Tar Lazio Sentenza n. 03.01.2008 n. 2 – Dichiarazione di decadenza di alloggio in locazione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione seconda bis)
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 433/2003 proposto da Anna M. , rappresentata e difesa inizialmente dall’avv. … omissis …
contro
il Comune di Pomezia, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Mondazzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle stesso in Pomezia alla via G. Durando n. 14;
per l’annullamento
della determinazione del dirigente della Sezione Economato, Provveditorato e Patrimonio in data 19 luglio 2002, con cui è stata dichiarata l’intervenuta decadenza dell’assegnazione dell’alloggio di … omissis … nei confronti della ricorrente, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale e successivo.
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia; Relatore, alla pubblica udienza dell’8 novembre 2007, il presidente Francesco Corsaro;
Uditi l’avv. Nicola E. per la ricorrente e l’avv. P. F. su delega dell’avv. G. M. per il Comune di Pomezia;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO
Alla ricorrente il Comune di Pomezia aveva assegnato in locazione un alloggio, nell’ambito dei complessi realizzati ai sensi della legge 94/82. Di tale assegnazione, con la determinazione dirigenziale in questa sede impugnata, è stata dichiarata l’intervenuta decadenza “considerato che: – la Sig.ra M. Anna non occupava più l’alloggio assegnatole come da accertamento della P.M. del 10,7.98 dal quale si evince che alla data dell’accertamento la medesima si era trasferita da circa un anno; – la stessa abitazione era stata nel frattempo occupata dal sig. M. Luigi il quale ancora tutt’ora vi risiede; – sempre la sig.ra M. Anna ha, inoltre, cessato di corrispondere al Comune di Pomezia i canoni di affitto;”
Di tale determinazione la ricorrente ha chiesto l’annullamento deducendo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L. 241/90 e dell’art. 4 del relativo Regolamento di attuazione – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4, 3 e 6 della legge regionale 33/87 e dell’art. 13 del contratto di assegnazione in locazione – Incompetenza – Eccesso di potere – Sviamento – Carenza di istruttoria – Difetto di motivazione – Violazione falsa applicazione dell’art. 39 L. 33/87.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Pomezia ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
In vista dell’udienza di discussione la difesa della ricorrente ha ribadito, ampliandole, le proprie tesi.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento, fondata ed assorbente rivelandosi la censura relativa al mancato rispetto delle modalità di partecipazione al procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, già positivamente vagliata dalla Sezione in sede cautelare. In realtà la dichiarazione di intervenuta decadenza dall’assegnazione dell’alloggio è stata effettuata, con la determinazione impugnata, senza una previa comunicazione dell’avvio del relativo procedimento all’interessata, in tal guisa precludendole la possibilità di far valere le proprie ragioni.
Né vale, in contrario, obiettare, come fa la difesa comunale, che la determinazione impugnata si pone quale atto conclusivo del procedimento amministrativo già avviato nell’anno 1998 e di cui l’interessa era a diretta conoscenza per aver avuto modo di proporre istanze al Comune come di impugnare l’ordinanza sindacale n. 371 del 29,7.1998 ( con cui era stata sospesa la precedente ordinanza n. 355 del 25.7.1998 con cui era stato ordinato al sig. Luigi M. lo sgombero immediato dell’immobile occupato abusivamente muovendo anche dalla considerazione che il suddetto appartamento era stato assegnato alla ricorrente).
Come rileva, infatti, la difesa della ricorrente, il procedimento cui fa riferimento la difesa comunale per inferirne che alla ricorrente sia stata consentita la partecipazione, non è quello che ha condotto alla determinazione oggetto della presente impugnativa, bensì quello relativo alla determinazione di sgombero adottata a carico dell’occupante abusivo (ordinanza n. 355 del 1998) e alla successiva sospensione della stessa ( ordinanza 371 del 1998, impugnata dalla ricorrente con altro ricorso).
Non essendo stata edotta dell’avvio del procedimento relativo alla determinazione oggetto della presente impugnativa, la ricorrente non ha quindi potuto far valere le eventuali ragioni giustificatrici del suo allontanamento dall’alloggio e ciò tanto più rileva alla luce del fatto che “non vi è prova alcuna circa il presunto abbandono dell’appartamento da parte della M. ” (cfr. sentenza del Tribunale Civile di Roma, VII Sezione n. 14658 del 2005, depositata in atti dalla difesa della ricorrente).
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Sussistono tuttavia motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-Roma (Sezione seconda bis), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto dalla sig.ra Anna M. e, per l’effetto, annulla la determinazione dirigenziale impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.