Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 28 novembre 2007 – 11 gennaio 2008, n. 528
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 6 marzo 2003 Maria Grazia S. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza di rigetto della impugnativa da essa proposta del licenziamento intimatole dalla società V. Batterie s.p.a. in data 15 settembre 1999. Chiedeva l’appellante che, in riforma della impugnata sentenza, fosse dichiarata la inefficacia o illegittimità del licenziamento e fosse ordinato alla società la sua immediata reintegrazione nel posto di lavoro nonché che la stessa società fosse condannata al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento alla reintegrazione, con regolarizzazione della posizione assicurativa oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria con vittorie di spese ed onorari.
Costituitosi il contraddittorio, la società chiedeva il rigetto del gravame; in subordine instava affinché nel caso di accoglimento dell’appello dalla somma riconosciuta alla lavoratrice venisse sottratta la somma alla stessa corrisposta a titolo di mancato preavviso e di t.f.r. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda.
Con sentenza del 12 febbraio 2004 la Corte d’appello di Venezia dichiarava inefficace il licenziamento intimato alla S. e, per l’effetto, condannava la società appellata al risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento alla reintegra, da calcolarsi sulla base di Euro 1.102,63 mensili, oltre i ratei di 13 e 14 mensilità nonché al pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalle singole scadenze all’effettivo saldo; condannava, infine, la S. a restituire gli importi percepiti alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso e del tfr oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale – dopo avere premesso che la procedura di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 è finalizzata alla tutela non solo delle organizzazioni sindacali di avere una completa informazione (in modo da essere in grado di esercitare un effettivo controllo sulla programmata riduzione del personale) ma anche alla tutela dei singoli lavoratori ed in particolar modo al loro interesse alla conservazione del posto ed alla corretta applicazione dei criteri di scelta per la messa in mobilità – evidenziava come la S. , difformemente da quanto ritenuto dal primo giudice, era legittimata direttamente a far valere l’incompletezza dell’informazione data dall’imprenditore con la comunicazione di apertura della procedura di mobilità in quanto la comunicazione rituale e completa della mancanza di alternative ai licenziamenti rappresenta “una cadenza legale”, che se mancante risulta ontologicamente impeditiva di una proficua partecipazione alla cogestione da parte del sindacato. Nel caso di specie la suddetta comunicazione non risultava rispondere a detti requisiti perché era stato evidenziato unicamente che la riduzione di personale nella misura di 32 lavoratori (di cui n. 2 con la qualifica di quadro e 30 con la qualifica di impiegato) era resa necessaria «dal consistente calo di lavoro intervenuto negli ultimi due anni, con conseguente calo del fatturato», dovuto alla penetrazione nel nostro mercato di prodotti di provenienza orientale. Per di più non vi era stata una indicazione della “impossibilità” di adottare misure adatte per fronteggiare la situazione determinatasi perché si era fatto riferimento alla mancata previsione di una ripresa dell’attività a fronte della crisi aziendale relativa alle vendite in atto e della congiuntura nazionale del settore, cui ci si era fatto richiamo anche per giustificare l’eccedenza del personale.
La S. , in accoglimento della domanda proposta dalla società, andava però condannata alla restituzione alla società degli importi percepiti alla cessazione del rapporto lavorativo.
Avverso tale sentenza la s.p.a. V. Batteria s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo.
Resiste con controricorso Maria Grazia S. , che spiega anche ricorso incidentale condizionato.
La società spiega, a sua volta, controricorso al ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1. Ai sensi dell’art. 335 c.p.c. va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale perché proposti ambedue avverso la stessa sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso principale la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt 4, comma 3, della legge n. 223/1991, 1362 c.c. e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione alla ritenuta insufficiente e tautologica indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura di riduzione del personale, dei motivi per i quali non potevano essere adottate misure alternative ai licenziamenti nonché vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). La conclusione cui era pervenuto il giudice d’appello non risultava condivisibile perché se è vero che la indicazione di misure alternative al licenziamento collettivo ha come scopo quello di consentire il confronto sindacale sull’eccedenza di personale, non può poi negarsi che gli elementi da indicare nell’atto di avvio della procedura di mobilità devono essere considerati in relazione al loro profilo funzionale e soprattutto in vista dello scopo cui sono diretti sicché l’adeguatezza di tale atto va vista anche in relazione al fine che esso persegue, che è quello appunto di sollecitare e favorire la gestione contrattata della crisi per cui non può tralasciarsi la circostanza che sia stato raggiunto sul punto un accordo tra le parti.
