La domanda di responsabilità extracontrattuale può essere proposta anche da un socio contro colui che dirige un’associazione non riconosciuta ove il danneggiato ritenga che sia stato violato il principio del neminem laedere.
La pretesa incompatibilità fra la qualità di socio dell’associazione e quella di legittimato a proporre un’azione di responsabilità nei confronti dell’associazione rectius dei suoi amministratori) non trova giustificazione se non in base a una specifica assunzione di responsabilità degli associati per la gestione delle attrezzature.
Sulla scorta di tanto, il rapporto di partecipazione all’associazione deve essere distinto e separato rispetto all’accesso degli associati all’utilizzazione degli impianti e delle attrezzature.
Peraltro, la gestione di un’attività suscettibile di cagionare danni agli utilizzatori comporta per legge degli obblighi di vigilanza a carico dei gestori che non possono essere derogati sulla base di un rapporto contrattuale.
Emiliana Matrone
Cassazione civile, sez. III, 17 gennaio 2008, n. 858
Svolgimento del processo
Il signor R. F. agiva davanti al Tribunale di Viterbo per ottenere il risarcimento dei danni provocati da una cyclette difettosa nella palestra gestita dai sigg.ri F. M., A. F. e T. D..
Costituendosi in giudizio i convenuti chiedevano e ottenevano di essere autorizzati a chiamare in garanzia la Unipol.
Con sentenza n. 5/2000 il Tribunale di Viterbo accoglieva la domanda quantificando in £ 21.186.000 il danno biologico temporaneo, in £ 47.922.000 quello permanente, in £ 16.000.000 quello morale e in £ 15.676.949 le spese mediche conseguenti al sinistro.
Il Tribunale rigettava la domanda di manleva nei confronti di Unipol.
Proponevano appello i gestori della palestra rilevando che mancava la prova dell’effettivo verificarsi dell’incidente, che il F., nella sua qualità di socio, non era legittimato ad agire, che era comunque sussistente l’obbligo della Compagnia di assicurazione di garantirli.
Proponeva appello incidentale il F. al fine di ottenere una maggiore liquidazione dei danni.
La Unipol rilevava a sua volta che la garanzia, prevista dai due contratti di assicurazione operanti a favore del socio e dei gestori non operavano nel caso per cui si controverte in quanto per un verso, il F. non era tesserato presso l’Uisp e pertanto non poteva beneficiare della copertura assicurativa mentre, quanto ai gestori, l’incidente era occorso prima dell’operare del contratto in loro favore.
La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 3098/02 del 14 giugno – 4 settembre 2002, respingeva l’appello dei gestori della palestra sia quanto alla legittimazione del F. e alla prova dell’incidente che quanto alla sussistenza della copertura assicurativa. Accoglieva parzialmente l’appello incidentale quanto al diritto del danneggiato di percepire la maggior somma di £ 24.300.000 per lucro cessante.
Ricorrono ora separatamente per cassazione da una parte la sig.ra F. e dall’altra i sigg.ri F. e T. con ricorsi basati rispettivamente su due e sette motivi di impugnazione.
La Unipol e il F. si difendono con controricorsi e quest’ultimo propone a sua volta ricorso incidentale basato su un unico motivo.
Motivi della decisione
Sussistono le condizioni di legge per la riunione dei predetti ricorsi.
Il ricorso dei sigg.ri F. e T. si articola in sette motivi.
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 347 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
I ricorrenti censurano il passaggio introduttivo della motivazione della sentenza di appello in cui si afferma che “il F. ha agito per ottenere il risarcimento dei danni… nell’ambito della responsabilità extracontrattuale (tant’è che il primo Giudice ha individuato la fonte della responsabilità nell’art. 2051 c.c.) senza che nei motivi di appello fosse dedotto che era stata esaminata una domanda non proposta (ultra petita)” e rilevano che la violazione del divieto di cui all’art. 112 c.p.c., non giustificava la proposizione di un motivo di appello specifico essendo rilevabile d’ufficio dal Giudice del gravame.
