Ai sensi dell’art. 1743 c.c. (rubricato “Diritto di esclusiva”), “Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”.Il diritto di esclusiva, previsto dall’art. 1743 citato, quindi, costituisce un elemento naturale e non essenziale del contratto di agenzia, con la conseguenza che esso può essere validamente oggetto di deroga per concorde volontà delle parti (v. pronunce della Corte di Cassazione n. 6093 del 30 maggio 1991; n. 2634 del 19 marzo 1994).
Ove il diritto di esclusiva non venga esplicitamente o tacitamente, per facta concludentia, derogato dalle parti, quindi, l’agente nell’ambito della zona di esclusiva non può accettare incarichi per promuovere affari di imprese concorrenti con quella del preponente.
Per giurisprudenza l’identità di ramo di attività, cui si riferisce la norma nel vietare all’agente la trattazione di affari per conto di più imprenditori in concorrenza tra loro, non può essere definita come identità assoluta di beni prodotti o commercializzati, come se bastasse ad escluderla una qualsiasi differente caratteristica dei prodotti dell’una impresa rispetto a quelli dell’altra. Occorre, invece, aver riguardo ai soggetti, i quali, in un determinato contesto temporale e locale, ma tenendo presente la prevedibile evoluzione dei bisogni, su cui incide quella della offerta, possono o potranno rivolgersi all’una impresa piuttosto che all’altra, sicché queste debbano considerarsi tra di loro concorrenti, con la conseguenza che l’una può ricevere danno dall’ingresso e dall’espansione dell’altra sul mercato, cui entrambe si rivolgono, o prevedibilmente si rivolgeranno (Cass. civ., sez. lavoro, 13/12/1999, n. 13981; Cass., 2 luglio 1987 n. 5776; si veda anche Cass., 26 giugno 1972, n. 2185; Cass., 27 giugno 1975, n. 2517; Cass., 26 aprile 1978, n. 1940).
La concorrenza, pertanto, si configura non solo quando vi è assoluta identità dei prodotti (condizione sufficiente, ma non necessaria), ma anche quando, ferma restando l’appartenenza dei prodotti al medesimo genus, l’attività dell’agente sia rivolta a quei soggetti che, in un certo ambito territoriale e temporale, anche in relazione all’evoluzione delle richieste e delle offerte del mercato, potrebbero optare per l’acquisto di prodotti dell’una o dell’altra ditta; sicché quella il cui agente opera per altri nella stessa cerchia di clientela subisce da ciò un pregiudizio connesso con l’espansione e l’acquisto di immagine del terzo, attesa la possibile captazione di clientela, con riflessi di tale sviamento anche sulle future prevedibili strategie commerciali.
Emiliana Matrone
Ecco un’interessante decisione pronunciata dal Tribunale di Nola sull’argomento di cui innanzi:
TRIBUNALE DI NOLA
-Giudice del Lavoro- (Giudizio N. 1184/2001 R.G.)
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 26.07.2001 la XXXXww UUUU spa dichiarava:
– di avere stipulato in data 01.02.1997 con il convenuto De Tizio Rx un contratto di agenzia, in base al quale quest’ultimo aveva assunto l’incarico di agente plurimandatario per la vendita di articoli di ferramenta ed utensileria nelle province di Benevento , Salerno ed Avellino;
– che in tale contratto era previsto: a) che l’agente si impegnava a non assumere mandati con imprese operanti nello stesso settore merceologico della società (a pena di recesso per giusta causa) ; b) che all’agente venivano corrisposti acconti mensili sulle provvigioni in corso di maturazione con facoltà della mandante di richiedere alla fine di ogni anno solare ovvero alla cessazione del rapporto contrattuale la restituzione della quota di acconti versata in eccesso rispetto alle provvigioni effettivamente maturate; c) che l’agente era autorizzato a riscuotere i crediti della mandante senza avere per tale attività diritto a provvigione separata e in nessun caso poteva trattenere le somme incassate dalla clientela;
– che dopo 4 mesi era stata ampliata la zona con l’aggiunta delle province di Napoli e Caserta;
– che agli inizi del 1998, su sua richiesta, il convenuto aveva assunto la posizione di agente monomandatario;
– che ad aprile 1999 l’agente aveva chiesto di poter tornare alla posizione di plurimandatario, con il consenso della società;
– che da dicembre 1998 al secondo trimestre 1999 si era registrato un forte calo di fatturato, sicchè la società aveva receduto dal contratto per fatto imputabile all’agente con preavviso di 4 mesi ai sensi dell’AEC per gli agenti di imprese commerciali applicabile al rapporto de quo;
– che, nel mese di settembre 1999, la società aveva inviato l’ispettore Mx Sempronio nella zona del resistente per affiancarlo nelle visite ad alcuni clienti e in data 08.09.1999, recatisi l’ispettore e l’agente presso la sas KKK Ferramenta di ….. in Campania, anche per proporre l’acquisto del prodotto della società HU FIX, lo stesso agente aveva informato l’ispettore di avere venduto alla sas citata un prodotto analogo, il POLI 150, realizzato da altra società, la spa ZZZZ di …. ;
– che i due prodotti sono due sistemi di fissaggio chimico a base poliestere e sono identici come composizione, quantità e modalità d’uso e che la ZZZZ è un’azienda concorrente della XXXXww in quanto distribuisce prodotti affini nello stesso settore (ferramenta);
– che, dopo due giorni, era stato contestato all’agente l’accaduto con conseguente risoluzione del contratto per giusta causa;
– che, in base ad un’operazione di conguaglio tra acconti pagati e provvigioni maturate, era risultato un credito in favore della società ricorrente di £. 34.092.918, che doveva essere restituita dall’agente;
– che l’agente aveva trattenuto e non versato l’incasso di £. 2.232.000 dal cliente WWW Meridionale, nonché l’assegno di giro di £. 4.632.000 che avrebbe dovuto essere sostituito da un assegno diretto del cliente FFFF 2, per un totale di £. 6.864.000 da restituire.
