L’Avv. Emiliana Matrone è R.S.P.P. per il macrosettore di attività (ATECO) N° 8 (L – Pubblica Amministrazione; M – Istruzione).
Gli istituti scolastici interessati possono richiedere gratuitamente ulteriori informazioni e/o preventivi personalizzati per il conferimento del ruolo di RSPP in qualità di consulente esterno contattando direttamente lo Studio Legale Avv. Emiliana Matrone.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è un professionista esperto in sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’R.S.P.P. viene designato dai datori di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94 per gestire tutti gli aspetti riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante l’attività.
La nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) è obbligatoria in tutte le aziende o unità produttive ove si applichi il D.Lgs. 626/94 (ad esempio il D.Lgs. 626/94 si applica anche ad una società composta di due soci lavoratori, senza dipendenti, in quanto è sancito il principio della reciproca responsabilità dei due soci, l’uno nei confronti dell’altro, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro). Il nominativo del R.S.P.P. deve essere comunicato mediante Raccomandata A.R. alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro, a pena di sanzioni (art.8, c.11, D.Lgs. 626/94).
Entro il 15 febbraio 2007 ogni R.S.P.P., che non sia contemporaneamente datore di lavoro, dovrà possedere i nuovi requisiti previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2003 n. 195 e dall’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 pubblicato in G.U. il 15 febbraio 2006.
Il termine previsto per l’attivazione dei nuovi percorsi formativi, considerata la necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l’avvio del nuovo sistema, è di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del suddetto accordo sulla Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino all’attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2003.
Il D.Lgs. 23 giugno 2003 n. 195, contenente “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39”, è stato effettuato per attuare la sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo del 2001, che ha condannato il nostro Paese per non aver individuato, conformemente alle indicazioni della Direttiva 89/391/CEE, recepita con il D.Lgs. 626/94, le capacità e le attitudini che devono possedere i soggetti designati per i servizi di protezione e prevenzione, da cui la modifica del D.Lgs. 626/94 e l’introduzione dell’articolo 8-bis. Il D.Lgs. 195/93 ha introdotto molte novità sia per i “nuovi” sia per i “vecchi” incaricati a svolgere come dipendenti o consulenti esterni le figure di R.S.P.P. o di ASPP (artt. 8 e 9 del D.Lgs. 626/94). Al momento nulla cambia per coloro che sono datori di lavoro e svolgono direttamente i compiti di R.S.P.P. (art. 10 del D.Lgs. 626/94), e che secondo l’art. 3 del D.M. 16/01/1997, devono seguire un unico corso di 16 ore; mentre tutti gli altri, oltre ad avere obbligatoriamente un diploma di istruzione secondaria, devono frequentare corsi di formazione della durata complessiva da un minimo di 64 ore ad un massimo di 120, secondo il macrosettore di appartenenza. Per questo motivo, in data 04/04/2006 è stata presentata un’istanza-denuncia alla Corte di Giustizia Europea nei confronti del nostro paese per risolvere la disparità sui requisiti del datore di lavoro, che svolge in proprio il ruolo di R.S.P.P. nei confronti degli R.S.P.P. non datori di lavoro. Tuttavia il datore di lavoro deve ricorrere a consulenti esterni, qualora non siano presenti tutte le capacità necessarie all’interno dell’azienda, per le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 8, c. 6, D.Lgs 626/94).
Il problema della responsabilità dell’RSPP in caso di infortunio sul lavoro, sarà valutato dalla magistratura sulla base della sua collocazione interna od esterna all’azienda e di un’attesa analisi del processo che ha portato al verificarsi dell’infortunio.
Se il responsabile aveva mancato di individuare un pericolo, e di conseguenza di individuare un pericolo, e di conseguenza di individuare le necessarie misure preventive, non fornendo al datore di lavoro l’informazione necessaria per attuare le stesse, potrebbe essere chiamato a rispondere, ovviamente in concorso con il datore di lavoro, dell’evento; ove invece il responsabile aveva correttamente individuato il problema e indicate le soluzioni, ma il datore di lavoro o il dirigente o il preposto non da dato seguito alle sue indicazioni, egli dovrebbe essere sollevato da qualsiasi responsabilità nel merito dell’evento.
La responsabilità penale dell’RSPP può derivare da fatto doloso o da negligenza tale da configurare il concorso di colpa nel reato proprio del datore di lavoro o del dirigente, mentre per quanto riguarda le sanzioni di cui al Dlgs 626/94 tale figura è esclusa da qualunque tipo di responsabilità derivante dall’inadempimento dagli obblighi derivanti dal decreto di cui sopra. L’obbligazione assunta dal responsabile interno del SPP è in ogni caso quella di adempiere ai compiti affidategli con la necessaria diligenza professionale di cui all’art. 1176 comma c. c. e, quindi, può conseguirne, nei confronti dell’azienda, sia una responsabilità contrattuale, sia una responsabilità civile extracontrattuale e penale per colpa speciale e professionale.