Per di più non si era tenuto conto che la sentenza impugnata, nel valutare l’accordo sindacale raggiunto tra l’azienda e le organizzazioni sindacali, non aveva rispettato i canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 e ss. c.c. e per di più non aveva considerato che nel caso di specie non era stato oggetto di esame la considerazione che in tema di informazione e consultazioni da fornire dal datore di lavoro erano stata rispettate dalla società la direttiva 76/129/CEE – di cui la legge n. 223 del 1991 costituisce attuazione – atteso che erano state fornite tutte le indicazioni necessarie affinché il sindacato svolgesse il controllo ad esso demandato a tutela dei lavoratori. Per concludere risultava incongrua la valutazione d’incompletezza della comunicazione de qua, operata dal giudice d’appello, sia in relazione alla informazione dovuta sia con riferimento alla connessione esistente nel caso concreto tra la dedotta impossibilità di ripresa dell’attività aziendale e l’adozione di misure alternative al licenziamento.
3. Il motivo è fondato e, pertanto, va accolto.
3.1. Questa Corte di cassazione ha statuito che, in materia di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, la legge n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato “ex post” nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto “ex ante” alle organizzazioni sindacali, destinatane di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda, sicché i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale (a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo obiettivo) ma la correttezza procedurale dell’operazione, con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria quelle censure con le quali si investe il giudice di una indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva (cfr. in tali sensi: Cass. 12 ottobre 1999 n. 11455 cui adde, da ultimo in motivazione, Cass. 16 marzo 2007 n. 6225).
3.2. Il potere controllo del giudice è limitato, dunque, alla valutazione della correttezza procedurale dell’operazione e dell’effettività della scelta imprenditoriale, allo scopo di accertare elusioni del dettato normativo concernente il diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto lavorativo nell’ipotesi in cui la cessazione dell’attività lavorativa dissimuli la cessione dell’azienda o la ripresa dell’attività stessa sotto diversa denominazione od in diverso luogo (cfr. al riguardo in motivazione: Cass. 16 marzo 2003 2007 n. 6225 cit., ed in precedenza, seppure con distinti iter argomentativi: Cass. 22 marzo 2004 n. 5700; Cass. 19 aprile 2003 n. 6385; Cass. 9 aprile 2003 n. 5516) o nell’ipotesi in cui la mancata adozione di strumenti alternativi alla riduzione del personale sia volta a discriminare i lavoratori (sul punto cfr.: Cass. 12 ottobre 1999 n. 11455 cit.).
3.3. E in un approccio ermeneutico, ricalcante in molti passaggi i dieta sopra enunciati, trovano il loro supporto motivazionale anche altre statuizioni della Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno infatti affermato che il datore di lavoro, nella comunicazione preventiva con cui da inizio alla stessa, deve compiutamente e correttamente adempiere l’obbligo di fornire le informazioni specificate dall’art. 4, comma terzo, della legge n. 223 del 1991, e che la valutazione della adeguatezza della comunicazione spetta al giudice di merito, e deve essere compiuta anche in relazione al fine che la comunicazione stessa persegue, che è quello di sollecitare e favorire la gestione contrattata delle crisi, sicché la circostanza che tale fine sia stato in concreto raggiunto, per essere stato stipulato tra le parti un accordo sindacale, è rilevante ai fini del giudizio di completezza della comunicazione ai sensi del citato art. 4, comma terzo, della legge n. 223 del 1991 (cfr. in tali sensi: Cass. 5 giugno 2003 n. 9015 cit.); ed hanno altresì rimarcato che – pur reputando che le eventuali insufficienze della comunicazione di avvio della procedura di mobilità non perdono rilievo per il solo fatto che sia stato stipulato un accordo di mobilità giacché gli adempimenti imposti dall’art. 4 della legge n. 223 sono intesi a garantire la trasparenza delle scelte aziendali e l’effettività del ruolo svolto dal sindacato attraverso una corretta e completa informazione preventiva onde l’inosservanza degli obblighi connessi risolvendosi in un inadempimento non può essere sanato in successivi incontri sindacali e con le informazioni rese in quel contesto – il lavoratore, per non essere destinatario della comunicazione di avvio della procedura, non è abilitato a partecipare all’esame della situazione di crisi e a proporre soluzioni della stessa, e non può, dunque, far valere in giudizio, a propria tutela, l’inadeguatezza della comunicazione, dovendo a tal fine provare non solo l’incompletezza o insufficienza delle informazioni rese con la comunicazione, ma anche la rilevanza di esse, ossia la loro idoneità in concreto, a fuorviare o eludere l’esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali, a meno che la comunicazione ad esse non sia mancata del tutto (cfr. in tali sensi: Cass. 13 novembre 2000 n. 14679 cit.).