La richiesta di cassazione della sentenza di appello in relazione alle predette deduzioni difensive si dimostra manifestamente infondata proprio perché come rilevano i ricorrenti la qualificazione giuridica della domanda costituisce un potere del giudice coerentemente al principio di derivazione classica secondo cui è compito delle parti prospettare un fatto e del Giudice di qualificarlo giuridicamente pronunciando la regolazione normativa che lo concerne.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e segg., 18, 22 e 38 c.c.. I ricorrenti ritengono legittima e fondata l’eccezione relativa alla incompatibilità della qualità di socio del F. con l’azione di risarcimento proposta. Fanno inoltre rilevare che la responsabilità potrebbe semmai farsi valere nei confronti dell’associazione, secondo la disposizione dell’art. 38 c.c., e non degli amministratori che potrebbero essere considerati tenuti nei confronti dell’associazione, secondo le norme del mandato, ma nella specie difetterebbe comunque la prova del conferimento di un mandato a verificare la pericolosità delle attrezzature in uso. Così come difetterebbe la prova della conoscenza da parte degli amministratori della necessità di un intervento sulla cyclette utilizzata dal F. il quale a sua volta avrebbe dovuto provare di non averne maldestramente regolato il sellino.
Sul punto la Corte di appello ha rilevato che “la domanda di responsabilità extracontrattuale può essere proposta anche da un socio contro colui che dirige un’associazione non riconosciuta ove il danneggiato ritenga che sia stato violato il principio del neminem laedere”. La Corte ha quindi ritenuto il riferimento all’articolo 38 cod. civ. erroneo, riferendosi la norma alla responsabilità fideiussoria di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta rispetto ai terzi e trovando tale articolo applicazione nella responsabilità contrattuale.
Il riferimento all’art. 38 c.c., è sicuramente improprio in quanto tale norma si riferisce ad obbligazioni assunte nei confronti dei terzi da persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (cfr. Cassazione civile sezione quinta, n. 5746 del 12 marzo 2001, Rv. 596612, secondo cui in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, prevista dall’art. 38 c.c., in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale) mentre nel caso in esame il F. ha agito sulla base di una responsabilità a contenuto extra contrattuale nei confronti dei responsabili dell’associazione e per l’omesso controllo sulla sicurezza degli attrezzi in uso nella palestra.
La pretesa incompatibilità fra la qualità di socio dell’associazione e quella di legittimato a proporre un’azione di responsabilità nei confronti dell’associazione rectius dei suoi amministratori) non trova giustificazione se non in base a una specifica assunzione di responsabilità degli associati per la gestione delle attrezzature che non è mai stata dedotta e tanto meno provata nel corso di questo giudizio. Su tale presupposto deve conseguentemente scindersi il rapporto di partecipazione all’associazione che è distinto e strumentale rispetto all’accesso degli associati all’utilizzazione degli impianti e delle attrezzature. Nel quadro di questo rapporto di utilizzazione (configurabile come un rapporto di prestazione di servizio) correttamente il F. è stato considerato pienamente legittimato ad agire per i danni conseguiti a un infortunio dipeso dalla pericolosità delle attrezzature in uso. Per altro verso però deve rilevarsi che la gestione di un’attività suscettibile di cagionare danni agli utilizzatori comporta degli obblighi di vigilanza a carico dei gestori corrispondenti ai principi dettati dal legislatore in materia di responsabilità extracontrattuale e che non possono essere derogati sulla base di un rapporto contrattuale.
Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2050 e 2051 c.c.. I ricorrenti ritengono applicati erroneamente alla fattispecie i due articoli in tema di responsabilità per cose in custodia e attività pericolosa.
Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e artt. 115, 116 c.p.c., oltre che la omessa e insufficiente motivazione. Con questo motivo i ricorrenti censurano la valutazione probatoria compiuta dalla Corte di appello in merito all’effettivo verificarsi dell’incidente e al nesso eziologico con i danni, rilevando che nell’immediatezza l’incidente non provocò conseguenze apprezzabili per il F..
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logica e fattuale. Essi in parte si rivelano inammissibili perché tendono a un mero riesame in fatto della controversia precluso in questa sede. Per quanto riguarda invece la dedotta erroneità nell’applicazione degli artt. 2051 e 2050 c.c., va rilevato che, come è noto, la responsabilità per le cose in custodia, cui la Corte di appello ha fatto riferimento, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (cfr. Cassazione civile sezione III n. 15119 del 12 luglio 2006, Rv. 591212). Va inoltre ricordato che l’art. 2051 c.c., non esonera il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cassazione civile sezione III, n. 1602 del 5 aprile 2005, Rv. 583874) mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cassazione civile sezione III n. 2284 del 2 febbraio 2006, Rv. 586557).
