Legge 30 marzo 1971, n. 118
(in GU 2 aprile 1971, n. 82)
Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili
Art. 1.
(Conversione)
E’ convertito in legge il D.L. 30 gennaio1971, n. 5, concernente provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.
Art. 2.
(Nuove norme e soggetti aventi diritto)
Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dal 1° maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.
Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.
Art. 3.
(Assistenza sanitaria)
Fino all’entrata in vigore della riforma sanitaria il Ministero della sanità provvede direttamente o tramite i suoi organi periferici all’assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi di cui all’articolo 2, avviandoli se del caso presso centri di ricupero della provincia o della regione in cui risiedono e, soltanto nei casi di comprovata impossibilità, di altra regione viciniore.
Il Ministero della sanità provvede altresì direttamente all’erogazione dell’assistenza generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e mutilati civili, ricoverati in istituti convenzionati con il Ministero stesso per tutto il periodo in cui dura il ricovero ove per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi.
L’assistenza di cui al comma precedente è erogata anche a favore dei minori degli anni 18 ricoverati a degenza diurna nei centri convenzionati col Ministero della sanità.
L’assistenza sanitaria specifica può attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale.
Il Ministero della sanità, ai fini dell’assistenza contemplata nei precedenti commi, può stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni educative, medico-psicologiche e di servizio sociale.
Art. 4.
(Centri di riabilitazione, ricerca e prevenzione)
Il Ministero della sanità, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge per l’assistenza sanitaria e in misura non superiore ai due miliardi di lire, ha facoltà di concedere contributi a enti pubblici e a persone giuridiche private non aventi finalità di lucro per la costruzione, la trasformazione, l’ampliamento, l’impianto e il miglioramento delle attrezzature dei centri di riabilitazione, nonché di altre istituzioni terapeutiche quali focolari, pensionati, comunità di tipo residenziale e simili.
Tutti i centri ad internato o a seminternato che ospitano invalidi civili di età inferiore ai 18 anni debbono istituire corsi di istruzione per lo espletamento e il completamento della scuola dell’obbligo.
Le istituzioni private per l’assistenza agli invalidi civili sono sottoposte al controllo e alla sorveglianza del Ministero della sanità. La loro denominazione deve contenere sempre l’indicazione «privato» o «privata». Non possono essere usate denominazioni atte ad ingenerare confusione con gli istituti ed enti medico-psicopedagogici pubblici. Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare un centro di riabilitazione privato, deve inoltrare domanda al medico provinciale e adempiere alle prescrizioni tecnicoassistenziali del Ministero della sanità e del Consiglio provinciale di sanità. Il medico provinciale, in caso di inadempienza alle prescrizioni inserite nell’atto di autorizzazione, può diffidare l’istituzione privata ad eliminarle, ordinare la chiusura del centro fino ad un periodo di tre mesi e può, in caso di ripetute infrazioni o disfunzioni, revocare l’autorizzazione di apertura, sentito il Consiglio provinciale di sanità.
Il Ministero della sanità ha facoltà altresì di concedere nei limiti degli stanziamenti previsti per l’assistenza sanitaria e nella misura non superiore a un miliardo:
a) contributi alle scuole di cui al successivo articolo 5 e borse di studio per la formazione di personale specializzato;
b) contributi a enti pubblici e persone giuridiche private non aventi finalità di lucro per stimolare lo studio sulla prevenzione ed i servizi sanitari, psicologici e sociologici, concernenti le principali malattie, a carattere congenito o acquisito e progressivo, che causano motolesioni, neurolesioni o disadattamenti sociali.
Art. 5.
(Personale ed educatori specializzati)
Presso le università e presso enti pubblici e privati possono essere istituite scuole per la formazione di assistenti-educatori, di assistenti sociali specializzati e di personale paramedico.
Il riconoscimento delle scuole presso enti avviene con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.
I programmi, l’ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.
Art. 6.
(Accertamento delle condizioni di minorazione)
L’accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai fini dei benefici previsti dalla presente legge è effettuato in ciascuna provincia dalla commissione sanitaria di cui all’articolo 7, nominata dal prefetto su proposta del medico provinciale e che ha sede presso l’ufficio del medico provinciale. Ove necessario, il prefetto su richiesta del medico provinciale può nominare con la stessa procedura più commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l’ufficio dell’ufficiale sanitario.
Art. 7.
