Cass. civ. Sez. lavoro, 11/02/2008, n. 3227
Svolgimento del processo
1. B.I. conveniva dinanzi al Pretore di Catania – sezione distaccata di Paterno – il Credito Emiliano spa ed esponeva che, nonostante avesse ottenuto sentenza del Tribunale di Catania la quale gli riconosceva la qualifica di funzionario, nulla era mutato quanto alle funzioni attribuitegli (cassiere). Per giunta, nell’anno 1996 gli erano state abbassate le note di qualifica e pertanto aveva perso il “premio di produzione”. 2. Si costituiva la banca convenuta ed eccepiva che il funzionario poteva essere adibito anche al servizio cassa; l’organico della filiale non consentiva peraltro l’inserimento di un ulteriore funzionario; le note di qualifica erano giustificate dallo scarso rendimento del B. Il Pretore adito accoglieva la domanda intesa al conseguimento delle mansioni di funzionario e respingeva le ulteriori istanze dell’attore. Proponeva appello il B.; previa costituzione ed opposizione del Credito Emiliano, la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza di primo grado motivando nel senso che:
– le valutazioni del datore di lavoro in sede di note di qualifica sono sindacabili dal Giudice;
– non ha rilievo il fatto che dette note siano state redatte da un soggetto avente la stessa qualifica del B., anche perchè la qualifica di funzionario è stata attribuita con sentenza successiva all’anno 1996;
– non è necessario che le note siano redatte da due soggetti valutatoti anziché uno;
– i contrasti esistenti tra il B. (tra l’altro rappresentante sindacale aziendale) e il P., redattore delle note, non possono di per sè fondare un giudizio di illegittimità delle valutazioni compiute;
– parimenti irrilevante si appalesa l’esito del giudizio penale instaurato a carico del P. su denuncia di P. C., altro dipendente;
– l’appellante non ha fornito la prova della erroneità delle valutazioni né che le spesse siano frutto di mala fede;
il giudizio complessivo non risulta contraddittorio né irrazionale:
il B. risulta avere “superato agevolmente i casi che si sono presentati” ha commesso “errori tecnici lievi”; ha raggiunto obiettivi costanti senza picchi straordinari o vistose discontinuità; non ha raggiunto gli obiettivi di innovazione, di completa conoscenza di tutte le mansioni esecutive, di vendita di prodotti e servizi.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione B.I., deducendo unico, articolato motivo.
Resiste con controricorso la spa Credito Emiliano.
Motivi della decisione
4. Con l’unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1175, 1375, 2697, 2103, 2094, 2099 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: le note di qualifica dei lavoratori non sono insindacabili, esse debbono rispondere a criteri obiettivi di valutazione, a buona fede e correttezza.
Le note debbono essere motivate e non possono rappresentante la risultante di intenti discriminatori o di ritorsione. La Corte di Appello non ha tenuto conto della mala fede del datore di lavoro, dovuta al contenzioso in essere per il riconoscimento della qualifica di funzionario (sentenza in grado di appello del Tribunale di Catania in data 22.4.1997); le note erano redatte da un funzionario con minore anzianità rispetto all’attore; sta di fatto che il B. è stato poi licenziato e che il licenziamento è stato dichiarato illegittimo dalla Corte di Appello di Catania con sentenza in data 30.9.2004. Quando al primo processo, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Credito Emiliano con sentenza n. 3831 del 29.3.2000. Segue una disamina puntuale delle varie note, in esito alla quale il ricorrente conclude per la declaratoria di illegittimità delle stesse.
5. Il ricorso è infondato. Va dato atto al ricorrente che “le valutazioni del datore di lavoro in ordine al rendimento ed alla capacità professionale del lavoratore, espresse con le note di qualifica, sono sindacabili dal Giudice in riferimento a parametri oggettivi previsti dal contratto collettivo ed agli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e quindi sul datore di lavoro grava l’onere di motivare queste note, allo scopo di permettere il controllo da parte del giudice dell’osservanza di siffatti parametri” (Cass. 20.6.2003 n. 9898); inoltre il controllo giudiziale non è limitato alla mera verifica di coerenza estrinseca del giudizio riassuntivo, ma ha per oggetto anche la verifica della correttezza del procedimento di formazione del medesimo (ibidem). Nello stesso senso Cass. 9.1.2001 n. 2006. Peraltro, la valutazione giudiziale di correttezza nel procedimento di formazione delle note di qualifica e di intrinseca rispondenza alla regola di buona fede costituisce accertamento di fatto, come tale non soggetto a riesame da parte della Corte di Cassazione ma solo al controllo di adeguatezza della motivazione.
6. Nella specie, tale adeguatezza sussiste. Il Giudice di merito ha controllato il procedimento di formazione delle note e l’ha ritenuto corretto; ha inoltre controllato il contenuto delle note, tenendo conto anche del contenzioso esistente tra la banca ed il lavoratore, nonchè tra altri lavoratori, ha esaminato i vari aspetti delle ripetute note caratteristiche, tra i quali l’impegno del lavoratore, la capacità, il conseguimento degli obiettivi ed ha concluso che la valutazione riassuntiva non poteva dirsi scorretta. Trattasi di valutazione in fatto, risolta dal Giudice di merito con motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talché essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità. 7. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente B.I. a rifondere al controricorrente spa Credito Emiliano le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 22,00, oltre Euro duemila per onorari, più spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2008