Cassazione – Sezione lavoro – Sezione lavoro – sentenza 24 ottobre 2007 – 9 gennaio 2008, n. 207
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Bari Loredana C. chiedeva, per quanto ancora interessa in questa sede, che venisse accertata la nullità, l’inefficacia e l’illegittimità del licenziamento intimatole, con condanna della Città di Bari H. (C.B.H.), quale società cessionaria del complesso aziendale della società Case di Cura Riunite, alla sua immediata reintegrazione” nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno nella misura di cui all’art. 18 della legge n. 300/70, il Tribunale accoglieva la domanda, rilevando: a) che legittimamente la parte ricorrente aveva rinunciato alla pretesa fatta valere nei confronti della cedente società Ccr; b) che il contratto del 29 giugno 2000 di compravendita dell’azienda contemplava una clausola a favore di terzi, laddove imponeva all’acquirente di continuare l’esercizio dell’attività ceduta, assumendo i 981 dipendenti della Ccr e mantenendoli al lavoro per un biennio, incrementando anche il personale di 110 unità; e) che vi era la prova della sussistenza delle condizioni a cui il medesimo contratto subordinava la facoltà di riduzione del personale, e cioè la diminuzione degli accreditamenti per la Casa di Cura S. Caterina di Bisceglie, e la diminuzione del fatturato al di sotto della misura convenzionalmente stabilita; d) che, ciononostante, la domanda del lavoratore era fondata, a causa della mancata indicazione da parte del datore, nella nota di avvio della procedura per licenziamento collettivo, del personale femminile in servizio e interessato alla riduzione e per avere erroneamente calcolato il punteggio di anzianità del personale da licenziare.
Su impugnazione della Cbh, la locale Corte d’appello confermava la statuizione di primo grado con diversa motivazione.
In primo luogo i Giudici d’appello riconfermavano la irrilevanza, rispetto alla posizione della Cbh, della rinuncia, fatta dal lavoratore, a proporre analoga domanda nei confronti della cedente Ccr; nel merito, accogliendo il relativo motivo di gravame, negavano che vi fosse obbligo per il datore, di indicare nella comunicazione di cui all’art. 4 della legge 223/91 la percentuale di manodopera femminile; accogliendo altresì l’ulteriore motivo d’appello proposto dalla società, negavano la erroneità del criterio di calcolo dell’anzianità che da questa era stato adottato; indi la Corte territoriale procedeva ad esaminare il contenuto della nota di avvio della procedura di licenziamento collettivo, precisando che, con questa, la società aveva: 1. escluso la possibilità di ricorso a provvedimenti alternativi alla riduzione del personale, non essendo possibile né addivenire al part time, a causa delle peculiarità dell’attività svolta, né usufruire della Cigs, stante l’inquadramento nel settore terziario e non già in quello industriale ; 2. rinviato all’allegato 2 della nota quanto al numero, alla collocazione ed ai profili del personale eccedente; 3. dato atto sia della interruzione dell’attività svolta presso la casa di cura S. Caterina di Bisceglie, sia del calo del fatturato a livello inferiore ai 110 miliardi all’anno indicato nel contratto di cessione, sia della reintegra nel posto di lavoro, a seguito di sentenze, di 33 lavoratori licenziati dalla società cedente e dell’assunzione, al fine di autotutela, di altri 44 lavoratori che ne avevano fatto richiesta, pervenendo ad un organico complessivo di 1001 unità; 4. calcolato l’esubero strutturale in 204 unità (pari alla somma tra i suddetti 77 lavoratori reintegrati e le 127 unità già operanti presso la casa di cura di Bisceglie); 5. calcolato poi l’esubero definitivo in 153 unità, sottraendo alle 204 indicate, n. 51 unità lavorative recuperate. Dato atto che tale era il contenuto della nota d’avvio della procedura, i Giudici d’appello, riconoscendo la fondatezza del rilievo fatto dal lavoratore, ne affermavano la incompletezza e la inadeguatezza: era apodittica la affermazione di non potere ricorrere al part time a causa delle caratteristiche della attività svolta, né era . stato giustificato il mancato ricorso ai contratti in deroga all’art. 2103 c.c.; inoltre, né dalla nota di avvio, né dal suo allegato 2 era dato capire perché, per ciascuna clinica, vi era l’esubero indicato; né