(Commissione sanitaria provinciale: composizione)
La commissione sanitaria provinciale è composta:
– dal medico provinciale che la presiede;
– da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal capo dell’ispettorato provinciale del lavoro preferibilmente tra i medici previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del lavoro, ovvero tra gli specialisti in igiene generale e speciale;
– da un medico designato dall’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
Il medico provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell’ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell’ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttivo-amministrativa o della carriera di concetto dei segretari dei Ministeri della sanità o dell’interno o del lavoro e previdenza sociale o dal segretario del comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la commissione.
Art. 8.
(Compiti della commissione sanitaria provinciale)
La commissione sanitaria provinciale ha il compito di:
a) accertare la minorazione degli invalidi e mutilati di cui all’articolo 2 della presente legge e la causa invalidante nonché di valutare il grado di minorazione;
b) valutare se la minorazione può essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione e dichiarare se la minorazione stessa impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento;
c) valutare la necessità o l’opportunità di accertamenti psico-diagnostici ed esami attitudinali.
I nominativi dei mutilati ed invalidi civili che hanno diritto alla pensione di inabilità o allo assegno di assistenza sono comunicati, entro tre giorni alle prefetture, a cura del segretario della commissione.
Entro dieci giorni, dalla data della riunione, il segretario della commissione deve comunicare agli interessati l’esito dell’accertamento diagnostico.
Gli elenchi dei nominativi, di cui al comma precedente, sono trasmessi contemporaneamente anche alla Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458, a cura del segretario della commissione.
L’accertamento della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e del grado di invalidità degli invalidi civili, affetti, da minorazione fisica, sono effettuati dalla commissione provinciale anche ai fini della iscrizione degli interessati nell’elenco di cui all’art. 19 della L. 2 aprile 1968, n. 482.
La dichiarazione di inabilità permanente o di irrecuperabilità
deve essere emessa dopo approfonditi accertamenti diagnostici da effettuarsi presso centri o cliniche specializzate e dopo adeguato periodo di osservazione o degenza.
Art. 9.
(Commissioni regionali sanitarie)
Contro il giudizio della commissione sanitaria provinciale, l’interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso l’ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, da un docente universitario di medicina o da un medico che svolga funzioni di primario preferibilmente residenti in un comune della regione, da un ispettore medico del lavoro o da altro medico designato dal capo dell’ispettorato regionale del lavoro, da un medico specialista in discipline neuro-psichiatriche e da un medico designato dall’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 .
Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanità.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa dei Ministeri della sanità o dell’interno o del lavoro e della previdenza sociale.
La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, della competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal secondo e terzo comma del precedente articolo.
Le commissioni sanitarie regionali possono disporre gli accertamenti diagnostici, di cui ai precedenti artt. 7 e 8.
Art. 10. (Articolo abrogato dall’art. 5, L. 26 maggio 1975, n. 165)
Art. 11.
(Presentazione delle domande)
Per il conseguimento delle provvidenze previste dagli articoli 12, 13, 23 e 24 della presente legge gli interessati debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.
Nella domanda l’interessato, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare l’ammontare delle pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell’art. 12.
Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie la domanda deve essere prodotta all’autorità competente in relazione all’articolo 3 della presente legge.
Alle domande deve essere allegato un certificato medico attestante la natura dell’infermità invalidante.
Art. 12.
(Pensione di inabilità)
Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell’interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’inabilità.
Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall’art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.
La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione e ridotta in misura corrispondente all’importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell’anno. In caso di decesso dell’interessato, successivo al riconoscimento dell’inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte.
Art. 13.
(Assegno mensile)
Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell’interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo precedente.
L’assegno agli invalidi di cui al precedente comma può essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro addetti alle loro condizioni fisiche.
Art. 14.
(Norme per la concessione della pensione o dell’assegno)
La concessione della pensione o dell’assegno mensile è deliberata, previo accertamento delle condizioni di cui agli artt. 11, 12 e 13 dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all’attuazione della presente legge, due rappresentanti dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458, nominati con decreto del prefetto su designazione dell’Associazione stessa.
Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell’assegno è deliberata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica previsto dall’art. 7 del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173, e successive modificazioni, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell’art. 7 del predetto D.Lgs.Lgt. n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal presidente della regione. La nomina dei tre rappresentanti dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui al primo comma, viene effettuata dal commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell’Associazione stessa.
Nella regione della Valle d’Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti della predetta Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominati dal presidente della Giunta regionale.
Art. 15.
(Ricorsi in materia di pensione e di assegno)
Avverso la deliberazione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica l’interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell’interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell’assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell’interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell’interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
La commissione è nominata dal Ministro per l’interno e dura in carica 5 anni.
