La rinuncia presupone la morte della persona della cui eredità si tratta, cioè l’apertura della successione. Viene effettuata generalmente quando l’eredità è gravata da debiti per non dovervi risponderne e, in tal caso, dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante. Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l’eredità sia attiva.
La rinuncia non può essere parziale, né condizionata, né a termine.
In materia di rinuncia all’eredità, i riferimenti normativi sono:
gli Artt. 519 – 527 del codice civile.
Possono rinunciare all’eredità gli eredi, il genitore o il tutore/curatore (se la rinuncia viene fatta per minori, interdetti e inabilitati). In questo caso è necessaria l’autorizzazione del Giudice tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.
Se si è in possesso di beni ereditari, i termini per la presentazione della rinuncia sono di tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile).
Se, invece, non si è in possesso dei beni ereditari, la rinuncia è possibile fino alla prescrizione del diritto (10 anni).
E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità. La rinuncia può essere ricevuta solo dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.
E’ possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme).
E’ inoltre importante che chi intenda rinunciare non abbia disposto, cioè venduto o donato nulla di appartenenza del defunto.
Alla dichiarazione si devono allegare:
• copia certificato di morte;
• copia conforme della pubblicazione del testamento, se esistente, con estremi della registrazione;
• autorizzazione del Giudice tutelare del luogo di domicilio o del tutore (per minore, interdetti e inabilitati);
• documento d’identità valido;
• codice fiscale del defunto e dei rinuncianti.
Per la rinuncia, inoltre, occorrono:
• n° 1 marca da € 14,62 per atti giudiziari;
• € 168,00 per ogni rinunciante per il pagamento dell’imposta di registrazione della rinuncia.
Infine, per il ritiro di copia dell’atto (dopo venti giorni circa) occorrono:
• n° 1 marca da € 14,62 per atti giudiziari;
• n° 1 marca da € 6,20 per diritti di cancelleria (o € 18,60 se richiesta con urgenza, cioè se ritirato nello stesso giorno in cui si richiede la copia).
Emiliana Matrone