si chiariva il motivo per cui, per determinare l’esubero definitivo in 153 dipendenti (senza peraltro precisare quanti di costoro operassero direttamente presso la casa di cura di Bisceglie), non si fosse tenuto conto dell’obbligo accollatosi dalla società di assumere sia le ulteriori 110 unità (o quanto meno le 93 proporzionalmente ridotte), sia le altre 50 unità di cui all’accordo del 20 aprile 2001; né si dava contezza della ragioni per ritenere in esubero i 77 lavoratori reintegrati; inoltre, la suddetta comunicazione non consentiva di avvenire ad un confronto con le 00.SS sulle ragioni per ritenere in esubero sia tutti i collaboratori direttivi non muniti di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia, sia gli impiegati di concetto non muniti di diploma di qualifica, sia i massaggiatori di categoria b) (nonostante si prevedesse l’incremento della riabilitazione), sia gli infermieri generici, sia gli impiegati J d’ordine, sia i coordinatori amministrativi, sia i capi ufficio amministrativi, sia i direttori amministrativi; le suddette carenze della nota datoriale, concludeva la Corte territoriale, determinavano la violazione dell’art. 4 della legge 223/91, che impone una informazione completa e trasparente, tale da rendere concretamente possibile l’esercizio, da parte del sindacato, della valutazione e controllo delle ragioni addotte a giustificazione del licenziamento collettivo, con conseguente inefficacia del recesso intimato al singolo lavoratore. La Corte territoriale soggiungeva che, con riguardo ai lavoratori indicati nell’elenco delle 981 unità dipendenti dal cedente, il recesso risultava illegittimo anche per un’altra ragione, e cioè per la violazione dell’obbligo che la Cbh si era accollato, in sede di contratto di cessione d’azienda, di assumerle e a mantenerle in servizio per un biennio, giacché si trattava di un contratto a favore di terzo; né era applicabile la clausola contrattuale, invocata dalla società, che, in deroga a detto obbligo, consentiva alla cessionaria di ridurre il personale, risolvendo il rapporto di lavoro con tutti i dipendenti direttamente o indirettamente interessati alla produzione, nel caso di mancata prosecuzione di uno o più rapporti di accreditamento incidenti in misura non superiore al 20% del fatturato; infatti detta clausola legittimava la riduzione di personale solo per coloro che erano addetti alla casa di cura di Bisceglie (per la quale il rapporto di accreditamento non era proseguito) e alle unità preposte ai servizi comuni, non già per gli iscritti nell’elenco dei 981 non interessati alla produzione del fatturato della citata casa di cura. La Corte territoriale disattendeva infine la richiesta della società di acquisire notizie presso l’Inps e presso l’ufficio di collocamento su successivi avviamenti al lavoro ed eventuali erogazioni di somme.
Avverso detta sentenza la C.B.H. propone ricorso affidato a sei motivi.
La parte intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 415 e 306 cod. proc. civ. in relazione alla mancata integrazione del contraddittorio con la Ccr in amministrazione straordinaria.
Con il secondo motivo si lamenta violazione a falsa applicazione dell’art. 4 comma 3 legge 223/91 in relazione alla pretesa inefficacia del licenziamento collettivo per omessa indicazione dei rimedi alternativi nella comunicazione resa ex art. 4 comma 3 della medesima legge.
Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 3 della legge 223/91 in relazione alla pretesa inefficacia del licenziamento collettivo per omessa indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza nella comunicazione ex art. 4 comma 3. Sostiene la società ricorrente che non vi sarebbe alcuna norma che preveda l’indicazione delle ragioni specifiche che comportino l’esubero relativamente ad ogni singola posizione lavorativa.
Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112, 324 e 436 cod. proc. civ. e 2099 cod. civ. stante l’esistenza del giudicato interno sulla legittimità dell’esercizio, del diritto a procedere al licenziamento collettivo.
Con il quinto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in relazione alla qualificazione di clausola a favore di terzo ex artt. 1411 e 1413 cod. civ. nell’ambito del contratto di compra vendita tra Ccr e CBH, nonché difetto di motivazione.