Domandava, pertanto, accertata la legittimità del recesso, la condanna dell’agente convenuto al pagamento del risarcimento del danno da quantificarsi nella misura dell’indennità sostitutiva di preavviso, pari a £. 14.220.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché delle somme di £. 34.092.918 e di £. 6.864.000, oltre interessi legali dalla cessazione del rapporto al saldo.
Con costituzione tempestiva, l’agente De Tizio Rx eccepiva la infondatezza della domanda e domandava il rigetto della medesima nonché l’accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna della società al pagamento del compenso per l’attività di esazione e maneggio danaro, anche ex art. 2041 c.c., pari almeno al 5% delle somme incassate e, dunque, in £. 21.263.177; di condanna al pagamento delle indennità relative alla risoluzione del rapporto, non potendo invocarsi il recesso per giusta causa, del saldo premio 1998 e del risarcimento del danno per anticipata risoluzione del rapporto che aveva la naturale scadenza il 22.04.2000.
Nel corso del processo veniva disposto il formale interrogatorio del legale rappresentante della società, che – all’udienza fissata per l’assunzione – delegava un procuratore speciale; il giudice non procedeva all’assunzione del formale interrogatorio del procuratore per i motivi già illustrati all’udienza del 29.04.2004 (impossibilità di delegare il formale interrogatorio, che è espressamente finalizzato alla confessione, non demandabile ad altri); veniva, inoltre, escusso il teste Sempronio Mx e depositate note a cura delle parti; alla presente udienza, il giudice del lavoro decideva la causa con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione contestuale, allegati al verbale di udienza.
SULLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO.
La società ricorrente ha dapprima receduto in data 30.07.1999, concedendo il preavviso di 4 mesi (cfr. lettera del 30.07.1999 allegata nella produzione della società che ha dichiarato che “gli obiettivi da lei raggiunti sono insoddisfacenti e non in linea con le aspettative aziendali, inoltre la Sua gestione del credito e degli insoluti risulta altrettanto insoddisfacente”) e, successivamente e per sopravvenuta conoscenza del fatto addebitato, ha risolto il rapporto per giusta causa per violazione, a cura dell’agente, del divieto, ex art. 1743 c.c. e 9 del contratto, di assumere mandati con imprese che operano nello stesso settore merceologico.
Sul punto, va preliminarmente osservato che, in assenza di una espressa previsione relativa alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per lo stesso trova applicazione l’istituto del recesso per giusta causa di cui all’art. 2119 c. c., data l’evidente analogia tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi sul rapporto fiduciario (Cass. civ., sez. lav., 09/04/1992, n. 4337).
Ciò premesso, va anche ricordato l’orientamento giurisprudenziale, condiviso dal giudicante, in forza del quale – in caso di recesso con preavviso – durante il termine di preavviso, il rapporto di lavoro prosegue con la permanenza di tutte le reciproche obbligazioni delle parti, il che comporta non soltanto che il lavoratore è tenuto ad eseguire la prestazione e che il datore di lavoro deve corrispondergli la retribuzione, ma anche che devono essere adempiuti tutti gli altri obblighi inerenti al rapporto, quale quello di mantenere il lavoratore nella posizione anteriormente goduta e che il rapporto stesso non è indifferente ai fatti che durante il preavviso avvengono nonché agli atti ed al comportamento delle parti; non è, quindi, precluso al lavoratore né al datore di lavoro di manifestare, in pendenza del termine di preavviso, la volontà di risolvere in tronco il rapporto per la sopravvenienza di fatti che ne impediscano la prosecuzione anche temporanea (Cass. civ., sez. lav., 10/02/1988, n. 1430).
Trasponendo tale principio al rapporto di agenzia, durante il periodo di preavviso (ma non anche dopo l’estinzione del rapporto per la scadenza del preavviso o per il pagamento della corrispondente indennità sostitutiva) l’agente o il preponente ben possono chiedere la risoluzione del contratto di agenzia per inadempimento della controparte e tale domanda, che non è incompatibile con quella tendente alla declaratoria di risoluzione del contratto per l’esercizio del recesso, deve essere esaminata prima di quest’ultima, che può essere presa in considerazione solo dopo il rigetto della richiesta di risoluzione per inadempimento (Cass. civ., sez. lav., 08/05/1987, n. 4264).
E’, dunque, possibile che durante il periodo di preavviso di 4 mesi concesso dalla società preponente, la medesima contesti all’agente un fatto e receda per giusta causa con cessazione immediata del rapporto.
Né sono di ostacolo le argomentazioni dell’agente in ordine al principio della immutabilità dei fatti contestati.
E’ vero, infatti, che la valutazione della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento non può avvenire su fatti diversi da quelli contestati ed emersi nel corso del giudizio, dovendo il giudizio della legittimità del licenziamento avere per oggetto i fatti posti a giustificazione del recesso, al fine di non ledere il diritto di difesa del lavoratore.
Tuttavia, nel caso concreto, non viene in rilievo una prima contestazione di addebiti a cura della preponente ed una successiva modifica degli stessi; nella fattispecie in esame, infatti, la contestazione del settembre 1999 non risulta modificata successivamente a cura della società che, appunto, durante il periodo di preavviso ha avuto conoscenza di un comportamento dell’agente, contestato con immediata lettera.
Deve, pertanto, ritenersi ammissibile in astratto il recesso per giusta causa a cura della società preponente durante il periodo di preavviso concesso dalla stessa per un precedente recesso.
