Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 783 del 29 febbraio 2008, afferma che la licitazione privata, quale forma di scelta del contraente privato, è assimilabile ai contatti preliminari alla stipula del contratto e dall’eventuale mancata stipula discende la responsabilità precontrattuale il cui relativo danno va risarcito all’impresa.
Per il Consiglio di Stato sussiste la responsabilità precontrattuale per culpa in contraendo di quell’Amministrazione che, in parte attraverso un comportamento dilatorio prolungatosi nel tempo ed in parte implicitamente assertivo della legittimità del prorpio operato, abbia ingenerato in capo all’impresa il convincimento della imminente conclusione del contratto. Tale responsabilità dovrebbe comportare il risarcimento del danno all’impresa per un importo equivalente al 10% della base d’asta corretto con il ribasso presentato dalla stessa impresa. Tuttavia, qualora sia acclarato o riconoscibile il concorso di colpa dell’impresa, la percentuale del risarcimento sopra individuata dovrà essere abbattuta forfettariamente fino al 5%. Tale percentuale dovrà subire un ulteriore dimezzamento, fino al 2,5%, nell’ipotesi in cui la stessa impresa riconosca che la formulazione della propria offerta in sede di gara sia stata effettuata tenendo conto della anomalie e degli errori nel bando dell’Amministrazione.
Emiliana Matrone
Consiglio di Stato / Decisione 29/02/2008 n. 783
Appalto pubblico (in generale) – Licitazione privata – Procedura equiparabile ai contatti preliminari tra le parti tipica del diritto comune – Eventuale interruzione illegittima della stessa – Responsabilità pre-contrattuale – Sussiste
MASSIME
> La licitazione privata è un procedimento amministrativo di scelta del contraente privato (cosiddetta “evidenza pubblica”) che sostituisce, mediante una procedura predeterminata e funzionalizzata, i contatti preliminari tra le parti che avvengono nell’ambito del diritto comune. Ne deriva che la conclusione della procedura medesima è attività in tutto equiparabile a tali contatti preliminari, versati però in una procedura di diritto amministrativo, con la conclusione che, non essendo ancora intervenuta la rituale stipulazione, si è, e non si può che essere, nell’ambito della (eventuale) responsabilità pre-contrattuale.
> Appalto pubblico (in generale) – Responsabilità precontrattuale – Di quella Amministrazione che abbia ingenerato il convincimento nel terzo alla stipula del contratto – Sussiste – Risarcimento del danno all’impresa per importo pari al 10% della base d’asta con ribasso – Concorso di colpa dell’impresa – Abbattimento del risarcimento
> Sussiste la responsabilità pre-contrattuale per culpa in contraendo di quell’Amministrazione che, in parte attraverso un comportamento dilatorio prolungatosi nel tempo ed in parte implicitamente assertivo della legittimità del prorpio operato, abbia ingenerato in capo all’impresa il convincimento della imminente conclusione del contratto. Tale responsabilità dovrebbe comportare il risarcimento del danno all’impresa per un importo equivalente al 10% della base d’asta corretto con il ribasso presentato dalla stessa impresa. Tuttavia, qualora sia acclarato o riconoscibile il concorso di colpa dell’impresa, la percentuale del risarcimento sopra individuata dovrà essere abbattuta forfettariamente fino al 5%. Tale percentuale dovrà subire un ulteriore dimezzamento, fino al 2,5%, nell’ipotesi in cui la stessa impresa riconosca che la formulazione della propria offerta in sede di gara sia stata effettuata tenendo conto della anomalie e degli errori nel bando dell’Amministrazione.