4. L’indirizzo giurisprudenziale, di cui si sono sintetizzati i più significativi passaggi, è stato condiviso anche dalla dottrina, che ha patrocinato la tesi che nel licenziamento collettivo il rispetto degli obblighi di informazione e consultazione sindacale e degli altri adempimenti prescritti dall’art. 4 delle legge n. 223 del 1991 vale a garantire la legittimità della procedura di mobilità nonostante una drastica riduzione degli spazi di controllo giudiziario sulle scelte imprenditoriali, perché la correttezza e la trasparenza delle scelte imprenditoriali devono trovare il primo e più rilevante momento di verifica nelle organizzazioni sindacali in ragione del riconosciuto, e sempre maggiore e più incisivo, ruolo di cogestione delle crisi produttive ad esse assegnato dal legislatore, come è attestato anche dalle modifiche apportate in tema di trasferimento d’azienda all’iniziale testo dell’art. 2112 c.c. dall’art. 47 della legge n. 429 del 1990 ed poi dal D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 18 in attuazione della direttiva 98/50/CE.
5. Gli enunciati principi sono stati disattesi dalla impugnata sentenza, che nel dissentire da quanto deciso dal primo giudice, ha ritenuto che il lavoratore è legittimato direttamente a far valere l’incompletezza della informazione data dall’imprenditore con la comunicazione di apertura della procedura di mobilità in quanto la comunicazione “rituale e completa” della mancanza di alternative ai licenziamenti, rappresenta nell’ambito della procedura, “una cadenza legale”, che se mancante risulta ontologicamente impeditiva di una proficua partecipazione alla cogestione del sindacato, senza che ricorra «la necessità di dovere esercitare la prova della inidoneità della incompletezza od insufficienza delle informazioni comunicate a fuorviare od eludere l’esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti all’organizzazione sindacale».
5.1. Orbene, tale passaggio argomentativo del giudice d’appello ha il torto di non dare il dovuto rilievo alla funzione – alla stregua di quanto si evince dalla lettera dell’art. 4 della legge n. 223 del 1991 – propria della comunicazione di apertura della procedura di mobilità, che è quella di notiziare, come si è detto, le organizzazione sindacali sui programmi imprenditoriali, e, quindi, di non riconoscere che i destinatari delle prescritte informative sono le suddette organizzazioni, le sole deputate a valutare la loro sufficienza ai fini dell’adempimento dei compiti, ad esse devoluti, di controllo della trasparenza e della correttezza delle condotte datoriali e di intervento nella gestione della crisi produttiva della impresa.
5.2. Ma la soluzione cui è approdata la sentenza impugnata va censurata anche per l’ulteriore ragione che essa si pone in contrasto con la ratio del comma 3 dell’art. 4 della legge n. 223 del 1991 specificamente per quanto attiene alla prescrizione – il cui mancato rispetto è stato posto dal giudice d’appello a supporto della sua decisione – secondo la quale la comunicazione alle organizzazioni sindacali deve contenere «i motivi tecnici, organizzativi e produttivi» per i quali si ritiene di potere adottare le misure idonee alla situazione di eccedenza del personale. Ed infatti, se la finalità sottesa a tale disposizione è quella, come detto, di praticare tutte le iniziative utilizzabili per porre rimedio alla eccedenza di personale (ad esempio contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro) e per evitare, dunque, un consequenziale accrescimento del tasso di disoccupazione, non può negarsi poi che la mancata valutazione sia della natura e dell’entità delle conseguenze scaturenti dalle (denunziate) carenze informative e sia della stipula tra le parti di un accordo, finisce di certo per contraddire la logica sottesa alla norma scrutinata atteso che il ricollegare l’invalidità della procedura a meri inadempimenti formali o ad una mera carenza di alcuni dati informativi può incidere – talvolta in senso irreversibile per i danni da ciò scaturenti – sul recupero della produttività dell’impresa con un consequenziale ingiustificato accrescimento delle aree di disoccupazione.
6. Le precedenti considerazioni vengono confortate dal contenuto della direttiva 75/129/CEE (modificata ed integrata dalla direttiva 92/56/CEE) – di cui la legge n. 223 del 1991 costituisce attuazione nel nostro Paese – che attesta con la sua lettera, per quanto riguarda le informazioni (aventi ad oggetto tra l’altro le ragioni del licenziamento, il numero e le categorie dei lavoratori da licenziare, i criteri di scelta da seguire), che i destinatari, cui dette informazioni devono ad opera del datore di lavoro fornirsi in tempo utile nel corso delle consultazioni, sono «i rappresentanti dei lavoratori», mostrando in tal modo anche essa di assegnare a detti “rappresentati” il ruolo primario di garantire la legittimità della procedura di riduzione del personale in un ottica volta ad assegnare alla normativa disciplinante detta procedura una portata contenutistica, volta a condizionarne la legittimità al verificarsi di una effettiva lesione degli interessi di trasparenza e correttezza, che vanno in ogni caso salvaguardati – a tutela non del solo singolo ma di intere categorie dei lavoratori – in un settore quale quello in esame di particolare rilevanza sul versante socio-economico.