Tutti questi elementi che integrano la prova della responsabilità per il danno prodotto da cosa in custodia e l’eventuale esenzione di responsabilità in favore del custode sono stati esaurientemente valutati dalla Corte di appello in relazione agli esiti dell’istruttoria svolta. In particolare la Corte nella motivazione ha dato atto dell’esito della prova testimoniale dalla quale è risultato che l’incidente, che si verificò mentre il F. stava usando una cyclette della palestra dell’associazione, fu causato dallo sganciamento del fermo del sellino che avveniva facilmente ed era successo altre volte. Inoltre la Corte di appello ha escluso che possa essere messo in dubbio il nesso causale fra l’incidente e il danno e in particolare ha escluso la rilevanza del fatto che il F. si sia allontanato normalmente dalla palestra dopo l’incidente poiché il tipo di danno provocato (versamento ematico) si produce in un lasso di tempo più o meno lungo, cosicché i segni della sua gravità si percepiscono solo a distanza di tempo.
Infine la Corte ha anche discusso nella motivazione la sussistenza della qualità di custodi della cosa in capo ai gestori e ha concluso per affermarla richiamando la giurisprudenza che, ai fini della responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, ritiene custode della cosa, che possa presentare pericolo per chi la usa o ne viene in contatto, colui che esercita un potere di fatto su di essa.
Deve pertanto ritenersi che la motivazione della sentenza non sia affetta da contraddittorietà e insufficienza, sia in ordine alla qualificazione della responsabilità come responsabilità da cosa in custodia sia in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’affermazione in concreto di tale responsabilità. Deve anche rilevarsi che la motivazione ha riscontrato l’esistenza di una serie di elementi probatori tali da far ritenere comunque integrata la responsabilità per attività pericolosa e quella generale ex art. 2043 c.c..
Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 312 e 347 c.p.c..
Con il sesto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1882 c.c., e artt. 115, 116 c.p.c., oltre che la omessa e insufficiente motivazione.
Con il settimo motivo infine si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1882 c.c., e artt. 115, 116 c.p.c..
I tre motivi che possono essere esaminati congiuntamente mirano a dimostrare l’erroneità della decisione relativa alla esclusione della operatività della polizza assicurativa diretta a coprire i danni alla persona del F. e l’attività dei gestori.
In particolare i ricorrenti deducono che la Corte di appello ha errato, violando l’art. 347 vecchio testo c.p.c., nel non valutare la produzione di documenti che attestano il tesseramento Uisp sia del F. che della palestra. Ritengono inoltre violato l’art. 1882 c.c., dall’interpretazione della Corte di merito secondo cui la tessera di adesione del F. alla palestra se considerata, per ipotesi, come adesione all’Uisp, avrebbe potuto azionare la polizza assicurativa,che copre i rischi per l’attività del nuovo socio, solo a partire delle ore 24.00 del giorno di rilascio della tessera.
Tutti i predetti motivi sono infondati. Essi comportano un riesame in fatto della controversia su tali specifici punti senza integrare la deduzione di vizi della motivazione che possano essere ritenuti fondati. La motivazione si è basata infatti sul riscontro dei documenti prodotti ritualmente in corso di causa dai gestori (tale non può considerarsi, invece, la deduzione e produzione documentale attinente a un ulteriore rapporto assicurativo, avvenuta nella comparsa conclusionale di appello), documenti dai quali la Corte di appello non ha potuto evincere il tesseramento né del F. né della palestra all’Uisp, condizione questa per l’operatività della garanzia assicurativa della Unipol. La considerazione sull’ipotetico tesseramento indiretto all’Uisp del F. è stata messa dalla Corte di appello in relazione al dato testuale della polizza assicurativa che prevede la copertura del rischio solo a partire dalla fine della giornata in cui è avvenuto il tesseramento. Si tratta di una disposizione, diretta evidentemente a prevenire tesseramenti successivi alla verificazione di infortuni di non tesserati che esclude la arbitrarietà della interpretazione recepita dalla Corte di appello. Le deduzioni relative al sesto e settimo motivo di ricorso sono comunque prive di autosufficienza in quanto impongono una verifica del contenuto dei documenti invocati che è preclusa a questa Corte (cfr. Cassazione civile sezione 3^ n. 12239 del 25 maggio 2007 Rv. 597291).