Quanto al fatto concreto oggetto di contestazione, la società ha dedotto nel ricorso che, nel mese di settembre 1999, l’ispettore Mx Sempronio, responsabile della società XXXXww del settore vendita dal luglio 1998 al settembre 2003 – recatosi unitamente all’agente presso la sas KKK Ferramenta, cliente di quest’ultimo, per proporre l’acquisto del prodotto della società HU FIX – era stato informato, dallo stesso agente, che questi aveva venduto alla sas citata un prodotto analogo, il POLI 150, realizzato da altra società, la spa ZZZZ di …. (per la società, entrambi i prodotti sono sistemi di fissaggio chimico a base poliestere, identici come composizione, quantità e modalità d’uso; la ZZZZ, inoltre, è un’azienda concorrente della XXXXww in quanto distribuisce prodotti affini nello stesso settore di ferramenta).
Tale addebito risulta confermato dalla deposizione del teste Mx Sempronio che ha riferito di avere visto esposto nell’esercizio commerciale della sas KKK Ferramenta il prodotto di fissaggio chimico a base poliestere con marchio ZZZZ (stessa azienda della SIGILL, azienda concorrente che tratta sigillanti), dalle caratteristiche (resine a base poliestere da 150 millilitri da usare anche a mezzo pistola per silicone) e finalità (effettuare fissaggi su muratura) identiche a quelle del prodotto della società ricorrente HU FIX, sul mercato già da 7 o 8 mesi. In particolare, il teste ha precisato di essere a conoscenza della vendita, a cura dell’agente resistente, del prodotto della ZZZZ alla sas KKK Ferramenta perché lo stesso agente glielo aveva riferito.
Premesso che la circostanza della vendita a cura dell’agente del prodotto in esame non è ammessa dal resistente (cfr. lettera del 28.09.1999 a firma dell’agente, richiamata in memoria difensiva, in cui il resistente ha dichiarato “Ho ricevuto la Vs. Raccomandata del 10.09.1999 e ne contesto integralmente il contenuto è totalmente falsa l’affermazione del Vs. Sig. Sempronio Mx anche perché la ZZZZ non produce ancoraggio chimico come il Vs. HU FIX a base di epossiacrilato … “), deve precisarsi che, in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, è necessario distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere, atteso, infatti, che i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, di guisa che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell’accertamento che costituisce il fondamento storico della pretesa (App. Torino, 10/09/2003; Trib. Napoli, 16/12/2002); gli altri testi, de relato in genere, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi, sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perchè indiretta, ma, ciononostante può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Cass. civ., sez. III, 26/04/2004, n. 7926; Cass. civ., sez. II, 05/01/1998, n. 43).
Tuttavia, se la testimonianza de relato ex parte favorevole alla sessa parte che le ha emesse, isolatamente considerata, è del tutto priva di valenza probatoria, anche indiziaria, potendo costituire elemento di prova solo se suffragata da altri elementi oggettivi e soggettivi estrinseci e concordanti che ne suffraghino la credibilità, nella testimonianza de relato ex parte contra se, cioè di contenuto contrario alla pretesa fatta valere dalla parte, può ravvisarsi una confessione stragiudiziale valutabile alla stregua dell’art. 2735 c.c. liberamente dal giudice.
Nel caso concreto, quindi, il teste Sempronio, intimato dalla società ricorrente, ha riferito su una circostanza che avrebbe appreso dalla stessa parte resistente contra se: trattasi, quindi, di confessione stragiudiziale dell’agente resa ad un terzo (l’ispettore) che, sia pur non costituendo una prova legale (come la confessione giudiziale e stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta), tuttavia, non è valutabile alla stregua di un mero indizio, idoneo a fondare unicamente una presunzione ovvero ad integrare una prova manchevole, essendo, in realtà, un mezzo di prova diretta, su cui il giudice può basare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento in esito al libero apprezzamento (Cass. civ., sez. lavoro, 27/07/1992, n. 9017).
Ciò premesso, si tratta allora di verificare se il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste sia idoneo a fare ritenere provato a cura della società il fatto addebitato e, precisamente, la violazione del divieto di cui all’art. 9, comma 2, del contratto individuale (cfr. la lettera di recesso del 10.09.1999), in base al quale “Ella si impegna altresì a non vendere o produrre in proprio né ad assumere mandati e/o partecipazioni in imprese venditrici e/o produttrici di articoli in concorrenza con quelli da noi commercializzati”. Per completezza va, altresì, precisato che il comma 3 (cui fa riferimento anche la società) dell’art. 9 richiamato stabilisce anche che “Ella si impegna altresì a non stipulare direttamente o indirettamente contratti di agenzia con imprese operanti nel settore merceologico e comunque a non intraprendere attività o stipulare contratti che possano pregiudicare il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte di cui al presente contratto salva nostra autorizzazione espressa”. Dalla violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti, il comma 4 dell’art. 9 citato stabilisce che ciò “comporterà la risoluzione del contratto per giusta causa senza corresponsione di preavviso o indennità alcuna, fermo restando il nostro diritto al risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento posto da Ella in essere”.
Orbene, pur volendo considerare irrilevante la leggera discrasia in ordine alla quantità del prodotto Poli 159 tra quanto dichiarato dal teste (150 ml.) e quanto emergente dai cataloghi allegati dalla stessa società (contenuto minimo di 160 ml.), e pur volendo ritenere che il prezzo di vendita dei due prodotti sia pari a quello emergente dai cataloghi allegati, richiamati in ricorso e non contestati dall’agente (prodotto Sigillite SG Poli 150 da 160 ml. con 16 pcs. £. 30.410; Hufix ancoranti chimici a base di poliestere Hx 400 da ml. 150 1/12 £. 28.900), va osservato che il teste non ha saputo precisare il momento temporale nel quale l’agente avrebbe venduto il prodotto Poli al cliente Sas Ferramenta (né quando è stata proposta sul mercato la vendita di tale articolo): l’omissione di tale riferimento temporale, nemmeno indicata nella lettera di recesso, non può fare derivare dalla vendita del prodotto Poli, a cura dell’agente, in data imprecisata, automaticamente la violazione del divieto di cui all’art. 9 del contratto individuale (si ricordi che il primo contratto di agenzia è stato stipulato in data 01.02.1997 e l’ultimo in data 23.04.1999; che l’agente è sempre stato plurimandatario ad eccezione del periodo compreso dal 07.01.1998 al 20.04.1999).
