Tar Lazio – Sentenza del 18.01.2008 n. 368 – Condono edilizio
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda bis, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso n. R.G. 14238 del 1999 proposto da P. C. Eugenio e R. Adele, contro
– comune di Roma in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Ceccarani, dell’Avvocatura comunale, presso i cui uffici siti in alla Via Tempio di Giove n. 21, é domiciliato; – Polizia municipale del Comune di Roma, n.c.; e nei confronti di Soc. Club C. a r.l. n.c.; per l’annullamento del provvedimento dirigenziale n. 1261 del 6.7.2001 a firma del dirigente dell’unità organizzativa tecnica, con il quale è stata disposta la demolizione delle opere relative al locale di spogliatoio, al muro di contenimento ed al massetto per il pavimento del locale caldaia;
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune; Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 20.12.2007 il Cons. Solveig Cogliani, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti esponevano di essere comproprietari dell’area di mq. 14.000 sita in Roma, alla località … omissis …, per atto del notaio in data 2.8.1984 e 21.1.1999 e che su tali locali il precedente proprietario, prima del 1972, aveva eseguito delle opere senza autorizzazioni, cosicché, gli stessi avevano proceduto successivamente a presentare domande di condono edilizio n. 6594 del 1987 e del 1986. Esponevano ancora che erano venuti a conoscenza di ulteriori opere realizzate dalla conduttrice Soc. Club C. , senza il consenso dei proprietari.
I ricorrenti chiedevano, pertanto l’annullamento del provvedimento sanzionatorio, in relazione alle opere oggetto delle richieste di condono effettuate dagli stessi, nonché affermavano la mancanza di responsabilità in ordine alle eventuali opere abusive effettuate dalla locataria.
Deducevano, ancora il vizio del procedimento per la mancanza dell’ intimazione alla demolizione nei confronti dei proprietari. Si costituiva il Comune.
Dalla documentazione depositata agli atti, emerge che relativamente all’immobile oggetto del provvedimento sanzionatorio impugnato sono state rilasciate le seguenti concessioni in sanatoria: – n. 107071 in data 18.12.2001, relativamente alla costruzione dei campi da tennis e per destinazione residenziale; – n. 107992 in data 8.1.2002 per l’impianto sportivo di mq. 44,16; – n. 136162 in data 8.1.2002 per la destinazione d’uso sportivo e per l’impianto sportivo di mq. 47,36;
Per quanto sopra esposto ritiene il Collegio che l’amministrazione sia tenuta a svolgere una nuova valutazione che tenga conto della positiva conclusione dei procedimenti relativi alla sanatoria edilizia.
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato improcedibile per il sopravvenuto difetto di interesse. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, dichiara improcedibile il ricorso.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.