In caso di opposizione a decreto ingiuntivo in materia contributiva, il ricorso deve essere depositato in cancelleria e non può essere recapitato attraverso il servizio postale, come avviene, invece, per l’ordinanza-ingiunzione.
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 34/2007, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità degli articoli 415 e 645 del codice di procedura civile, sollevata dalla Cassazione nella parte in cui le norme non consentono la proposizione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo – emesso su richiesta di ente previdenziale per crediti aventi ad oggetto contributi omessi e relative sanzioni – anche attraverso l’utilizzo del servizio postale per il deposito in cancelleria.
La Corte ha precisato che l’ente previdenziale, per la riscossione di crediti aventi ad oggetto contributi omessi e relative sanzioni, ha la possibilità di scegliere fra l’ordinanza-ingiunzione, il cui ricorso di opposizione può essere inviato attraverso il servizio postale, e il decreto ingiuntivo la cui opposizione può essere proposta attraverso il ricorso depositato direttamente in cancelleria.
Inoltre, la Corte ha osservato che l’introduzione della possibilità di utilizzare il servizio postale nel processo di lavoro, caratterizzato da una struttura piuttosto complessa, finirebbe per incidere negativamente sul funzionamento del sistema processuale e determinerebbe altresì una irragionevole disparità di trattamento tra controversie soggette allo stesso rito.
Emiliana Matrone