Oltre ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi i componenti e il segretario supplenti.
In caso di necessità, il Ministro per l’interno può procedere alla costituzione di più commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell’interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale dell’assistenza pubblica.
Art. 16.
(Rilascio di certificato da parte degli uffici distrettuali delle imposte)
Ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, il certificato relativo all’eventuale iscrizione dell’interessato nei ruoli dell’imposta di ricchezza mobile e se si tratta di coniugato il certificato relativo alla eventuale iscrizione del coniuge nei ruoli dell’imposta complementare dei redditi.
Art. 17.
(Assegno di accompagnamento)
Ai mutilati ed invalidi civili, di età inferiore ai 18 anni, che siano riconosciuti non deambulanti dalle commissioni sanitarie previste dalla presente legge e che frequentino la scuola dell’obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali e che non siano ricoverati a tempo pieno, è concesso, per ciascun anno di frequenza, un assegno di accompagnamento di lire 12.000 per tredici mensilità.
A tali fini chi ha la rappresentanza legale del minore deve produrre istanza in carta libera, corredata da un certificato della direzione della scuola, del corso o del centro, alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.
La concessione dell’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell’istanza ed è rinnovabile di anno in anno previa presentazione al competente comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica del certificato di frequenza.
L’assegno di accompagnamento è attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore con le stesse valutazioni economiche previste per la concessione dell’assegno].
Art. 18.
(Scadenze delle rate)
La pensione o l’assegno di assistenza è pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.
Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percepita anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.
Art. 19.
(Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche)
In sostituzione della pensione o dell’assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12 della presente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l’importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilità, viene corrisposta, con onere a carico del Ministero dell’interno con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti.
L’INPS dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell’assegno, salva l’applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L’INPS sarà tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Art. 20.
(Modalità di erogazione della pensione o dell’assegno)
Il Ministero dell’interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento della pensione o dell’assegno previsto dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.
Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall’articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai tesorieri dei singoli enti.
Il pagamento della pensione o dell’assegno ai beneficiari è effettuato dagli enti comunali di assistenza con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.
Art. 21.
(Accertamenti sulla permanenza dei requisiti)
Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all’articolo 14, può disporre accertamenti sulle condizioni economiche, di inabilità e di incollocabilità nei confronti dei beneficiari della pensione o dell’assegno deliberando, se del caso, la revoca della concessione.
Avverso il provvedimento di revoca, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di cui all’articolo 15.
Art. 22.
(Tutela giurisdizionale)
Contro i provvedimenti definitivi previsti dagli articoli 9 e 15 è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.
Art. 23.
(Addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale, lavoro protetto e provvedimenti per la vita di relazione)
I mutilati e invalidi civili di cui all’articolo 2, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico sono ammessi a fruire delle provvidenze intese all’orientamento, all’addestramento, alla qualificazione e riqualificazione professionale a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede con le disponibilità di una gestione speciale istituita in seno al fondo di cui agli articoli 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.
I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano articoli 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni.
I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano loro di frequentare i corsi normali di addestramento sono avviati ai corsi all’uopo promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanità.
L’idoneità dei minorati affetti da irregolarità psichiche, di cui all’articolo 2, alla frequenza dei corsi, previsti dal comma precedente, deve essere accertata dalle commissioni provinciali sanitarie istituite ai sensi dell’articolo 7 della presente legge.
L’autorizzazione dei corsi e dei centri può essere concessa, previo riconoscimento di particolare competenza nel settore della riabilitazione, ad enti ed istituzioni pubbliche e private. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà inoltre promuovere iniziative o autorizzare spese attinenti al ripristino, all’acquisto e al rinnovo di particolari attrezzature didattiche, nonché all’istituzione di centri sperimentali e di appositi centri di formazione professionale.
Art. 24.
(Indennità di frequenza ai corsi)
I mutilati e invalidi civili di cui all’articolo 2 della presente legge, che frequentino regolarmente i corsi di addestramento professionale istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, hanno diritto per ogni giorno di effettiva presenza ad un assegno di lire 600, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purché siano a carico dei suddetti lavoratori.
L’assegno giornaliero spetta anche a coloro i quali percepiscono l’indennità di disoccupazione o il trattamento speciale di cui all’articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
Art. 25.
(Sistemi di lavoro protetto)
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, promuove le iniziative e i provvedimenti necessari per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi.
