Causa naturale di scioglimento del matrimonio è la morte di uno dei coniugi (art. 149 c.c.).
La giurisprudenza ha chiarito che la morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione personale comporta il venir meno della materia del contendere, travolgendo le pronunce emesse e non ancora passate in giudicato (Cfr Cass. 27 aprile 2006, n. 9689; Cass. 4 aprile 1997, n. 2944).
In altre parole, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in seno al procedimento di divorzio, determinando lo scioglimento del vincolo per altra causa (la morte), preclude il passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio (Cass. 19 giugno 1996, n. 5664).
Sulla scia, è di tutta evidenza che l’azione di divorzio, ossia il potere di proporre la domanda correlativa e di resistere all’avverso gravame con la sentenza che l’abbia accolta, ha natura personalissima e non è, dunque, trasmissibile agli eredi.
Questi ultimi restano legittimati a stare nel processo, ai sensi dell’art. 110 cpc, solo in ordine a quel diritto od a quegli obblighi di carattere economico inerenti al patrimonio del loro dante causa, che siano stati dedotti eventualmente in connessione con l’istanza di divorzio e che siano stati già acquisiti al suo patrimonio prima della morte (Cass. 25 giugno 2003, n. 10065).
Emiliana Matrone