L’indennità di espropriazione di un’area edificabile corrisponde al valore venale del bene ed è ridotta del 25% quando l’operazione è finalizzata a interventi di riforma economico-sociale.
Nel caso di cessione volontaria, si ha, invece, ad un aumento del 10% se l’accordo di cessione è stato concluso o non lo è stato per fatto non imputabile all’espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un’indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella definitiva.
Queste novità sono state introdotte dalla legge 24 dicembre 2008 n. 244 (Finanziaria 2008), che all’art. 2, commi 89 e 90, prevede quanto segue:
“89. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 37, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del 25 per cento.
2. Nei casi in cui è stato concluso l’accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un’indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l’indennità è aumentata del 10 per cento»;
b) all’articolo 45, comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l’aumento del dieci per cento di cui al comma 2»;
c) all’articolo 20, comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L’autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all’articolo 45»;
d) all’articolo 22, comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all’articolo 37, comma 1» sono soppresse;
e) all’articolo 55, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene».
90. Le disposizioni di cui all’articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all’articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, come sostituiti dal comma 89, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell’indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.”
Le nuove disposizioni si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell’indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.
In tal modo, la Finanziaria 2008 provvede a riempire un vuoto legislativo che di fatto si era verificato ad opera delle sentenze n. 348 e 349 del 2007, con le quali la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità della normativa relativa al calcolo dell’indennizzo, sia in caso di espropriazione di aree edificabili, sia in caso di espropriazione illegittima.
In particolare, la Consulta, con la sentenza n. 348, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5-bis, commi 1 e 2, legge 359/1992, e dell’articolo 37, commi 1 e 2, del Dpr 327/2001, in materia di indennità di esproprio delle aree edificabili perché in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione, in quanto violano la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Secondo la Corte Costituzionale, l’indennità – che oscillava, prima dell’intervento della Corte stessa, tra il 50 e il 30% del valore di mercato del bene – era inferiore alla soglia minima accettabile di riparazione dovuta ai proprietari espropriati, anche in considerazione del fatto che tale somma era ulteriormente ridotta dall’imposizione fiscale, che si attesta su valori di circa il 20 per cento.
Come è noto, prima dell’intervento della Corte Costituzionale e delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008, l’indennità di espropriazione di un’area edificabile era pari all’importo, diviso per due e ridotto nella misura del 40%, corrispondente alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del Tuir, e moltiplicato per dieci.
Dunque, il Governo (la Finanziaria 2008), intervenendo sui criteri di calcolo dell’indennità di espropriazione, oltre ad adeguare la normativa italiana alle richieste della Corte Costituzionale, ha risposto ai molteplici richiami della Corte di Giustizia Europea, che imponeva di garantire un effettivo bilanciamento tra l’interesse individuale del privato che subisce l’espropriazione e l’interesse collettivo alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.
Emiliana Matrone