E’ illegittimo il contributo obbligatorio imposto dalla Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI) a tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani, ex articolo 2 della legge 306/1901, come sostituito dall’art. 52, comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria del 2003) dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari.
È quanto emerge dalla Sentenza 14 giugno 2007, n. 190 , con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306 (Provvedimenti pel Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia), quale sostituito dall’art. 52, comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria del 2003), nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani è stabilita dal consiglio di amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI), con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza).
La questione di legittimità costituzionale della predetta norma è stata sollevata con ordinanza del 14 giugno 2006 del Tribunale di Parma, in funzione del giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3 e 23 della Costituzione.
Nel caso concreto, l’articolo 4 del regolamento O.N.A.O.S.I. concernente la riscossione dei contributi obbligatori e volontari, aveva determinato l’entità del contributo in funzione esclusiva dell’età del soggetto obbligato, ossia individuando un importo ben preciso da corrispondere in base all’età del sanitario contribuente. La norma censurata, secondo il rimettente Giudice del Lavoro, contrasta con l’articolo 23 Cost., in quanto non determina in via preventiva né in termini sufficientemente precisi i criteri direttivi cui deve ispirarsi il consiglio di amministrazione della Fondazione, senza che sia possibile desumere aliunde detti criteri, di fatto violando la riserva di legge relativa alle prestazioni patrimoniali imposte. Inoltre, il contributo, così come in concreto quantificato dall’art. 4 del regolamento O.N.A.O.S.I, viola il principio di uguaglianza dettato dall’art. 3 della Costituzione, atteso che esso viene posto a carico di tutti i soggetti obbligati in base al solo criterio dell’età anagrafica senza alcun riguardo ai redditi di ciascuno di essi.
Sul punto, infatti, la Corte Costituzionale soggiunge che la norma censurata, pur contenendo l’identificazione dei soggetti tenuti alla prestazione, nonché del modello procedimentale cui la Fondazione deve uniformare la propria attività, si limita a confermare l’obbligatorietà dei contributi previdenziali, che continuano ad esser posti a carico dei medesimi soggetti professionali anche dopo la privatizzazione dell’ente impositore, senza offrire alcun elemento, neanche indiretto, idoneo ad individuare criteri adeguati alla concreta quantificazione e distribuzione degli oneri imposti ai soggetti sopra menzionati.
Invero, i controlli previsti nel corso della procedura di approvazione dei contributi riguardano gli aspetti gestionali e di bilancio, mentre restano completamente in ombra le valutazioni sull’entità dei contributi obbligatori (come pure dei relativi aggiornamenti). Il risultato è che non si comprende in quale modo i precitati criteri e limiti possano essere ricavati da procedure di controllo ministeriale mirante a tutt’altro fine.
Sulla base di tale motivazione, dunque, la Consulta conclude per la fondatezza della questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Parma.
Emiliana Matrone