Il TAR Napoli osserva come in giurisprudenza l’obbligo di pronunciarsi sul silenzio serbato dall’amministrazione nella materia urbanistico – edilizia, sia oramai valutato sotto il profilo della motivazione dell’inerzia, sia pur significativa tenuta dalla pubblica amministrazione. Infatti, seppur con una connotazione tipica di carattere provvedimentale, il silenzio-significativo è comunque privo di motivazione.
La giurisprudenza si è soffermata sui due diversi aspetti, da un lato, evidenziando il difetto assoluto di motivazione, dall’altro, sottolineando l’inadempimento dell’obbligo di provvedere sulla domanda dell’interessato.
Dispone infatti il comma 3 dell’art. 36 del testo unico dell’edilizia: “Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”. Si è dunque di fronte alla qualificazione provvedimentale di un mero fatto, altrimenti non significativo, per cui l’inerzia è equipollente al rifiuto del provvedimento, con consequenziale possibilità per il soggetto interessato di accedere alla tutela di cui all’art. 21 bis della legge 1034 del 1971, qui concretamente azionata.
Proprio nell’ottica della concretezza della tutela, corre la necessità che la previsione normativa, che si limita a dare un significato positivo ad un fatto altrimenti non univocamente interpretabile, venga posta a base di un ulteriore obbligo, ricadente sulla pubblica amministrazione una volta che questa venga convenuta in giudizio. E quindi, nella lettura combinata, da un lato, dell’attribuzione di significato di silenzio rifiuto al mero comportamento negativo della pubblica amministrazione; dall’altro, dell’obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo, discende l’obbligo che la fattispecie venga perfezionata, anche successivamente, su richiesta di parte.
Emiliana Matrone
TAR Napoli, Sez. VIII, 24 settembre 2007 / 24 ottobre 2007, n. 9978
Ritenuto in fatto
Con ricorso iscritto al ricorso n. 4423/2007, la parte ricorrente impugnava il silenzio tenuto dalla amministrazione resistente a fronte della propria istanza, depositata in data 14 maggio 2007. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
– di aver richiesto al Comune di Marcianise il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria;
– che detta istanza rimaneva inevasa, imponendo alla parte ricorrente di impugnare il silenzio.
Instava quindi per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato, con vittoria di spese processuali.
All’udienza del 24 settembre 2007, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.
2. Il Collegio osserva come in giurisprudenza l’obbligo di pronunciarsi sul silenzio serbato dall’amministrazione nella materia urbanistico – edilizia, sia oramai valutato sotto il profilo della motivazione dell’inerzia, sia pur significativa tenuta dalla pubblica amministrazione. Infatti, seppur con una connotazione tipica di carattere provvedimentale, il silenzio-significativo è comunque privo di motivazione.
La giurisprudenza si è soffermata sui due diversi aspetti, da un lato, evidenziando il difetto assoluto di motivazione, dall’altro, sottolineando l’inadempimento dell’obbligo di provvedere sulla domanda dell’interessato.
Dispone infatti il comma 3 dell’art. 36 del testo unico dell’edilizia: “Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”. Si è dunque di fronte alla qualificazione provvedimentale di un mero fatto, altrimenti non significativo, per cui l’inerzia è equipollente al rifiuto del provvedimento, con consequenziale possibilità per il soggetto interessato di accedere alla tutela di cui all’art. 21 bis della legge 1034 del 1971, qui concretamente azionata.
Proprio nell’ottica della concretezza della tutela, corre la necessità che la previsione normativa, che si limita a dare un significato positivo ad un fatto altrimenti non univocamente interpretabile, venga posta a base di un ulteriore obbligo, ricadente sulla pubblica amministrazione una volta che questa venga convenuta in giudizio. E quindi, nella lettura combinata, da un lato, dell’attribuzione di significato di silenzio rifiuto al mero comportamento negativo della pubblica amministrazione; dall’altro, dell’obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo, discende l’obbligo che la fattispecie venga perfezionata, anche successivamente, su richiesta di parte.
Sotto tale aspetto, il ricorso deve essere accolto e per l’effetto, deve essere declarata l’illegittimità del silenzio serbato dalla pubblica amministrazione in ragione dell’accertato obbligo di provvedere e va ordinato alla pubblica amministrazione di provvedere nel termine di 30 gg..
3. Sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, ottava sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 4423/2007 e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere un provvedimento espresso sull’istanza prodotta in data 14 maggio 2007;
2. Ordina alla Amministrazione resistente di provvedere a quanto richiesto entro il termine di giorni 30;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 settembre 2007.