Ai fini indicati nel precedente comma, le amministrazioni competenti possono avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente qualificati, nonché dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
Art. 26.
(Congedo per cure)
Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale.
Art. 27.
(Barriere architettoniche e trasporti pubblici)
Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all’entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l’accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell’edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.
Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 28.
(Provvedimenti per la frequenza scolastica)
Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dello obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:
a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;
b) l’accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;
c) l’assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.
L’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l’apprendimento o l’inserimento nelle predette classi normali.
Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie.
Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.
Art. 29.
(Organizzazione scolastica nei centri degenza e di recupero)
Esclusivamente quando sia accertata l’impossibilità di far frequentare ai minorati la scuola pubblica dell’obbligo, il Ministro per la pubblica istruzione, per la scuola media, o il provveditore agli studi, per l’istruzione elementare, d’intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero della sanità o del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezioni staccate della scuola statale.
L’insegnante dovrà attuare lo svolgimento dei programmi normali e l’aggiornamento degli allievi sul programma scolastico non svolto.
Per gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per l’eliminazione di ogni caso di analfabetismo primario e di ritorno, nonché per il compimento della istruzione obbligatoria.
Le sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori possono essere aperte anche agli alunni non minorati.
Art. 30.
(Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie)
Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l’esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.
Art. 31.
(Finanziamenti)
Per far fronte alle spese relative alle provvidenze di cui ai precedenti articoli 3, 12, 13, 17, 23, 24, 25 ed a quelle per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9, sono iscritte nello stato di previsione della spesa dei sottonotati Ministeri, a partire dall’esercizio finanziario 1971, le seguenti somme annue:
1) Ministero dell’interno: per la concessione della pensione o dello assegno mensile di assistenza e dell’assegno di accompagnamento di cui agli articoli 12, 13 e 17: lire 27 miliardi;
2) Ministero della sanità:
a) per l’assistenza sanitaria di cui all’articolo 3: lire 24.900.000.000;
b) per il funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli esami e ricerche cliniche diagnostiche di cui agli articoli 7 e 9: lire 850.000.000.
Per l’anno finanziario 1971 e per quelli successivi possono essere altresì utilizzate per l’assistenza sanitaria le somme mantenute in bilancio, ai sensi delle leggi 6 agosto 1966, n. 625, 13 ottobre 1969, n. 743, e il marzo 1970 n. 74;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
per l’orientamento e la formazione professionale di cui all’articolo 23 ivi comprese quelle attinenti all’acquisto ed al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie, nonché all’istituzione di centri speciali di rieducazione, di appositi centri sperimentali ed alle provvidenze di cui agli articoli 24 e 25 quale contributo devoluto alla speciale gestione istituita in seno al Fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori, di cui all’articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264: lire un miliardo 150 milioni.
Le somme non impegnate nell’esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
Art. 32.
(Copertura della spesa)
Alla spesa complessiva di lire 53.900 milioni prevista al precedente articolo, si fa fronte, per l’anno finanziario 1971, quanto a lire 18.900 milioni con riduzione rispettivamente di lire 8.500 milioni, 150 milioni, 10.000 milioni e 250 milioni dei capitoli 1126, 1135, 1185 e 1209 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l’anno medesimo, quanto a lire 14.800 milioni con le somme già stanziate in applicazione del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e quanto a lire 20.200 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 33.
(Disposizioni transitorie)
I comitati provinciali di assistenza e beneficenza provvederanno d’ufficio ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità di cui all’articolo 12 o dell’assegno mensile di cui all’articolo 13, alla revisione delle posizioni dei mutilati e degli invalidi civili, che in relazione alle precedenti leggi fruiscono dell’assegno mensile di assistenza.
Durante la fase di revisione continua ad essere erogato l’assegno mensile di assistenza di cui alle precedenti leggi, con il diritto a percepire la differenza di lire 6.000 mensili, a decorrere dal 1° maggio 1971, da parte dei mutilati ed invalidi civili ai quali ai sensi dell’articolo 12 è riconosciuta la pensione di inabilità.
Art. 34.
(Disposizioni finali)
In relazione alla attuazione dell’ordinamento regionale cesseranno di avere efficacia le disposizioni della presente legge limitatamente alle materie di cui all’articolo 117 della Costituzione, in corrispondenza e all’atto dell’entrata in vigore della legislazione regionale nelle materie medesime.
Sono abrogati il regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2043, e le leggi 10 giugno 1940, numero 933, e 10 aprile 1954, n. 218.