Il concetto di donazione indiretta si ricava per esclusione. Vi si comprendono tutte quelle attività o atti giuridici che, pur producendo il depauperamento del patrimonio di un soggetto e il corrispondente arricchimento di quello di un altro, e, quindi, il risultato di una donazione, vengono realizzati ricorrendo ad atti diversi dal vero e proprio contratto di donazione.
Esempi tipici di donazioni indirette sono il pagamento di un debito altrui (il genitore che paga un debito del figlio), la remissione del debito (il creditore rimette un debito al suo debitore), il procurare l’acquisto di un bene ad un terzo o, intervenendo all’atto di acquisto per pagare il relativo prezzo, o fornendo al terzo il denaro necessario per l’acquisto, o apponendo al contratto di acquisto una clausola che comporti l’intestazione del bene a favore del terzo che si intende beneficiare (contratto a favore del terzo).
In questi casi non è richiesta la forma dell’atto pubblico notarile.
Emiliana Matrone