La legge n.146 del 1990 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico una regolamentazione legislativa dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali allo scopo di “contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti fondamentali della persona, costituzionalmente tutelati” (art.1, comma 2).
In nome del “bilanciamento” tra i diritti considerati sono state previste limitazioni piuttosto incisive all’esercizio del diritto di sciopero.
La prima fondamentale limitazione consiste nell’obbligo dei soggetti che proclamano lo sciopero (organizzazioni sindacali e/o formazioni spontanee di lavoratori), dei singoli lavoratori che aderiscono, e delle amministrazioni ed imprese erogatrici dei servizi, di garantire, in caso di sciopero, l’erogazione delle c.d. prestazioni indispensabili.
Limitazioni ulteriori consistono nell’obbligo di proclamare lo sciopero con un preavviso non inferiore a dieci giorni (art.2 comma 5), e nell’obbligo di indicarne la durata al momento della proclamazione dello stesso (art.2 comma 1).
Nel caso in cui non siano garantite, durante lo svolgimento dello sciopero, le prestazioni minime essenziali, la legge prevede e disciplina (artt. 8 e 9) il ricorso alla precettazione, indicandone il presupposto in “un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale” dovuto alle modalità dello sciopero.
Il potere di adottare l’ordinanza di precettazione spetta al Presidente del Consiglio o ad un ministro da lui delegato, in caso di conflitto di rilevanza nazionale, ovvero al Prefetto negli altri casi. L’autorità precettante deve promuovere un tentativo di conciliazione da esaurirsi nel più breve tempo possibile, e, in caso di insuccesso, adottare ordinanza motivata di precettazione diretta a garantire le prestazioni indispensabili. Contro l’ordinanza, si può promuovere ricorso nel termine di sette giorni avanti al giudice amministrativo.
L’inosservanza di quanto stabilito nell’ordinanza di precettazione fa scattare pesanti sanzioni pecuniarie a carico dei sindacati che hanno proclamato lo sciopero e degli stessi lavoratori che vi aderiscono.
Emiliana Matrone