prassi che si ritiene di per sé contraria alla norma imperativa dell’art.2103 cod. civ., che non consente deroghe «al diritto del singolo lavoratore alla sua professionalità».
Questi rilievi non forniscono validi elementi di supporto alla decisione, che ritiene acquisito il dato dell’avvenuta dequalificazione professionale dei tecnici di prodotto senza esaminare, come necessario, il rapporto tra i compiti svolti da costoro nella specifica occasione e le funzioni proprie della loro posizione di lavoro. La norma dell’art.2103 cod. civ. appresta una speciale protezione del lavoratore per preservarlo dai «danni a quel complesso di capacità e di attitudini che viene definito con il termine professionalità, con conseguente compromissione delle aspettative di miglioramenti all’interno e all’esterno dell’azienda» (così, Corte Cost. 6 aprile 2004 n.113) in relazione alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente. In relazione a tale finalità, la giurisprudenza di questa Corte esclude che il bene tutelato possa dirsi leso quando al lavoratore, che continui a svolgere in maniera prevalente e assorbente i compiti corrispondenti alla qualifica di appartenenza, siano assegnate anche mansioni marginali ed accessorie inferiori rispetto a quelle di competenza (Cass. 25 febbraio 1998 n. 2045, 8 giugno 2001 n.7821, 20 maggio 2003 n.6714» 10 giugno 2004 n. 11045).
In questa ipotesi, non si pone dunque alcun problema di «deroga al diritto del singolo lavoratore alla sua professionalità», né rileva, per i profili che qui interessano, la diversa questione della esigibilità da parte del datore di lavoro dello svolgimento di mansioni non corrispondenti a quelle proprie della qualifica di appartenenza del dipendente. Appare del tutto immotivata, del resto, l’affermazione relativa alle significative «modifiche alla organizzazione del lavoro» adottate dall’azienda, non essendo indicate le ragioni poste a base di tale convincimento.
4.4 Quanto agli altri profili di illegittimità della condotta della società, si rileva un ulteriore difetto di motivazione in ordine alla enunciazione (indipendentemente da una verifica dell’intento perseguito dall’azienda) della oggettiva valenza antisindacale del «sondaggio preventivo» effettuato per verificare l’adesione dei dipendenti allo sciopero.
La sentenza impugnata non fonda tale apprezzamento su finalità discriminatorie o di rappresaglia nei confronti dei lavoratori, ma, valutata la pacifica inesistenza di un obbligo di costoro di comunicare anticipatamente la propria volontà, ritiene- con una supposizione priva di ogni argomentazione- che tale comunicazione «ove richiesta ed effettuata, può determinare la convinzione in chi ha reso la stessa di un suo obbligo di doversi attenere a quanto preventivamente comunicato.»
4.5 Analoghe considerazioni valgono per la valutazione della conoscenza o meno dell’astensione dal lavoro dei dipendenti in sciopero da parte di quelli adibiti alla sostituzione; la sentenza, che pure dà atto di contrastanti risultanze probatorie, non spiega affatto perché esclude che il motivo della sostituzione sia stata comunicato agli interessati, né soprattutto spiega per quale ragione la mancata comunicazione assume «valenza antisindacale».
4.6. Lo stesso deve dirsi per l’affermazione, completamente immotivata, del «carattere intimidatorio» della presenza delle forze dell’ordine avvisate dal direttore della filiale.
5. La sentenza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio della causa ad altro giudice, che dovrà procedere a nuova indagine attenendosi, quanto alla questione della legittimità della sostituzione dei lavoratori in sciopero, al principio sopra enunciato sub 4 2.2.
Il giudice del rinvio, designato come in dispositivo, provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Trieste.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2007
Il Presidente
Il Consigliere estensore
Depositata in cancelleria il 26 settembre 2007