Il motivo che spinge a donare si trova nell’attuazione dell’animus donandi.
La causa donandi si distingue da tutti gli altri tipi di giustificazione causale e consiste nell’intenzione di compiere una liberalità. Atto di liberalità non corrisponde ad atto a titolo gratuito. Infatti, la categoria comprende i soli atti nei quali l’impoverimento di un soggetto si accompagna all’arricchimento in favore di un altro.
L’animus donandi non va confuso con i motivi individuali che lo determinano.
In proposito, il Trbucchi sosteneva che “i motivi possono essere vari e diversi, ma l’animus caratteristico è in definitiva sempre uguale, sia che si doni per beneficenza, sia che si doni per amore di fama o desiderio di fasto, sia che si doni per accattivarsi l’altrui favore”.
Il motivo per cui si dona può essere rilevante:
– nel caso di donazioni rimuneratorie, qualora l’attribuzione venga effettuata per riconoscenza (per un aiuto economico ricevuto o promesso) o in considerazione dei meriti di chi riceve la donazione o per speciale remunerazione, anche se non costituiscono donazioni le liberalità conformi agli usi (es. mance o regali natalizi dei clienti ai professionisti);
– nel caso di donazioni obnuziali, qualora l’attribuzione sia compiuta in vista di un determinato futuro matrimonio dagli sposi tra loro o da altri a favore degli sposi o dei figli nascituri. In questo caso non è necessario che il donatario accetti la donazione, però, se il matrimonio non verrà celebrato, la stessa perderà di efficacia;
– nel caso di donazioni modali, qualora si voglia obbligare il donatario a dare, a fare o a non fare qualche cosa a favore del donante stesso o di un terzo.
Emiliana Matrone