In particolare, è noto che ai sensi dell’art. 1743 c.c. (rubricato “Diritto di esclusiva”), “Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”.
Il diritto di esclusiva, previsto dall’art. 1743 citato, quindi, costituisce un elemento naturale e non essenziale del contratto di agenzia, con la conseguenza che esso può essere validamente oggetto di deroga per concorde volontà delle parti (v. pronunce della Corte di Cassazione n. 6093 del 30 maggio 1991; n. 2634 del 19 marzo 1994).
Ove il diritto di esclusiva non venga esplicitamente o tacitamente, per facta concludentia, derogato dalle parti, quindi, l’agente nell’ambito della zona di esclusiva non può accettare incarichi per promuovere affari di imprese concorrenti con quella del preponente.
Orbene, come ha già affermato la Corte di Cassazione – con principio condiviso dal giudicante – l’identità di ramo di attività, cui si riferisce la norma nel vietare all’agente la trattazione di affari per conto di più imprenditori in concorrenza tra loro, non può essere definita come identità assoluta di beni prodotti o commercializzati, come se bastasse ad escluderla una qualsiasi differente caratteristica dei prodotti dell’una impresa rispetto a quelli dell’altra. Occorre, invece, aver riguardo ai soggetti, i quali, in un determinato contesto temporale e locale, ma tenendo presente la prevedibile evoluzione dei bisogni, su cui incide quella della offerta, possono o potranno rivolgersi all’una impresa piuttosto che all’altra, sicché queste debbano considerarsi tra di loro concorrenti, con la conseguenza che l’una può ricevere danno dall’ingresso e dall’espansione dell’altra sul mercato, cui entrambe si rivolgono, o prevedibilmente si rivolgeranno (Cass. civ., sez. lavoro, 13/12/1999, n. 13981; Cass., 2 luglio 1987 n. 5776; si veda anche Cass., 26 giugno 1972, n. 2185; Cass., 27 giugno 1975, n. 2517; Cass., 26 aprile 1978, n. 1940).
La concorrenza, pertanto, si configura non solo quando vi è assoluta identità dei prodotti (condizione sufficiente, ma non necessaria), ma anche quando, ferma restando l’appartenenza dei prodotti al medesimo genus, l’attività dell’agente sia rivolta a quei soggetti che, in un certo ambito territoriale e temporale, anche in relazione all’evoluzione delle richieste e delle offerte del mercato, potrebbero optare per l’acquisto di prodotti dell’una o dell’altra ditta; sicché quella il cui agente opera per altri nella stessa cerchia di clientela subisce da ciò un pregiudizio connesso con l’espansione e l’acquisto di immagine del terzo, attesa la possibile captazione di clientela, con riflessi di tale sviamento anche sulle future prevedibili strategie commerciali.
Ciò premesso, dunque, deve ritenersi che i prodotti Sigillite SG Poli 150 da 160 ml. e Hufix Hx 400 da ml. 150 1/12 £. 28.900 sono concorrenti tra loro.
In particolare, la XXXXww commercializza il sistema di ancoraggio chimico a iniezione composto da cartucce a base di resina poliestere denominate HX 400 in tre distinti formati (HX 400 – 150 ml; HX 400 – 230 ml; HX 400 – 380 ml); tale sistema a iniezione consente di effettuare fissaggi di barre filettate, ferri di armature, staffe, ganci, ecc… su qualsiasi tipo di supporto (calcestruzzo, pietre, mattone pieno e mattone forato).
Lo stesso identico prodotto, con formulazione a base di resina poliestere e in tre formati, è presente nella gamma ZZZZ con le tre seguenti denominazioni: Sigillite s.g. 150 poli, Sigillite s.g. 235 poli; Sigillite s.g. 380 poli (cfr. dichiarazione del Direttore Commerciale della società XXXXww, datata 14.03.2000, allegata dalla società e non contestata).
Tuttavia, in difetto di prova del tempo in cui l’agente avrebbe venduto il prodotto della ZZZZ ad un cliente della XXXXww, non può ritenersi provata la violazione dell’art. 9 del contratto.
Né, invero, può ritenersi che il calo di fatturato allegato dalla società sia derivato dall’ipotetica assunzione dell’agente di altri mandati per case concorrenti alla XXXXww: in difetto di prova del nesso di causalità, infatti, il calo del fatturato a decorrere dal mese di dicembre 1998 non può assurgere ad elemento presuntivo di una condotta dell’agente idonea a determinare la lesione del vincolo fiduciario.
Consegue che il recesso per giusta causa della società in data 10.09.1999 è illegittimo, con impossibilità di conversione del recesso del 10.07.1999 (effettuato con preavviso di 4 mesi) in recesso per giusta causa.
DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PER RECESSO OPERATO PER GIUSTA CAUSA.
La società, ritenendo legittimo il recesso per giusta causa operato nel mese di settembre 1999, ha domandato il risarcimento dei danni quantificati nell’indennità di preavviso, pari a £. 14.220.000 ovvero a 4/12 delle provvigioni maturate nel corso dell’anno solare antecedente al recesso, secondo quanto previsto dall’AEC di settore (42.659.980 : 12 x 4).
Avendo accertato l’illegittimità del recesso per giusta causa e non essendovi prova di alcun danno della società subito per il calo di fatturato (la prova del lucro cessante subito dalla preponente deve essere specificamente fornita, in quanto un conto è il raggiungimento della prova del calo delle vendite operate dall’agente, altro conto è la prova delle conseguenze concrete di tale decremento, in assenza della quale deve ritenersi insussistente un danno effettivo; cfr. Trib. Modena, sez. I, 17/12/2004) e del nesso di causalità con la condotta dell’agente, la domanda de qua va rigettata.
