La vicenda evolutiva della concezione del rapporto obbligatorio, da imprigionamento umano a legame ideale, è espressa bene nella celebre definizione che troviamo scolpita nelle “Istituzioni di Giustiniano”, attribuita probabilmente al giureconsulto Fiorentino:
“Obligatio est iuris vinculum,
quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei
secundum nostrae civitatis iura” .
L’obbligazione è un vincolo, un legame, una corda, però soltanto giuridica, astratta, che “ci astringe” nella necessità di pagare alcunché ad alcuno .
La definizione è completata ed integrata dalle parole tramandateci da Paolo:
“Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram,
faciant, sed ut alium nobis obstringant ad dandum aliquid, vel faciendum, vel praestandum” .
“L’essenza dell’obbligazione non sta nel rendere nostro qualcosa di materiale oppure in un diritto di servitù, ma nel costringere un altro verso di noi a dare, fare, prestare qualcosa”.