TARSU: è onere del contribuente provare che i locali siano destinati stabilmente ad un uso che non comporta produzione di rifiuti.
La Cassazione, nella Sentenza 27 settembre 2007, n. 20359, conferma il principio per cui, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, con previsione di carattere generale, stabilisce che l’imposizione è dovuta per l’occupazione o la detenzione delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni; pertanto, le deroghe indicate nel successivo secondo comma non sono automatiche, perchè la detta norma, ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area, dispone che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass. n. 19173/2004, n. 17703/2004, n. 19459/2003), più in particolare il D.Lgs n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti – fra l’altro – per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso, ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti (Cass. n. 12084/2004);
Emiliana Matrone
Cassazione Civile, sez. V Trib., 27 settembre 2007, n. 20359
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava in sede giurisdizionale, la cartella esattoriale, con cui il Comune di Napoli richiedeva il pagamento della tassa smaltimento rifiuti, per l’anno 2002.
L’adita C.T.P. di Napoli rigettava il ricorso, mentre la C.T.R., giusta decisione in epigrafe indicata, lo accoglieva, nella considerazione che i locali adibiti ad autorimessa, non dovessero essere oggetto di tassazione e che il Regolamento Comunale, che ciò prevedeva, andasse disapplicato.
Con ricorso notificato il 10 novembre 2005, il Comune di Napoli ha chiesto la cassazione dell’impugnata sentenza.
L’intimato, non ha svolto difese rituali in questa sede, limitandosi a depositare, in data 28-12-2005/4-01-2006, delle “controdeduzioni”,- non notificate – sottoscritte personalmente e non anche da difensoreabilitato, munito di delega. in data 19.03.2007, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ex art. 375 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Visto il ricorso, come sopra proposto e notificato, con cui l’impugnata decisione viene censurata per violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 e per difetto di motivazione;
Viste le “controdeduzioni” dell’intimato, le quali, giusto combinato disposto degli artt. 370, 365 e 366 c.p.c., non possono trovare ingresso in questa sede, in quanto non sottoscritte da difensore abilitato e non notificate alla controparte nei termini di legge;
Vista, pure, la richiesta rassegnata dal Sostituto Procuratore Generale;
Ritenuto che la C.T.R. ha escluso la rilevanza impositiva dei locali adibiti ad attività di autorimessa, affermando, apoditticamente, essere tali locali improduttivi di rifiuti e, quindi, l’inapplicabilità del Regolamento Comunale, che siffatta rilevanza impositiva prevedeva;
Considerato che costituisce principio consolidato quello per cui in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, con previsione di carattere generale, stabilisce che l’imposizione è dovuta per l’occupazione o la detenzione delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni; pertanto, le deroghe indicate nel successivo secondo comma non sono automatiche, perchè la detta norma, ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area, dispone che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass. n. 19173/2004, n. 17703/2004, n. 19459/2003), più in particolare il D.Lgs n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti – fra l’altro – per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso, ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti (Cass. n. 12084/2004);
Considerato che l’impugnata sentenza non appare in linea con tali condivisi principi, avendo riconosciuto l’irrilevanza impositiva dei locali, in contrasto con il citato orientamento giurisprudenziale, in carenza di prova in ordine ai relativi presupposti fattuali e senza offrire congrua motivazione del decisum;
Considerato, conseguentemente, che il ricorso va, accolto, e per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della C.T.R. della Campania, perchè, adeguandosi ai richiamati principi, decida sul merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando adeguatamente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della C.T.R. della Campania.