Va altresì rilevato che la posizione dell’RSPP esterno non è equiparabile a quella dell’RSPP che sia anche medesimo della medesima ditta, in quanto in quest’ultimo caso l’RSPP assumerà a seconda delle competenze attribuitegli, connaturate allo svolgimento delle mansioni per le quali è stato assunto, l’eventuale responsabilità per la posizione di garanzia propria del dirigente o del preposto, e, per ciò stesso, sarà tenuto all’adempimento degli obblighi discendenti dalla sua posizione gerarchica quali quelli di vigilanza e controllo; da ciò deriva l’esclusione dell’obbligo del consulente esterno di prevenire o correggere l’eventuale comportamento scorretto del lavoratore esterno altrui, essendo egli del tutto sprovvisto. Tuttavia non dovrà omettere di segnalare tutte le definizioni prevenzionistiche riscontrate nello svolgimento della propria attività, e dovrà dimostrare di aver fatto il possibile per svolgere il proprio compito con la necessaria diligenza professionale e di aver provveduto a notificare al datore di lavoro ogni aspetto attinente i fattori di rischio e i pericoli connessi all’attività svolta dai lavoratori in azienda.
Per completezza va richiamata in toto la Sentenza della Pretura di Trento – sez. di Mezzolombardo del 25.01.1999 in cui viene sancito e ribadito il principio emergente dalla completa analisi del Dlgs 626/94,che sancisce il totale esonero dalla responsabilità penale diretta per i soggetti che fanno parte del Servizio di Prevenzione e Protezione qualora abbiano svolto i propri compiti nei limiti individuati dalla legge prevenzionistica. In particolar modo l’adozione di procedure di sicurezza e l’affissione delle relative norme all’esterno dei luoghi pericolosi non rientra nei compiti dell’Rspp, il quale ha il mero obbligo nei confronti del datore di lavoro di segnalare la presenza di omissioni in materia, dovendo poi il datore di lavoro stesso provvedere all’applicazione delle prescrizioni del caso: il servizio di prevenzione e protezione elabora e propone le procedure ma non ha il potere di adottarle.
Il predetto servizio ha, pertanto, esclusivamente funzioni di natura consultiva all’interno dell’organizzazione aziendale, essendo costituito allo scopo di supportare il datore di lavoro per lo svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Ciò si evince a fortiori dalla lettura dell’art. 9 del Dlgs 626/94 in cui analiticamente sono enucleati i compiti del servizio che, vale il caso precisarlo sono compiti di analisi , di studio e non compiti di carattere decisionale.
Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza n. 41947 del 21 dicembre 2006 (u.p. 6 novembre 2006) – Pres. Marini – Est. Novarese – P. M. (Parz. Conf.) Iannelli – Ric. Pittarello e altro
Il RSPP risponde con il datore di lavoro se, per imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi, fornisce un suggerimento sbagliato o trascuri di segnalare una situazione di pericolo.
Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza n. 15226 del 17 aprile 2007 (udienza 15 febbraio 2007) – Pres. Marini – Rel. Amendola
Come si prevedeva dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 195/2003 sulla formazione e sulla qualificazione della figura del RSPP si fa strada la “colpa professionale” e la “colpa tecnica” del RSPP. Condannato dalla Corte di Cassazione un RSPP per aver omesso di segnalare una situazione di pericolo che ha portato all’infortunio mortale di una lavoratrice dipendente di una ditta appaltatrice.
Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza n. 39567 del 26 ottobre 2007 – Pres. Coco – Rel. Bianchi – P. M. Viglietta – Ric. A. G.
La negligenza, l’imprudenza e l’imperizia presi ancora a riferimento dalla cassazione per determinare le capacita’ professionali del RSPP. e” venuto meno ai suoi compiti istituzionali omettendo di segnalare una situazione di rischio.
RSPP negli istituti di istruzione
deve essere interno all’unità scolastica, ma può svolgere la sua funzione per una pluralità di istituti.
L’art. 2 del DM 29 settembre 1998, n. 382, che detta regole per l’applicazione del D.Lgs. n. 626 nella scuola, recita:
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nel caso in cui il numero dei dipendenti dell’istituzione scolastica o educativa non superi le 200 unità.
Il datore di lavoro può, altresì, designare, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro designa, inoltre, gli addetti al servizio medesimo.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere individuato tra le seguenti categorie:
a) personale interno all’unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all’attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile;
b) personale interno all’unità scolastica in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiari a tal fine disponibile;
c) personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti.
Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell’opera di un unico esperto esterno al fine di integrare l’azione di prevenzione e protezione svolta dai dipendenti all’uopo individuati dal datore di lavoro. A tal fine è stipulata apposita convenzione, prioritariamente, con gli enti locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e dei relativi interventi in materia di sicurezza previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto esterno. Alla stipulazione della predetta convenzione può provvedere anche l’autorità scolastica competente per territorio.
Quindi, il RSPP può essere esterno all’unità scolastica, solo se fa parte della categoria c) indicata sopra.
E’ invece consentito avvalersi di un esperto esterno, tramite convenzione.