Ai sensi dell’art. 216 C.d.S., comma 1, nel caso di ritiro della targa, è previsto il fermo amministrativo del veicolo di cui all’art. 214 C.d.S., conseguendo tale sanzione accessoria in ogni caso in cui la targa venga, ai sensi dell’art. 100 C.d.S., comma 15, ritirata: tale norma prevede che dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati; il precedente comma 13 punisce la violazione dei precedenti commi cinque e dieci; il comma cinque prescrive che le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
Pertanto, la Corte di Cassazione, nella sentenza 30 gennaio 2008 n. 2214, afferma che il fermo amministrativo è previsto, ai sensi dell’art. 100 C.d.S., comma 15, non soltanto nel caso di targhe contraffatte, ma anche quando le targhe siano prive delle caratteristiche rifrangenti perchè usurate.
Emiliana Matrone