Con il sesto motivo si censura la sentenza per violazione degli artt. 416 e 210 cod. proc. civ. e 18 legge 300/70 in relazione all’accertamento dell’aliunde perceptum, nonché per difetto di motivazione sul rigetto di varie istanze istruttorie, perché già con la comparsa di costituzione in primo grado essa società aveva chiesto, a carico del lavoratore, l’ordine di esibizione del libretto di lavoro e delle dichiarazioni dei redditi dalla data del licenziamento, nonché informative presso l’Inps e presso l’ufficio di collocamento al fine di conoscere eventuali avviamenti al lavoro e la erogazione di somme a titolo di indennità di mobilità, disoccupazione, nonché informativa presso eventuali datore di lavoro. I Giudici d’appello non avrebbero motivato sull’implicito rigetto della istanza di acquisizione del libretto di lavoro e delle denunzie dei redditi, mentre sulle altre domande erano erronee le argomentazioni della sentenza impugnata, non essendo stato sollecitato il potere ufficioso del giudice, perché detta richiesta era stata formulata fin dal primo grado, non potendo i relativi dati essere acquisiti diversamente.
Il ricorso non merita accoglimento, essendo il dispositivo conforme a diritto, ancorché la motivazione della sentenza impugnata abbisogni di alcune correzioni (art. 384 ultimo comma cod. proc. civ.).
1. Il primo motivo non è fondato dal momento che, per la attuale ricorrente, risulta del tutto irrilevante la presenza in giudizio della società cedente, spettando solo ai lavoratori di decidere se avanzare pretese anche nei suoi confronti, e senza che, in mancanza, la cessionaria possa risentire alcun pregiudizio al pieno dispiegamento delle sue difese, dal momento che non sono stati dedotti elementi per ritenere che la eventuale affermazione di responsabilità della Ccr determini in alcun modo l’esonero di responsabilità della Cbh.
2. Sono invece fondate le critiche svolte alla sentenza con il secondo motivo, essendo erronee le argomentazioni svolte in sentenza sulla insufficienza, nella nota di cui all’art. 4 della legge 223/91, delle indicazioni sulla impossibilità di adottare misure idonee ad evitare la dichiarazione di mobilità. Risulta infatti dalla stessa sentenza, che nella nota di avvio della procedura di licenziamento collettivo la CBH aveva spiegato di essere nella impossibilità di ricorrere al part time in quanto incompatibile con il tipo di attività svolta e con l’organizzazione del lavoro, e di essere altresì impossibilitata ad attivare i contratti di solidarietà nonché la Cig, non avendo diritto alla fruizioni degli ammortizzatori sociali a causa dell’inquadramento previdenziale, non già nel settore industriale, ma nel settore terziario. Queste indicazioni risultano conformi a quelle prescritte dall’art. 4 della legge 223/91, laddove, al terzo comma, si impone al datore di indicare i motivi di impossibilità di adottare misure idonee ad evitare la messa in mobilità. Non vi è dubbio infatti che le misure alternative “tipiche”, cui si ricorre per evitare la dichiarazione di esubero siano proprio il part time ed gli ammortizzatori sociali, e nella specie la società aveva analiticamente esposto i motivi per cui detti strumenti non erano praticabili. Né è ipotizzabile la esistenza di un obbligo, in capo al datore, di indicazione della impossibilità di adottare tutti i rimedi alternativi “astrattamente” ipotizzabili, giacché questi – nella logica stessa ed alla luce delle finalità di intervento e controllo da parte delle organizzazioni sindacali cui la comunicazione è preordinata – non possono che avere come riferimento la situazione della singola azienda, di talché è sufficiente esporre le ragioni per cui, nel preciso contesto aziendale, non siano praticabili le misure cui più frequentemente ed efficacemente si ricorre per evitare la dichiarazione di esubero del personale.
3. Tuttavia la erroneità di dette argomentazioni non determina l’annullamento della sentenza impugnata, dal momento che essa mantiene il suo fondamento in ragione della accertata carenza delle altre informazioni rese dalla società nella nota di cui all’art. 4 delle legge 223/91, carenza evidenziata in motivazione e non scalfita dal terzo motivo di ricorso che va pertanto rigettato. In relazione al terzo motivo va infatti osservato che l’art. 4 terzo comma della legge 223/91 dispone che nella comunicazione preventiva siano indicati i motivi che determinano la situazione di eccedenza, nonché il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale eccedente, di talché sia consentito alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso tra i relativi termini, e cioè il nesso tra le ragioni che determinano l’esubero di personale e le unità che, in concreto, l’azienda intende espellere, di talché la procedura potrà considerarsi regolare solo ove, nella medesima comunicazione, sia evidenziabile la connessione tra le enunciate esigenze aziendali e la individuazione del personale da espellere. Ad esempio sarebbe incongrua la comunicazione di esubero per chiusura di una linea produttiva seguita dalla indicazione di espulsione di personale che alla medesima era estraneo.
