Il verbale di accertamento dell’infrazione alle norme del Codice della Strada deve contenere una serie di indicazioni necessarie per consentire al trasgressore il pagamento in misura ridotta della sanzione, non essendo al riguardo sufficiente l’indicazione del minimo della sanzione edittale.
Sulla base di questo principio, la Corte Suprema di Cassazione, nella sentenza del 29 maggio 2007, n. 23506, depositata in data 12 novembre 2007, conferma la sentenza del Giudice di prime cure, il quale correttamente aveva annullato una multa per la carenza dei descritti elementi.
Occorre, a tal proposito, richiamare l’art. 200 del Codice della Strada, il quale, nel disciplinare le prescrizioni che il verbale di accertamento dell’infrazione deve contenere, rinvia al contenuto del modello descritto dall’art. 383 del regolamento di esecuzionee.
L’art. 383 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 statuisce, infatti, che, nell’ipotesi in cui è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l’accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità di pagamento, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o il comando presso il quale questo può essere effettuato, ecc.
Emiliana Matrone