La Cassazione, nella sentenza del 3 marzo 2008 n. 5771, ribadisce che gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai sensi dell’art. 57 cod. proc. civ., hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio.
La Corte osserca che il riconoscimento di tale qualifica è subordinata alla limitazione spaziale che i detti agenti si trovino nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio ( sentenza 13/4/2001 n. 5538 ).
Nella fattispecie, il verbale di contestazione era stato redatto da un agente della polizia municipale di Reggio Emilia “in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza che si trovava a bordo della propria autovettura nel flusso del traffico”. Quindi l’agente di polizia municipale nel momento dell’accertamento dell’infrazione non rivestiva la qualifica di agente della P.G. e, pertanto, il verbale redatto è nullo.
Emiliana Matrone
Cassazione civile, sez. II, 3 marzo 2008, n. 5771
Fatto
S. S. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione, redatto dalla Polizia Municipale di Reggio Emilia e notificato ad essa oppo¬nente quale proprietaria del veicolo, per violazione dell’articolo 158 c.d.s. La S. eccepiva tra l’altro che l’infrazione non era stata immediatamente contestata e che l’agente accertatore si trovava a bordo della propria autovettura in abiti borghesi.
La Polizia Municipale di Reggio Emilia, costituitasi, chiedeva il rigetto dell’opposizione sostenendone l’infondatezza.
Con sentenza 29/10/2003 il giudice di pace di Reggio Emilia accoglieva l’opposizione ed annullava il verbale impugnato osservando: che, a norma dell’articolo 183 del regolamento al c.d.s., gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del codice quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza mediante l’uso di appositi capi di vestiario o dell’uniforme; che, ai sensi dell’articolo 1 della legge n.65 del 1986, i Comuni sono obbligati ad adottare un regolamento comunale del servizio di polizia municipale che deve contenere disposizioni intese a stabilire che le attività vengano svolte in uniforme o in abito civile solo se necessario per l’espletamento del servizio e previa autorizzazione; che nella specie la contravvenzione era stata accertata da un agente in abiti civili, fuori dal servizio di vigilanza e che si trovava a bordo della propria autovettura; che pertanto la contravvenzione era stata elevata in violazione delle citate norme per cui doveva ritenersi illegittima.
La cassazione della sentenza del giudice di pace è stata chiesta dal Comune di Reggio Emilia con ricorso affidato a due motivi. L’intimata S. S. non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il Comune di Reggio Emilia denuncia violazione dell’articolo 183 reg. esec. c.d.s. e dell’articolo 4 della legge n. 65 del 1986, nonché vizi di motivazione, deducendo che l’utilizzo dell’uniforme da parte degli agenti e degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 c.d.s. è richiesto solo durante lo svolgimento delle operazioni e dei servizi previsti dall’articolo 11 c.d.s. Nella specie al momento della contestazione in questione l’agente accertatore e verbalizzante si trovava a bordo della propria autovettura e non era impegnato nella regolamentazione del traffico per cui è del tutto insussistente l’asserita violazione del citato articolo 183 reg. esec. c.d.s. Infatti occorre distinguere le differenti funzioni che gli appartenenti alla polizia municipale rivestono in quanto differente è la relativa disciplina normativa. In particolare la disciplina per l’espletamento della funzione di polizia locale è dettata dal citato articolo 4 legge 65/1965 che prescrive determinati limiti ( tra i quali l’obbligo dell’uniforme nello svolgimento della funzione di polizia locale ). Il detto articolo nulla dispone in merito alle differenti funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza svolte dagli appartenenti alla poli¬zia municipale previste dall’articolo 5 legge 65/1986. Gli agenti di polizia municipale sono quindi sempre in servizio senza limiti di tempo quando svolgono le indicate altre funzioni indipendentemente dal fatto che indossino o meno l’uniforme.
Di conseguenza al momento dell’accertamento dell’infrazione in questione l’agente era legittimato alla redazione del verbale opposto in quanto rivestiva la qualifica di agente di polizia stradale e non aveva l’obbligo di indossare la divisa.
Le dette censure sono infondate.
Occorre premettere che effettivamente, in virtù del combinato disposto degli articoli 13 della legge n. 689 del 1981 e 1 della legge n. 65 del 1986, i vigili della polizia municipale sono competenti all’accertamento di tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative: alla polizia municipale sono altresì attribuite, in virtù dell’art. 5 della 1. n. 65 del 1986, funzioni di polizia giudiziaria.
Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, pertanto, in conformità della regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 13, in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all’intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio.
Va aggiunto che l’art. 57 c.p.p. indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria “le guardie dei comuni”, con competenza “nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza”.
Quanto alle specifiche disposizioni del codice della strada, l’art. 11, al comma 1, elenca così i servizi di polizia stradale: a) prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) rilevazione degli incidenti stradali; c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) scorta per la sicurezza della circolazione; e) tutela e controllo dell’uso della strada.
Lo stesso art. 11, al comma 3, dispone che “ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell’interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati”.
Il successivo art. 12, al primo comma demanda l’espletamento dei servizi di polizia stradale, fra gli altri, “ai corpi ed ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza” il quale, come si è detto, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 65 del 1986 è costituito dall’intero territorio comunale.
Ciò posto va osservato che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai sensi dell’art. 57 cod. proc. civ., hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. Il riconoscimento di tale qualifica è quindi subordinata alla limitazione spaziale che i detti agenti si trovino nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio ( sentenza 13/4/2001 n. 5538 ).
Nella specie, come risulta in fatto da quanto riportato nella sentenza impugnata e da quanto ammesso dallo stesso Comune ricorrente, il verbale di contestazione in questione è stato redatto da un agente della polizia municipale di Reggio Emilia “in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza che si trovava a bordo della propria autovettura nel flusso del traffico”. Quindi l’agente di polizia municipale nel momento dell’accertamento dell’infrazione contestata alla S. non rivestiva la qualifica di agente della P.G. come invece sostenuto dal Comune nella tesi posta a base del motivo di ricorso in esame che deve di conseguenza essere disatteso.
Con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia vizi di motivazione deducendo che il giudice di pace non ha esaminato nel merito la fondatezza della contestazione e la sussistenza dei fatti posti a base di tale contestazione.
Dal rigetto del primo motivo deriva logicamente l’infondatezza del secondo posto che correttamente il giudice di pace – annullato il verbale di contestazione impugnato per le ragioni sopra esposte – non ha esaminato nel merito i motivi di opposizione relativi alla sussistenza o meno dei fatti contestati nel verbale in questione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Non si deve provvedere sulle spese perché l’intimata S. S. non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.