4. La Corte territoriale ha correttamente escluso che detta connessione fosse rinvenibile, allorché ha osservato che nella nota non si precisava in cosa consistesse realmente la eccedenza di personale, perché se questa era cagionata dal venir meno dell’attività già svolta dal cedente presso la Casa di Cura Santa Caterina, l’effetto avrebbe dovuto essere il licenziamento delle 127 unità che colà operavano, ovvero di quelle indirettamente interessate, mentre, soggiungono i Giudici di merito, solo pochissimi di quei 127 lavoratori erano stati licenziati e, né dalla nota, né dall’allegato era dato capire perché, in ciascuna delle residue cinque cliniche che la Cbh aveva acquisito, vi fosse l’esubero indicato e perché questo si riferisse alle qualifiche individuate. Ed ancora non si spiegava perché gli esuberi dovessero essere 153, dal momento che questi avrebbero dovuto essere invece 61, come risulterebbe sommando le eccedenze, ossia le 127 unità della Clinica Santa Caterina ed i 77 reintegrati e sottraendo le 93 unità che la stessa società si era impegnata ad assumere con l’atto di acquisto, nonché le altre 50 unità di cui all’accordo sindacale del 20 aprile 2001. Hanno inoltre osservato i Giudici di merito che, quanto alle qualifiche del personale da esodare, la nota non aveva spiegato né i motivi per cui dovessero essere licenziati tutti i collaboratori direttivi non muniti di laurea in certe discipline, né i motivi per cui dovessero essere licenziati tutti gli impiegati di concetto non muniti almeno di diploma di qualifica, né perché non potessero essere utilizzati gli infermieri generici, gli impiegati d’ordine, e neppure i coordinatori amministrativi, i capi ufficio amministrativi e i direttori amministrativi. Né nel terzo motivo di ricorso si assume l’esistenza di circostanze decisive, non considerate in sentenza, idonee a smentire le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito sulle carenze della comunicazione di avvio della procedura di mobilità.
Il motivo va quindi rigettato.
5. Il rigetto del terzo motivo determina l’assorbimento del quarto e quinto motivo. Invero la sentenza impugnata, dopo avere osservato che la irregolarità della procedura di cui all’art. 4 della legge 223/91 determinava la inefficacia del licenziamento collettivo e che tale declaratoria di inefficacia aveva carattere assorbente di ogni altra questione, è comunque passata ad esaminare gli ulteriori motivi di illegittimità del recesso, che erano stati denunciati dal lavoratore e che vertevano sull’inadempimento degli impegni occupazionali assunti dalla medesima società con l’atto di compravendita del 29 giugno 2000. Non è necessario affrontare le censure che sono state svolte su questi ulteriori profili, perché la inefficacia del licenziamento collettivo trova ormai il suo fondamento, a seguito del rigetto del terzo motivo di ricorso, nella accertata irregolarità della procedura.
Il sesto ed ultimo motivo non merita accoglimento.
Quanto alla richiesta di esibizione del libretto di lavoro, si rammenta che la legge istitutiva del libretto di lavoro 10 gennaio 1935 n. 112 è stata abrogata ad opera dell’art. 8 lettera a) del d.lvo n. 297 del 19 dicembre 2002. Quanto alle altre richieste di esibizione, è ben vero che la prova della percezione di altri redditi non era, per la società ricorrente, acquisibile aliunde, tuttavia la esibizione non può essere chiesta a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte richiedente deduca elementi né sulla effettiva esistenza del documento (il lavoratore potrebbe infatti essere esentato, alla stregua delle disposizioni fiscali, dalla compilazione della dichiarazione dei redditi), né sul contenuto ai fini della sua rilevanza in giudizio. D’altra parte, diversamente opinando, la fase istruttoria potrebbe essere protratta nel tempo senza alcuna effettiva utilità, neppure per l’istante, a danno del principio di ragionevole durata del processo (cfr. Cass. N. 13072 del 8 settembre 2003).
II ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro, oltre duemila euro per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.