TAR Napoli, Sez. V, 06 aprile 2006 / 25 settembre 2006, n. 8295
F A T T O
Con ricorso notificato il 5 novembre 1998 e depositato il 17 novembre 1998, i nominati in epigrafe, tutti medici dipendenti della A.S.L. Na 1 con rapporto di lavoro a tempo pieno, espongono che, a far a data dall’1.1.1996, hanno percepito l’indennità di tempo pieno ex art. 110, comma 1, D.P.R. 384 del 1990 in misura ridotta poiché essi esercitavano attività libero professionale extra muraria in strutture non convenzionate.
Ciò premesso, hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere la declaratoria del diritto a percepire l’intera indennità di tempo pieno di cui all’art. 110 del D.P.R. 384/1990 nonché l’intera componente fissa della retribuzione di posizione dei cui all’art. 1, comma 12, della L. 662/1996 e del C.C.N.L. della Dirigenza Medica stipulato il 5.12.1996, con esclusione della decurtazione del 15% ex art. 4, comma 3, della Legge 724/1994, con la consequenziale condanna della A.S.L. Napoli alla restituzione delle somme indebitamente trattenute mensilmente a far data dall’1/1/1996 ad oggi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, L. 724/1994 e dell’art. 1, comma 12, L. 662/1996.
In particolare affermano i ricorrenti che la decurtazione in contestazione sarebbe illegittima poiché la A.S.L. Napoli 1 non ha ancora concretamente organizzato l’attività intra moenia, così rendendo impossibile la scelta tra attività professionale intra moenia ed extra moenia.
In subordine eccepiscono l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, Legge 724/1994 per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 97 della Costituzione.
Si è costituita in giudizio la A.S.L. Napoli 1 eccependo in rito l’irricevibilità e l’inammissibilità del gravame e concludendo nel merito per la reiezione del ricorso siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 6 aprile 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Azienda intimata in quanto il ricorso è comunque infondato nel merito.
Ed invero, l’art. 4, comma 3, della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la riduzione, nella misura del 15%, dell’indennità di tempo pieno per il personale medico dipendente che esercitava attività libero professionale extra moenia (cioè all’esterno delle strutture sanitarie pubbliche).
Tale normativa è stata recepita dal CCNL della Dirigenza medica del 3/12/96, che ha istituito la retribuzione di posizione, composta di una parte fissa ed una variabile, oltre a prevedere che la decurtazione del 15% venisse effettuata sulle componenti retributive che l’emananda legge finanziaria del 1997 avrebbe indicato.
Ed infatti la Legge 23 dicembre 1996 n. 662 (legge finanziaria per il 1997), all’art. 1, comma 12, ha ribadito che “resta ferma la riduzione del 15 per cento della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per l’esercizio della libera professione extramuraria”.
Poiché i ricorrenti hanno optato per l’esercizio della libera professione extramuraria, al di fuori del normale orario di lavoro, la ASL Napoli 1 ha proceduto, a decorrere dall’1.1.1996, all’adeguamento retributivo nei loro confronti, operando la decurtazione prevista dalle richiamate disposizioni di legge.
Con il primo ed il terzo motivo di gravame (suscettibili di esame congiunto in quanto intimamente connessi) i ricorrenti sostengono che la decurtazione in contestazione sarebbe illegittima in quanto la A.S.L. Napoli non ha ancora concretamente organizzato l’attività intra moenia (benché per tale adempimento l’art. 1 del D.M. 11 giungo 1997 avesse previsto il termine del 30 giugno 1997), così rendendo impossibile la scelta tra attività professionale intra moenia ed extra moenia.
La doglianza è infondata.
Ed invero, come da tempo è stato chiarito dalla giurisprudenza del Giudice Amministrativo (T.A.R. Bari, I Sez., 24 giugno 2004 n. 2770; 5597/2005; T.A.R. Milano, II Sez., 24 maggio 2004 n. 1752; T.A.R. Toscana, II Sez., 25 luglio 2001 n. 1241 e 1 ottobre 2001 n. 1385; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 2 giugno 1998 n. 767; T.A.R. Liguria II, 1.8.2003 n. 906; Tar Sicilia, Catania, III, 13.5.2000 n, 887; Tar Piemonte, Sez. I, 605/2004; Sez. II, 3018/2004; 1008/2000; T.A.R. Campania, Salerno 1750/2004), la decurtazione dell’indennità di tempo pieno, prevista nella misura del 15% dall’art. 4, co. 3, L. 23 dicembre 1994 n. 724 e confermata dall’art. 1, co. 12, L. 23 dicembre 1996 n. 662, è di immediata precettività, con la conseguenza che non può ritenersi condizionata da alcun adempimento della P.A. e va operata a carico dei medici che esercitano attività professionale extra moenia a prescindere dalle ragioni che hanno determinato la loro scelta.
E’ appena il caso di aggiungere che l’ordinamento prevede appositi strumenti giuridici per far constare e sanzionare l’inadempimento da parte dell’Azienda intimata all’ obbligo, su di essa incombente, “di attivare ed organizzare l’attività libero-professionale intramuraria”; strumenti che, nel caso in esame, non risultano essere stati mai attivati dai ricorrenti (T.A.R. Bari, I Sez., 24 giugno 2004 n. 2770; T.A.R. Trieste 23 maggio 1998 n. 751).
La questione di legittimità costituzionale proposta in via subordinata dai ricorrenti nei confronti dell’art. 4, co. 3, L. 23 dicembre 1994 n. 724, nella parte in cui introduce la contestata riduzione del 15% dell’indennità di tempo pieno, con riferimento agli artt. 3, 36, 39 e 97 Cost., è già stata dichiarata manifestamente infondata dal Giudice delle Leggi (Corte cost. 20 luglio 1999 n. 330), sia perché è data al medico a tempo pieno la scelta fra il regime extra o intra moenia (“il disegno legislativo non potendo, d’altro canto, essere vanificato da difficoltà attuative riconducibili ad inadempimenti delle Aziende sanitarie locali”), sia perchè la limitazione indiretta all’attività professionale, “comunque liberamente scelta dagli interessati”, si pone a tutela di altri valori pure costituzionalmente garantiti (l’efficienza organizzativa della sanità pubblica) a seguito di un bilanciamento non irragionevole fra interessi contrapposti.
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso in epigrafe è infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrenti in solido tra loro ex art. 97 c.c. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso (n. 11691/1998 di R.G.) indicato in epigrafe, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alla A.S.L. Napoli 1 le spese, gli onorari, e le competenze di causa che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (=millecinquecento,00) oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 6 aprile 2006.