L’oggetto della decisione n. 636 del 21.02.2008 assunta dal Consiglio di Stato è limitato all’accertamento dell’obbligo di pagare importi accessori rispetto ad una sanzione irrogata dall’Autorità antitrust, dapprima sospesa e poi rideterminata dal giudice amministrativo.
Invero, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato irrogava a Telecom Italia s.p.a. una sanzione pari a € 152.000.000,00 (poi rideterminata in complessivi € 115.000.000,00) per le infrazioni alla legge n. 287/1990.
Con nota del 17 maggio 2006 l’Autorità chiedeva a Telecom Italia il pagamento della sanzione come sopra rideterminata; sollecitando altresì anche il pagamento delle maggiorazioni previste dall’art. 27, comma 6, della legge 689/1981.
Con ricorso al Tar del Lazio Telecom Italia ha contestato la cartella esattoriale recante obbligo di pagamento della somma di € 23.021.468,10 a titolo di maggiore ritardo nel pagamento di sanzione pecuniaria ai sensi del comma 6 della legge 689/1981.
Con sentenza n. 1459/07 il Tar ha accolto in parte il ricorso, dichiarando non dovuta da Telecom Italia la menzionata maggiorazione e invece dovuti, per il periodo al quale la controversia si riferisce, gli interessi al tasso legale. Tale decisione è stata impugnata da Telecom Italia con ricorso in appello principale, relativo alla statuizione inerenti gli interessi e dall’Autorità, con ricorso in appello incidentale (improprio) per la parte concernente la non applicabilità della maggiorazione ex art. 27, comma 6, della legge 689/1981.
Il Consiglio di Stato, con Decisione del 21.02.2008 n. 636, accoglie il ricorso in appello principale proposto da Telecom Italia s.p.a. e respinge il ricorso in appello incidentale proposto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla l’atto impugnato.
Infatti, il Consiglio di Stato argomenta in tal senso:
“L’art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981 prevede che “in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti”. Come correttamente ritenuto dal Tar, si tratta di una maggiorazione (di rilevante importo) di natura sanzionatoria, che richiede la sussistenza del requisito del ritardo nel pagamento imputabile al debitore.
La natura sanzionatoria della maggiorazione è stata confermata anche dalla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 308 del 1999 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 d.l. 30 aprile 1992 n. 285 e 27 comma 6 l. n. 689 del 1981, nella parte in cui prevedono misure aggiuntive assai più gravose rispetto agli interessi moratori. Secondo la Consulta, la maggiorazione per il ritardo nel pagamento prevista dal citato art. 27, comma 6 a carico dell’autore di un illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, non ha funzione risarcitoria come nel caso degli interessi moratori, o corrispettiva, ma riveste carattere di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale.
Ciò presuppone che il ritardo sia imputabile al debitore, come non è nel caso di specie, in cui la sanzione irrogata dall’Autorità era stata dapprima sospesa dal Tar del Lazio (prima della scadenza del termine di 90 giorni fissato per il pagamento), poi annullata in parte qua sempre dal Tar in parziale accoglimento del ricorso e successivamente rideterminata dal Consiglio di Stato”.
Emiliana Matrone
Cons. di Stato – Sez. VI – Decisione del 21.02.2008 n. 636