Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria da parte del proprietario del veicolo (coobbligato in solido) non preclude all’autore materiale della violazione di proporre opposizione avverso l’irrogazione nei suoi confronti delle sanzioni personali accessorie (decurtazione dei punti dalla patente di guida).
In proposito la cassazione, con la sentenza 18 febbraio 2008, n. 3948, ricorda che “nessuna norma prelude al conducente del veicolo, autore materiale dell’infrazione stradale, di adire le vie giudiziali per escludere l’applicazione a suo carico delle sanzioni personali suddette”.
Peraltro, già la Corte Costituzionale, con sentenza 471 del 2005, aveva chiarito che tale sanzione non riveste più carattere accessorio, ma assume un valore di sanzione principale per il contravventore, per tale motivo presentandosi come l’unica suscettibile di sanzione in sede giudiziaria; contestazione invece preclusa per la sanzione pecuniaria…”. La stessa Corte aveva altresì chiarito che l’iniziativa intrapresa dal contravventore non può essere considerata “propriamente diretta all’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione stradale ex art. 204-bis del codice della strada, bensì al mero accertamento della sua illegittimità, al solo e specifico scopo di escludere che lo stesso possa fungere da titolo per irrogare a tale soggetto la sanzione della decurtazione del punteggio della patente di guida…”.
Emiliana Matrone