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DOMANDA DI PAGAMENTO DI SOMME IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PER CONGUAGLIO.
Nel contratto di agenzia è stata espressamente pattuita l’erogazione di acconti provvisionali mensili che la società si riservava di conguagliare alla fine di ciascun anno solare o al termine del rapporto.
Orbene, come risulta dagli estratti conto periodici inviati all’agente e dalle fatture emesse da quest’ultimo (non contestate), l’agente ha maturato le seguenti provvigioni: £. 21.760.400 nell’anno 1997, £. 42.659.980 nell’anno 1998, £. 14.540.610 nell’anno 1999, per un totale di £. 78.960.990.
L’agente, inoltre, ha ricevuto i seguenti acconti: £. 28.175.318 nell’anno 1997, £. 66.741.980 nell’anno 1998, £. 18.136.610 nell’anno 1999, per un totale di £. 113.053.908.
Sul punto, la società XXXXww ha richiesto la differenza pari a £. 34.092.918; l’agente, invece, ha eccepito (trattasi dell’unica contestazione formulata su tale voce) che la società ha considerato quale acconto anche l’importo di £. 14.825.498 che, diversamente, spetterebbe all’agente come premio per il superamento nell’anno 1998 dei risultati indicati dalla società.
Orbene, va preliminarmente specificato che in base al contratto del 23.04.1999, punto 10, è attribuita facoltà alla società, all’inizio di ciascun anno solare, di accordare un trattamento aggiuntivo e separato da quello provvisionale e costituito da premi vincolati al raggiungimento di obiettivi di fatturato andati a buon fine e indicati nella tabella consegnata all’agente; che i premi eventualmente accordati non costituiscono parte integrante del trattamento provvigionale; che viene corrisposto all’agente un acconto mensile sulle provvigioni, il cui ammontare è comunicato all’inizio di ciascun anno solare mediante tabella, con diritto della società di richiedere il conguaglio delle somme erogate in eccesso rispetto alle provvigioni effettivamente maturate al termine di ciascun anno solare ovvero alla cessazione del contratto mediante compensazione con gli importi relativi ai residui provvisionali. Dallo stesso contratto individuale, dunque, si comprende che l’importo delle provvigioni è separato da quello dei premi.
Non risultando, dal prospetto contabile allegato dalla società, computato l’importo del premio annuo 1998 (che è pari a £. 14.825.488) nella voce relativa alle provvigioni maturate né in quella relativa alle provvigioni pagate quali acconti (tali unici dati sono stati presi in considerazione dalla società per la determinazione delle somme a conguaglio), né avendo specificato il resistente le modalità con le quali l’importo del premio relativo all’anno 1998 è stato computato dalla società, l’eccezione dell’agente è infondata; consegue la declaratoria del diritto della società al pagamento, a cura dell’agente resistente, della somma di £. 34.092.918, pari ad € 17.607,52, con condanna dell’agente al relativo pagamento.
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DOMANDA DI PAGAMENTO DI SOMME IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PER INCASSI TRATTENUTI.
La società ha dichiarato che l’agente ha incassato e non versato l’incasso di £. 2.232.000 dal cliente WWW Meridionale, nonché l’assegno di giro di £. 4.632.000 che avrebbe dovuto essere sostituito da un assegno diretto del cliente FFFF 2; ha, pertanto, domandato la condanna dell’agente al pagamento dell’importo complessivo di £. 6.864.000.
Sul punto, l’agente non ha contestato nulla; pertanto, deve ritenersi che l’incasso della complessiva somma di £. 6.864.000 a cura dell’agente non sia stato versato alla società; consegue la declaratoria del diritto della società al pagamento, a cura dell’agente resistente, della somma di £. 6.864.000, pari ad € 3.544,96, con condanna dell’agente al relativo pagamento.
Consegue che alla società ricorrente spetta la somma complessiva di € 21.152,48 (17.607,52 + 3.544,96), oltre interessi legali a decorrere dalla data di cessazione del rapporto (per come richiesto) al saldo, con conseguente condanna dell’agente al pagamento di tali importi.
Per completezza, va evidenziato che, in riferimento alla decorrenza degli interessi, lo stesso contratto individuale del 23.04.1999 (l’ultimo stipulato) prevede in favore della società preponente il diritto di richiedere all’agente il conguaglio delle somme erogate in eccesso rispetto alle provvigioni effettivamente maturate al termine di ciascun anno solare ovvero alla cessazione del contratto, mediante compensazione con gli importi relativi ai residui provvisionali ed alle indennità che saranno dovute.
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DOMANDA RICONVENZIONALE DI COMPENSO PER L’ATTIVITA’ DI ESAZIONE E MANEGGIO DENARO.
L’agente ha dichiarato di avere svolto continuativamente per incarico e per conto della casa mandante, a sua esclusiva cura e spese, un’attività di esazione dei crediti, incassando £. 425.263.539; ha, quindi, domandato il pagamento di un compenso da determinarsi, anche ex art. 2041 c.c., in via equitativa suggerendo al giudicante la applicazione della percentuale del 5%, per un ammontare complessivo di £. 21.263.177.
Orbene, per come dedotto dalla società che ha contestato la debenza di tale somma, deve rilevarsi che dal contratto sottoscritto dalle parti il 23.04.1999, al punto 6, è espressamente previsto che l’agente “non è autorizzato a riscuotere crediti senza previa nostra autorizzazione. L’occasionale ed autorizzata riscossione di crediti anche a termini di quanto previsto dall’art. 3 c. quinto A.E.C. applicabile non darà diritto ad alcuna provvigione separata o indennità, restando comunque l’eventuale provvigione d’incasso ricompresa nel trattamento provvisionale di cui al punto 10”.
