La Cassazione, nella sentenza del 13 marzo 2008 n. 6742, ribadisce che la revoca del licenziamento non richiede la forma scritta, che va osservata per la intimazione del licenziamento,
in considerazione del principio in base al quale “i negozi risolutori degli effetti di atti richiedenti – come il licenziamento – la forma scritta non sono assoggettati ad identici requisiti formali in ragione dell’autonomia negoziale, di cui la libertà di forma costituisce, in mancanza di diversa prescrizione legale, significativa espressione” (cfr. Cass. 5 agosto 2004 n. 15129), e può anche intervenire, come ha avuto occasione di affermare la giurisprudenza, per fatti concludenti, dai quali possa desumersi l’intento del datore di lavoro di porre nel nulla il licenziamento intimato e di eliminarne gli effetti.
Emiliana Matrone