Il ricorso della F. si fonda su due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 212 c.p.c., (e del divieto di ultrapetizione) e degli artt. 2051 e 38 c.c., e artt. 115, 116 c.p.c., oltre che la insufficiente e contraddittoria motivazione. La ricorrente rileva in particolare il difetto di legittimazione e l’erronea qualificazione dell’azione.
Sul punto ci si riporta a quanto detto a proposito dei primi tre motivi di ricorso dei sigg.ri F. e T.. Sono state già ampiamente illustrate le ragioni per le quali si ritiene corretta la decisione che si è fondata sul riconoscimento di una responsabilità dei gestori a seguito del riscontro dei presupposti per l’affermazione di una responsabilità ex art. 2051 c.c.. Tale affermazione di responsabilità non ha posto in essere alcuna ultra (o extra) petizione da parte del giudice di merito che ha pronunciato, a seguito della proposizione di un’azione di risarcimento basata sull’affermazione dell’omessa vigilanza, da parte degli amministratori dell’associazione che gestisce la palestra in cui è avvenuto l’infortunio, su una attrezzatura in stato difettoso e quindi pericolosa. Né può ritenersi che la qualificazione della responsabilità come extra contrattuale abbia avuto l’effetto di eludere il difetto di legittimazione attiva del danneggiato in quanto socio e passiva dei gestori. La qualità di socio, è stato rilevato correttamente dalla Corte di appello, non esclude la proponibilità e la fondatezza di una azione risarcitoria nei confronti dei gestori dell’associazione che abbiano posto in essere un comportamento lesivo del principio del neminen laedere.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.c., e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. La ricorrente rileva che la Corte non ha affatto valutato la applicabilità della assicurazione della responsabilità civile, una volta esclusa l’applicabilità dell’assicurazione contro gli infortuni. La ricorrente si riferisce alla polizza esistente a suo favore e per la sua qualifica di dirigente che la Corte di appello non ha preso in considerazione perché presupponente una nuova domanda di garanzia proposta tardivamente nella comparsa conclusionale di appello. La decisione della Corte di appello è fondata come si è detto in precedenza. Non si è trattato infatti di una semplice produzione documentale ma di una deduzione di un ulteriore rapporto assicurativo che presuppone evidentemente una domanda nuova non proponibile nella comparsa conclusionale.
Il ricorso incidentale del sig. F. si basa su un unico motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., e del principio della risarcibilità del danno patrimoniale futuro, escluso immotivatamente dalla Corte di appello nonostante la presumibile incidenza negativa dell’incidente sull’attività professionale futura di architetto. Il motivo è infondato. Il ricorrente incidentale non ha infatti portato alcuna valida motivazione alla deduzione di violazione dell’art. 2043 c.c., e del principio di risarcibilità del danno patrimoniale futuro che, seppure liquidabile in via equitativa, presuppone una prova certa sull’an. Una prova che non è stata considerata raggiunta con la presunzione, del tutto opinabile, dell’impedimento dell’architetto F. alla frequentazione dei cantieri per effetto dei postumi permanenti derivatigli dall’infortunio e con la ulteriore presunzione, anche essa controvertibile, di una incidenza sul reddito professionale futuro. Si tratta comunque di valutazioni in fatto, non censurabili in questa sede, che la Corte di appello ha compiuto rifacendosi agli esiti della CTU la quale ha attestato la limitazione di alcuni movimenti di flessione e rotazione della gamba scarsamente rilevanti per l’attività preminentemente intellettuale svolta dal F. e quindi difficilmente produttivi di una riduzione del suo reddito professionale futuro.
Tutti i ricorsi vanno pertanto respinti e i sigg.ri F., F. e T. condannati in solido al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di Riccardo F. e della Unipol Ass.ni nella misura indicata nel dispositivo.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna in solido i sigg.ri F., F. e T. al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di R. F. e della Unipol Ass.ni che liquida rispettivamente in complessivi Euro 2.500,00, di cui 100,00 Euro per spese, e in complessivi 3.500,00 Euro di cui 100,00 Euro per spese.