L’art. 3 AEC richiamato (e, dunque, applicabile al caso di specie), allegato dalla società e non contestato, stabilisce che la provvigione separata dovrà essere prevista solo in caso di continuatività dell’incarico e di attività ulteriore e diversa rispetto a quella di mero recupero degli insoluti.
Quindi, posto che lo svolgimento da parte dell’agente di attività di incasso per conto della preponente dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia (cfr. art. 1744 c.c.), ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, va escluso il diritto ad un compenso per la suddetta attività quando manchi una pattuizione negoziale per l’attribuzione di un incarico di riscossione, atteso che tale compenso va riconosciuto solo quando sussista un obbligo particolare ed ulteriore dell’agente e non un’attività meramente facoltativa di riscossione che il medesimo può svolgere nel proprio interesse.
Ora, non solo non è provato lo svolgimento da parte dell’agente di tale attività con espressa autorizzazione scritta della preponente né l’esistenza di un incarico continuativo (nemmeno dedotto nei capitoli testimoniali) nè che l’attività abbia riguardato tutti i crediti e non solo quelli insoluti e nemmeno la sopravvenienza di un accordo con cui le parti abbiano inteso modificare il contratto originario e contemplare l’incarico di riscossione, inizialmente non previsto, per tutti gli incassi, ma deve anche evidenziarsi che la clausola contrattuale non prevede affatto il diritto al compenso per l’attività di incasso, essendosene tenuto conto nella determinazione della provvigione: in difetto di prova ed in difetto di contestazione da parte dell’agente sulla inapplicabilità della clausola del contratto individuale, deve essere, pertanto, escluso il diritto dell’agente alla somma in esame.
Anche la subordinata per il preteso arricchimento indebito della preponente ai sensi dell’art. 2041 c.c. non può essere accolta. Manca, infatti, sia la prova dell’arricchimento ovvero del risparmio di una spesa necessaria per la preponente sia la prova del danno ricevuto e, dunque, del pregiudizio concreto e specifico (nemmeno allegato) per effetto dell’attività di riscossione che si assume essere stata svolta. Anzi, va di contro rilevato proprio l’interesse positivo dell’agente alla riscossione per il perfezionamento dell’importante presupposto del buon esito dell’affare, necessario per la maturazione del diritto alle provvigioni. Inoltre, va sottolineato che l’azione in esame non può esercitarsi quando l’eventuale squilibrio a favore di una parte ed in pregiudizio dell’altra sia giustificato dal consenso della parte che assume essere stata danneggiata, in quanto la prestazione volontaria esclude l’arricchimento, quale che siano le conseguenze, vantaggiose o svantaggiose, della libera e concorde determinazione della volontà negoziale (cfr. Cass. 10251/96).
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DOMANDA RICONVENZIONALE DI PAGAMENTO DELLE INDENNITA’ RELATIVE ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO.
L’agente ha reclamato il pagamento delle somme conseguenti alla cessazione del rapporto per impossibilità di rilevare alcuna giusta causa; la società sul punto ha, in caso di mancato accoglimento della domanda relativa alla legittimità del recesso per giusta causa, eccepito che non possono essere cumulati gli importi a titolo di indennità di clientela e di indennità ex art. 1751 c.c.
Atteso l’accertamento della insussistenza di giusta causa, vanno esaminate nel merito le domande dell’agente di pagamento dell’indennità di clientela e quella prevista ex art. 1751 c.c.
E’ noto che l’art. 1751 c.c., come novellato dall’art. 4 d.l. 10.09.91 n. 303 a seguito della direttiva comunitaria n. 653/86, stabilisce che “all’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”. Il terzo comma dell’articolo citato recita, poi, che “l’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”. Il sesto comma, infine, individua l’inderogabilità delle disposizioni precedenti a svantaggio dell’agente.
In considerazione della formulazione generica dell’art. 1751, che individua una misura massima dell’indennità e non pone alcun criterio per la determinazione dell’ammontare dovuto, se non un tetto Mx (mentre la stessa equità è posta dalla norma non come criterio per l’individuazione dell’ammontare dell’indennità ma come condizione della sua spettanza), gli AEC settoriali del 1992 hanno sottoscritto appositi verbali “ponte” con i quali venivano fissate le misure non meglio precisate nel codice civile.
Essi hanno, pertanto, da un lato, formalmente abolito la precedente normativa contrattuale relativa ai due distinti istituti FIRR e indennità di clientela e, dall’altro, contemporaneamente e sostanzialmente reintrodotta ex novo in un unico nuovo istituto inerente alle indennità di cessazione del rapporto, come attuativo degli obblighi di cui al nuovo articolo 1751.
Orbene, ai fini della determinazione dell’indennità di scioglimento del contratto di agenzia di cui all’art. 1751 c.c., è legittimo l’accordo delle parti, volto a derogare alla disciplina legale, tutte le volte in cui il trattamento economico pattiziamente stabilito non comporti una modifica in pejus delle disposizioni legali.
Il raffronto tra la regolamentazione legale e quella pattizia deve essere effettuato in astratto e avendo riguardo alla complessiva disciplina, con la conseguenza che possono essere considerate lecite, in quanto migliorative rispetto alla previsione di legge, le disposizioni degli accordi collettivi. Queste ultime, infatti, estendono le condizioni di fruizione dell’indennità e facilitano sul piano probatorio l’agente, il quale non dovrà necessariamente dimostrare la sussistenza di nuovi clienti ovvero dello sviluppo degli affari con i clienti esistenti e la ricezione da parte del preponente di sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti (cfr. Tribunale Torino 17.05.99, Tribunale Como 12.06.99, Tribunale Milano 10.10.98, Pretura Milano 24.07.97, Tribunale Viterbo 24.11.97, Tribunale Torino 19.12.97).
