Tar Lazio – Sent. del 09.01.2008 n. 113 – Improcedibilità del ricorso
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso n. 9145/97, proposto da Giangiacomo B.,
CONTRO
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
PER L’ANNULLAMENTO
del decreto ministeriale 13 febbraio 1997, notificato il 23 aprile 1997, con cui è stata disposta la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo obbligatorio dell’istante, con decorrenza 13 febbraio 1997 e con riduzione della metà dello stipendio.
Visto il ricorso; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione; Viste le memorie difensive depositate dalle parti; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007, la dr.ssa Anna Bottiglieri; udito l’avv. Atlante. Ritenuto in fatto e considerato in diritto.
FATTO E DIRITTO
Con il gravame in trattazione il ricorrente, ufficiale della Guardia di finanza, ha domandato l’annullamento del provvedimento di cui in epigrafe, in forza del quale, a seguito della adozione nei suoi confronti da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Perugia della misura cautelate degli arresti domiciliari, è stato sospeso precauzionalmente dal servizio a titolo obbligatorio a decorrere dal 13 febbraio 1997, deducendo articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita in resistenza l’intimata amministrazione.
Entrambe le parti hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive Con ordinanza 30 luglio 1997, n. 1801, la domanda di sospensione interinale degli effetti dell’atto impugnato, da parte ricorrente incidentalmente proposta, è stata respinta.
Con sentenza 2 marzo 2007 la Sezione ha disposto un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione resistente, adempiuto in data 28 marzo 2007.
Il ricorso è stato indi trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007.
Al riguardo, osserva il Collegio che con ordinanza 17 marzo 1997 il Tribunale del riesame di Perugia ha annullato la precedente ordinanza di irrogazione della misura cautelare e la resistente amministrazione, con d.m. 15 luglio 1997, ha revocato l’impugnato provvedimento 13 febbraio 1997 ed ha disposto la sospensione precauzionale del ricorrente dal servizio a titolo facoltativo, con decorrenza dalla data del nuovo provvedimento (avvenuta in data 10 settembre 1997).
Conseguentemente, atteso che il revocato provvedimento 13 febbraio 1997, qui impugnato, non è più suscettibile di influire sullo stato giuridico ed economico dell’interessato (comunque cessato dal servizio per infermità con decorrenza 5 dicembre 1997), e che dagli atti di causa non risulta né contestato il provvedimento sopravvenuto né pendente azione risarcitoria, non resta al Collegio che dichiarare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Le spese di giudizio possono essere equitativamente compensate. P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9145/97, proposto da Giangiacomo B. , come in epigrafe, ne dichiara l’improcedibilità.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.