Per separazione consensuale dei coniugi si intende una procedura che consente ai coniugi di separarsi concordando le condizioni.
I coniugi congiuntamente possono chiedere:
– Di essere autorizzati a vivere separati
– Che i figli siano affidati ad uno dei due (o a entrambi congiuntamente)
– Che la casa coniugale sia assegnata ad uno dei due anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa
– Di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio.
Il ricorso per separazione consensuale deve essere:
– diretto al Presidente del Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei ricorrenti
sottoscritto da entrambi i coniugi.
All’udienza i coniugi devono comparire personalmente con l’assistenza di un legale.
Al ricoso vanno allegati i seguenti documenti:
• stato di famiglia;
• certificato di residenza;
• certificato di matrimonio;
• dichiarazione dei redditi.
L’udienza viene fissata di solito entro due – sei mesi dal deposito del ricorso. Se non vi sono problemi particolari, la separazione viene omologata dal tribunale entro 1 mese dall’udienza. La procedura si conclude con il verbale omologato: dalla data dell’omologa decorrono i termini (tre anni) per richiedere il divorzio congiunto.
Quando vi sono figli minori le condizioni di affidamento devono essere valutate dal Tribunale.
Quando debbano intervenire trasferimenti immobiliari l’atto deve contenere tutti i dati fiscali e catastali relativi all’immobile.
Il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge, ma in tal caso deve essere notificato all’altro coniuge e all’udienza devono comparire ed essere d’accordo entrambi i coniugi.
Inoltre, se ad esempio uno dei due coniugi si trova all’estero o comunque in un’altra città, può sottoscrivere la domanda con firma autenticata davanti ad un notaio.
Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda con firma autenticata davanti al direttore del carcere, l’altro coniuge potrà provvedere al deposito e alla firma della domanda in cancelleria.
Il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta.
Se la persona non può comparire in udienza può fare una procura notarile che riporti tutte le condizioni della separazione non modificabili.