Infatti, in tema di determinazione dell’indennità dovuta all’agente commerciale alla cessazione del rapporto, l’art. 1751, comma sesto, cod. civ., come sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, attuativo della Direttiva comunitaria n. 86/653, vieta alle parti del contratto di agenzia di derogare a detrimento dell’agente ai criteri di determinazione ivi stabiliti; non trattandosi, peraltro, di una inderogabilità assoluta ed essendo consentita alle parti la deroga non pregiudizievole per l’agente, deve ritenersi ugualmente consentita alla contrattazione collettiva una modificazione pattizia di quei criteri, considerato l’ampio spazio che alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria riserva l’ordinamento italiano. In ogni caso, la valutazione se la regolamentazione pattizia sia o meno pregiudizievole per l’agente, rispetto a quella legale, con la conseguenza, nella prima ipotesi, della nullità della clausola, deve essere operata “ex ante”, non potendosi ne’ sul piano obiettivo ne’ su quello dell’affidamento delle parti, specie in un rapporto di durata, giudicare della validità delle clausole del negozio costitutivo, che tale rapporto sono destinate a regolare nel suo ulteriore svolgimento, alla luce del risultato economico che al momento della sua cessazione le parti conseguirebbero a seconda che si applichi il regime convenzionale o quello legale (Cass. 6162/2004; 2383/2004; 15726/2003).
Nel caso concreto, quindi, premesso che il rapporto risulta regolato dall’accordo economico collettivo (richiamato espressamente nel contratto di agenzia individuale), il c.d. accordo-ponte del 27 novembre 1992, successivo alla modifica dell’art. 1751 c.c. operata dal d. lgs. 10 settembre 1991, n. 303, al dichiarato scopo di dare piena ed esaustiva attuazione al nuovo art. 1751 del codice civile, non risulta contrastante con la disposizione ora citata dal momento che questa non contiene alcun preciso criterio di calcolo se non l’indicazione del limite Mx dell’indennità (indennità annua corrispondente alla media annuale delle retribuzioni degli ultimi cinque anni o del numero inferiore di anni di durata del contratto), mentre l’accordo indica una indennità rapportata a una percentuale dell’ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate nel corso del rapporto.
Siffatta determinazione, dunque, non può ritenersi contrastante con quanto stabilito dall’art. 1751 novellato c.c. che pur contiene una disposizione di inderogabilità a svantaggio dell’agente: la clausola pattizia sarebbe stata svantaggiosa solo nel caso che l’indennità fosse da determinare in ogni caso nel Mx stabilito dal codice, ma siffatta determinazione per qualsiasi rapporto sarebbe stata contraria al requisito dell'”equità”, pure richiesto (secondo la modifica apportata al testo dell’art. 1751 c. civ. dal decreto leg. n. 65 del 1999).
Per contro, la disciplina dell’accordo ponte è da considerarsi migliorativa in quanto non richiede, come condizioni imprescindibili, unitamente al requisito della “equità”, l’acquisizione di nuovi clienti e lo sviluppo di nuovi affari. Inoltre, in caso di recesso da parte della preponente, gli accordi ponte prevedono anche l’indennità di clientela (non soggetta alle condizioni previste dall’art. 1751 c. civ.). Vanno, poi, aggiunti i vantaggi della conoscibilità e della certezza del credito assicurati dall’accordo ponte, a fronte della determinazione soggettiva affidata al giudice dalla norma codicistica, sicché si sarebbe altresì imposto comunque il ricorso all’autorità giudiziaria per la determinazione del diritto.
Alla luce di tali considerazioni, i calcoli operati dall’agente risultano corretti nella indicazione degli importi relativi alle provvigioni (tali importi, infatti, coincidono con quelli indicati dalla stessa preponente); in difetto di contestazione della società sulle percentuali indicate, deve pertanto ritenersi corretto il computo, tenendo presente tuttavia che, per il rigetto della domanda dell’agente sul pagamento della somma a titolo di indennità per gli incassi, non potrà essere preso in considerazione il relativo calcolo. Deve, dunque, dichiararsi il diritto dell’agente al pagamento della somma di € 2.001,15 a titolo di indennità di clientela e di € 1.317,74 per il cessato rapporto, per complessivi € 3.318,89.
Deve essere, poi, rigettata la domanda relativa al pagamento dell’ulteriore somma a titolo di indennità ex art. 1751 c.c., sia perché non cumulabile con le indennità previste in precedenza sia per assenza di prova a cura dell’agente circa la sussistenza delle condizioni di applicabilità (nemmeno dedotte nei capitoli di prova).
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DOMANDA RICONVENZIONALE RELATIVA AL SALDO PREMIO 1998.
L’agente ha domandato il pagamento della somma di £. 5.016.000 relativo alla presunta perdita subita per la vendita alla srl SSSS. Quale prova ha articolato apposito capitolo testimoniale: “vero esser che … c) l’ammontare del premio” – relativo all’anno 1998 – “è di gran lunga maggiore perché la Società ne ha detratto ingiustificatamente l’importo di £. 5.016.000 relativo alla presunta perdita subita per la vendita alla srl SSSS”. Orbene, tale capitolo è generico e, dunque, inammissibile, non essendo dedotto alcunché in ordine ai fatti che si intendono provare: vi è il riferimento ad una “presunta” perdita che non è dato comprendere; non è chiaro, inoltre, in cosa la perdita consista né perché essa è stata determinata; di qui la mancata ammissione della prova per testi sul seguente capo.
Per completezza, va rilevato che, ai sensi dell’art. 232 c.p.c., se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio.
In particolare, la mancata risposta all’interrogatorio rappresenta un fatto, qualificato, riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo, cui il giudice “può” riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova (Cass. civ., 13/11/1997, n. 11233).
