Cass. civ. Sez. lavoro, 10-01-2008, n. 291
Svolgimento del processo
1. Con ricorso al Tribunale di Milano, S.F. conveniva in giudizio la spa VT Telematica ed esponeva di avere prestato il proprio lavoro alle dipendenze della convenuta dal 7.6.1990 con mansioni di responsabile del Telemarketing. L’attrice chiedeva dichiararsi il proprio diritto alla qualifica di quadro fino dall’assunzione in relazione al concreto contenuto delle mansioni svolte, chiedeva le differenze retributive conseguenti e gli incentivi illegittimamente ridotti, chiedeva inoltre il risarcimento del danno anche biologico da pregresso demansionamento. Il Tribunale accoglieva la sola domanda relativa al demansionamento, ovvero perdita della capacità professionale, a partire dal 2000.
2. Proponeva appello la S. insistendo per l’accoglimento di tutte le domande formulate in primo grado. Si costituiva in appello la VT Telematica e, proponendo appello incidentale, si opponeva alle domande avversarie. La Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado in senso favorevole alla S. ferma la statuizione in punto di demansionamento, veniva respinta la domanda relativa agli incentivi . Veniva riconosciuto il diritto alla qualifica di quadro previa analisi delle mansioni svolte dalla lavoratrice, la quale era la responsabile del telemarketing. Veniva inoltre accolta la domanda di risarcimento del danno biologico, in relazione alla pregressa adibizione a compiti dequalificanti (ricopiare testi, aprire il cancello). Ne scaturiva, in aggiunta a quanto riconosciuto dal Tribunale, la differenza paga liquidata in Euro 9.770,00 oltre interessi legali e rivalutazione, nonché Euro 4.000,00 per danno biologico sulla base delle certificazioni prodotte.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione la VT Telematica, deducendo tre motivi. Resiste con controricorso S.F.. La VT spa ha presentato memoria integrativa.
Motivi della decisione
4. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5 e pone in evidenza la carenza di prova in ordine al demansionamento. Il ricorso ripercorre puntualmente tutte le fasi del giudizio di merito e sostiene l’esistenza di prove contrarie a quanto statuito dalla Corte di Appello.
5. Il motivo è infondato. L’accertamento circa l’esistenza di un demansionamento costituisce questione di fatto, sottratta ad un riesame diretto da parte di questa Corte. Nella specie, la Corte di Appello di Milano, con motivazione succinta ma esauriente e congrua, ha dato atto delle ragioni per le quali ha ritenuto sussistere il demansionamento denunciato.
6. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2103 c.c., sotto il profilo della carenza di prova in ordine al diritto a superiore inquadramento.
7. Anche tale motivo risulta infondato. L’accertamento del contenuto delle mansioni e della sua corrispondenza ad un profilo professionale (nella specie quadro) è oggetto di una indagine di fatto, insuscettibile di riesame in Cassazione se non per carenza di motivazione. Nella specie, il giudice di merito ha analizzato le mansioni svolte dalla S. ed ha ritenuto di inquadrarle nel senso sopra riferito, con motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talché essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.
8. Col terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2043, 2087 c.c., carenza di motivazione ed erroneo accoglimento di una domanda tardivamente formulata (quella di risarcimento del danno biologico). Deduce che la suddetta domanda veniva tardivamente proposta in appello.
9. Il motivo è infondato. La sentenza di appello accerta che in primo grado l’attrice ha chiesto il risarcimento del danno “anche biologico” e, con riferimento all’istruttoria svolta in primo grado, ritiene confermato che la S. era stata “adibita a compiti per la sua posizione particolarmente umilianti”; ricorda altresì “ripetuti e irriferibili epiteti” rivoltile. La VT obiettava che l’attrice non aveva proposto querela al riguardo, ma la circostanza è ritenuta irrilevante dal giudice di appello.
10. Nel rito del lavoro, l’interpretazione della domanda proposta in primo grado e la sua eventuale nullità (per mancata determinazione dell’oggetto o per carenza dell’esposizione in fatto) costituisce questione di fatto, riservata al giudice di merito e censurabile solo per vizio di motivazione. Tanto non ricorre nella specie, nella quale la Corte di Appello ha ritenuto che la domanda di risarcimento del danno biologico fosse stata proposta fino dal primo grado e l’ha accolta sulla base dell’istruttoria compiuta.
11. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente VT Telematica spa a rifondere alla controricorrente S.F. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro oltre Euro 2.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2008