7. Dalle argomentazioni svolte emerge poi una insufficienza motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui si addebita alla società di non avere rispettato il disposto dell’art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991 per avere omesso l’indicazione dei motivi che impedivano il ricorso ai cosiddetti ammortizzatori sociali, per avere cioè reputato meramente apodittica la dichiarazione di “impossibilità” dell’adozione di alcuna misura adatta a fronteggiare la situazione determinatasi per la mancata previsione di una ripresa dell’attività produttiva. Ed invero, risulta carente sul piano logico, perché priva di alcuna valida giustificazione, l’assunto del giudice d’appello sul punto decisivo relativo all’accertamento di una effettiva limitazione, causata da irregolarità della comunicazione, della funzione sindacale di controllo e di valutazione della correttezza della procedura di mobilità.
7.1. L’attestazione da parte dello stesso sindacato, stipulante l’accordo all’esito delle consultazioni, dell’esistenza di motivi impeditivi di soluzioni alternative alla riduzione del personale – stante la grave crisi scaturente dalla penetrazione nel mercato di prodotti di paesi orientali – ed il congiunto accertamento dell’impossibilità di evitare la riduzione di personale attraverso una diversa utilizzazione del personale o di una sua parte mostrano come, in un siffatto contesto, la dichiarazione della società non poteva che articolarsi nei termini e nei modi attraverso cui è stata espressa.
8. L’accoglimento del primo motivo del ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo del ricorso principale (con il quale la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 c.c. e 18 stat. lav., deducendo che essa aveva eccepito sin dalla memoria difensiva del primo giudizio che la lavoratrice licenziata aveva percepito dopo il recesso l’indennità di mobilità; circostanza questa mai contestata e da ritenersi incontroversa inter partes sicché doveva procedersi al calcolo dell’aliud perceptum) nonché del ricorso incidentale (con il quale la S. deduce violazione dell’art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991 per errata applicazione dei criteri di scelta del personale da porre in mobilità e per essersi, ancora, fatto riferimento ai fini della riduzione del personale alle esigenze tecnico, produttive ed organizzative della sola unità di Verona e per essersi la scelta limitata ai soli addetti alla vendita e non anche a quelli destinati alla produzione).
9. Per concludere va, dunque, accolto il primo motivo del ricorso principale – con assorbimento del secondo motivo e del ricorso incidentale – e la sentenza impugnata va cassata.
9.1. Alla stregua dell’art. 384 c.p.c, per essere necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va rimessa ad altro giudice di merito, designato nella Corte d’appello di Trieste che, nel procedere ad un nuovo esame della controversia, dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «In materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale la legge 23 luglio 1991 n. 223, nel prevedere la completa e cadenzata procedimentalizzazione dell’atto datoriale di messa in mobilità, ha introdotto il passaggio da un controllo giurisdizionale effettuato ex post ad un preventivo controllo dell’iniziativa imprenditoriale, devoluto alle organizzazioni sindacali, ed in funzione del quale è stato dal legislatore introdotto l’obbligo di fornire le informazioni specificate dall’art. 4, coma 3, della suddetta legge. Un siffatto controllo che, in ragione della libertà di impresa tutelata dall’art. 41 Cost., non può tradursi in indagini o giudizi sulla convenienza di effettive esigenze di riduzione del personale o di trasformazione dell’attività produttiva, consente al giudice di valutare, il rispetto del prescritto iter procedimentale relativo all’adempimento del suddetto obbligo informativo, allo scopo di accertare eventuali elusioni del dettato normativo concernente il diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto lavorativo, anche attraverso il compimento di atti discriminatori, dovendosi in ogni caso in tale valutazione tenere conto del fine che la comunicazione persegue, che è quello di sollecitare e favorire la cogestione della crisi, con la conseguenza che se tale fine è stato in concreto raggiunto con la stipula di un accordo sindacale, a detta circostanza deve assegnarsi la dovuta rilevanza nel giudizio sulla completezza della comunicazione di cui al citato comma 3 dell’alt. 4 della legge n. 223 del 1991».
10. E lo stesso giudice di rinvio dovrà inoltre attenersi anche al seguente principio: «In ragione del fine delle informative sulla procedura di mobilità, che è quella di favorire la gestione contrattata della crisi, la circostanza che sia stato in concreto raggiunto tale fine, per essere stato stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, assume rilevanza nel giudizio di completezza della comunicazione di cui all’articolo 4, terzo comma, della legge n. 223 del 1991. Eventuali insufficienze o inadempienze informative possono, in ogni caso, essere fatte valere dalle organizzazioni sindacali e non dai singoli lavoratori, salvo che questi ultimi dimostrino la idoneità in concreto di siffatte informative a fuorviare o ledere l’esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali, con ricadute ad essi lavoratori pregiudizievoli».
11. Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Trieste.