Il legislatore ha, pertanto, inteso categoricamente escludere efficacia automatica di prova piena – equiparabile alla confessione – ad un comportamento processuale, che (a prescindere dalla allegazione o meno di una giustificazione) può essere dettato da ragioni diverse, dalla consapevolezza della verità dei fatti oggetto dell’interrogatorio o dalla intenzione di riconoscerne tacitamente la verità. In sostanza, il verbo “può” che regge la proposizione “ritenere ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio” è stato adoperato con riferimento al potere di apprezzamento del comportamento, nel senso che il giudice non ha l’obbligo (come per la confessione), ma soltanto la facoltà di considerare il comportamento stesso “prova piena” dei fatti dedotti e, quindi, vincolante ai fini della decisione.
D’altro canto, l’inciso “valutato ogni altro mezzo di prova”, che nel testo precede la proposizione in esame, deve essere interpretato nel senso di un collegamento necessario tra la valutazione stessa e l’apprezzamento positivo o negativo sulla efficacia della mancata (o rifiutata) risposta all’interrogatorio.
Se, infatti, la valutazione non avesse tale specifica funzione strumentale, non avrebbe avuto senso farne menzione nella norma, posto che l’obbligo del giudice di valutare le prove e di apprezzarne liberamente (ma congruamente e logicamente) il risultato ai fini della decisione, è espressamente previsto dal primo comma dell’art. 116 c.p.c., norma di carattere generale.
In particolare, la valutazione ha la finalità di qualificare il comportamento della parte, ponendone in rilievo il significato di tacita ammissione dei fatti dedotti con l’interrogatorio – qualora gli elementi esaminati, seppure di carattere indiziario, siano favorevoli alla parte che ha richiesto l’interrogatorio – ovvero di escludere qualsiasi rilevanza dello stesso, qualora gli elementi si rivelino inconsistenti o addirittura sfavorevoli (Cass. civ., 30/07/1988, n.4796).
L’ulteriore elemento probatorio, naturalmente, non deve essere ex se suscettivo di fornire piena prova (poiché in tal caso, risultando assolto l’onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all’interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudizio sui fatti dedotti nell’interrogatorio (Cass. civ., 29/04/1993, n.5089).
L’inciso “valutato ogni elemento di prova” comporta, dunque, un collegamento necessario tra la mancata risposta all’interrogatorio ed altri elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 30 luglio 1988 n. 4796, 17 maggio 1985 n. 3053).
Alla luce delle precedenti considerazioni, nonostante il legale rappresentante della società non sia comparso, avendo delegato un procuratore speciale a rendere il formale interrogatorio (è noto che l’interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale, atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all’art. 231 c.p.c.; Cass. civ., Sez.lav., 23/12/1998, n. 12843) la mancata presentazione a rendere il formale interrogatorio, in assenza di altri elementi, non consente di ritenere ammessi i fatti.
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DOMANDA RICONVENZIONALE DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO.
L’agente ha domandato il pagamento del risarcimento del danno per mancato rispetto a cura della preponente della scadenza del contratto a tempo determinato (22.04.2000) prevista nel contratto stipulato nel 1999.
Assorbente per la disamina di tale domanda (anche sulla eccezione della società sulla natura a tempo indeterminato del rapporto di agenzia) è il rilievo che, una volta accertata la illegittimità del recesso per giusta causa operato nel mese di settembre 1999, permane il recesso del 30.07.1999 (operato dalla società con preavviso di 4 mesi per il mancato raggiungimento di soddisfacenti obiettivi) contro il quale non è stata prospettata alcuna censura dall’agente: in difetto di doglianze in merito al recesso del luglio (non oggetto di causa), pertanto, non può essere accolta la domanda dell’agente di risarcimento del danno subito (nemmeno dedotto in termini specifici) per la anticipata risoluzione del rapporto.
Inoltre, solo per completezza, va evidenziato che, nonostante la concessione di note, l’agente non ha dedotto il danno subito per la eccepita anticipata risoluzione del rapporto né risultano dedotti elementi quali, ad esempio, le spese sostenute dall’agente, la natura dell’attività, il prevedibile mancato guadagno nel periodo residuo, anche ai fini di una valutazione equitativa.
Quest’ultima, infatti, integra non un giudizio di equità, ma un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale; non riguarda la prova dell’esistenza del pregiudizio patrimoniale, il cui onere permane a carico della parte interessata, ma solo l’entità del pregiudizio stesso, in considerazione dell’impossibilità – o, quanto meno, della grande difficoltà – di dimostrare la misura del danno (Cass. civ., Sez.II, 27/12/1994, n. 11202; Cass. civ., 04/09/1985, n. 4609).
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Sulla base dei rispettivi crediti e debiti che hanno origine da un unico rapporto nel quale le obbligazioni sono legate da un vincolo di corrispettività che ne esclude l’autonomia, occorre procedere ad un semplice accertamento delle reciproche partite di dare e avere, sussistendo la cosiddetta compensazione impropria (cfr. Cass. 10447/1991; 16561/2002): alla luce delle rispettive partite creditorie e debitorie residua, pertanto, in favore della società una differenza a credito di € 17.833,59 (21.152,48 – 3.318,89), oltre interessi legali dalla cessazione del rapporto al saldo, con condanna dell’agente al pagamento di tali importi.
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Per la soccombenza parziale, sussistono giusti motivi per ritenere interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Nola, 20.07.2006
Il Giudice del Lavoro
(Dr.ssa Monica Galante)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando sulla domanda formulata da XXXXWW UUUU S.P.A., in persona del legale rappresentante Vxx XXXXww, contro DE TIZIO RX, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
– in accoglimento parziale della domanda della società ricorrente e della domanda riconvenzionale del resistente, valutate le contrapposte posizioni creditorie e debitorie, dichiara il diritto della società al pagamento della somma di € 17.833,59, oltre interessi legali dalla cessazione del rapporto al saldo;
– condanna il resistente al pagamento, in favore della società, degli importi indicati nel capo precedente;
– compensa le spese di lite tra le parti.
Nola, 20.07.2006
Il Giudice del lavoro
Dr.ssa Monica Galante
Sentenza pubblicata da: www.iussit.eu
Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info