Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 22 gennaio – 14 marzo 2008, n. 7004
Presidente De Luca – Relatore De Renzis Pm Matera – conforme – Ricorrente Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia
Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato il 28.03.2003, Pietro A. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Edil S. S.r.l., proponeva opposizione contro l’ordinanza n. 1/03 del 18.02.2003, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia aveva intimato il pagamento di € 423.134,00 per sanzione amministrativa comminata per violazioni relative all’assunzione di alcuni lavoratori (omessa comunicazione alla competente Sezione Circoscrizionale per l’impiego; omessa consegna della dichiarazione contenente i dati della registrazione sul libro matricola) ed altre infrazioni (assunzione di lavoratori senza libretto di lavoro; omessa consegna prospetti paga). L’opponente deduceva, in via preliminare, nullità della notifica del verbale di accertamento ex art. 14 della legge n. 689 del 1981, per essere stata effettuata in unico esemplare per entrambi i soggetti (persona fisica e società) e per entrambi per violazione delle disposizioni del codice di rito, rappresentando i medesimi vizi per la notifica dell’ordinanza- ingiunzione; contestava, nel merito, la sussistenza dei presupposti legittimanti l’irrogazione della sanzione.
Si costituiva la Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell’opposizione.
All’esito il Tribunale di Brescia con sentenza n. 636 del 2004 accoglieva l’opposizione e per l’effetto, dichiarata la nullità dell’ordinanza- ingiunzione, la annullava.
Il Tribunale rilevava che dalla lettura del processo verbale e dalla sua relata si desumeva che la volontà dell’Amministrazione fosse quella di notificare il processo verbale all’A. quale soggetto direttamente responsabile della violazione contestata e non già alla Edil S. S.p.A, obbligata civilmente in solido ex art. 6 della legge n. 689 del 1981, sicché la dicitura, contenuta nella busta di spedizione, riferita letteralmente all'”Edil S. ” ed il luogo ove la stessa veniva recapitata (sede di Rudiano) davano ragione della nullità della notificazione sul presupposto che, dovendo l’atto ritenersi diretto all’A. in proprio, la notifica non era stata effettuata presso il suo domicilio. Il Tribunale aggiungeva che in ogni caso la notifica sarebbe stata inesistente, ove (nell’intenzione dell’Amministrazione) l’atto fosse stato destinato alla società Edil S. , poiché né il processo verbale né la relata né il plico apparivano obiettivamente destinati alla società, il che rendeva incerto il destinatario. Il Tribunale prendeva in considerazione soltanto l’anzidetta notificazione, mentre riteneva non andata a buon fine la notificazione destinata ad “A. Pietro c/o Edil S. Via … omissis … i (BS)”,risultando sul plico sbarrata quest’ultima dizione. La Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia ricorre con unico articolato motivo. L’A. non si è costituito. VMotivi della decisione 1. Con l’unico motivo la ricorrente Direzione Provinciale del Lavoro deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, degli artt. 139 e 160 c.p.c., nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). La ricorrente rileva come il giudice di primo grado abbia errato, a fronte del chiaro tenore letterale della relata del processo verbale, il quale fa espresso riferimento alla qualità dell’A. come amministratore unico della società, nel ritenere che il destinatario dovesse essere individuato nella sua persona in proprio.
La stessa ricorrente lamenta, in secondo luogo, come il medesimo giudice abbia escluso dalla sua indagine la prima delle notificazioni sul presupposto che la relativa dizione (A. Pietro c/o Edil S. Via … omissis … -Brescia-) risultasse sbarrata, senza considerare che tale dizione era stata sbarrata dall’ufficio postale all’atto della restituzione del plico non recapitato né ritirato dal suo deposito in giacenza e perciò reso al mittente con avviso di compiuta giacenza. Nella situazione così delineata, ad avviso della ricorrente, la notifica era stata erroneamente dichiarata nulla, come pure errata era la statuizione di inesistenza della notificazione nei confronti della società Edil S. , effettuata nella sua sede allora corrente in Rubiano a mani di soggetto qualificatosi come “incaricato addetto”. Le censure esposte sono fondate e meritano di essere condivise in base alle considerazioni che seguono.
L’impugnata sentenza, sull’erroneo presupposto che il processo verbale non fosse destinato all’A. quale amministratore unico della società, ma come persona fisica, e nel plico fossero state indicate unicamente la denominazione e la sede della società, ha ritenuto non rilevante tale notificazione, indirizzata pur sempre all’autore dell’illecito, nell’anzidetta qualità, presso la sede della società, ed identificante il titolo di responsabilità; e ciò anche se l’avviso di ricevimento del plico, come già detto, risultava pervenuto alla sede sociale e sottoscritto da soggetto qualificatosi come incaricato addetto.
In ogni caso la stessa sentenza non ha fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale la nullità della notifica dell’ordinanza- ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative (ivi compresa quella riguardante il suo essere indirizzata solo contro la persona fisica e non anche contro la medesima quale legale rappresentante della società opponente) è sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione da parte del legale rappresentante della società di una tempestiva e rituale opposizione a norma dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981. Al riguardo è stato fatto riferimento all’art. 18 della stessa legge, il quale dispone che la notificazione è eseguita nelle forme richieste dall’art. 14 (tale norma al quarto comma richiama le modalità previste dal codice di procedura civile) e rende pertanto applicabile l’art. 160 del codice, che fa salva l’applicazione dell’art. 156 sulla rilevanza della nullità (Cass. n. 18055 dell’8 settembre 2004; Cass. n. 2099 del 1996).
2. In conclusione il ricorso merita di essere accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione, che procederà al riesame della causa sulla base dei rilievi in precedenza esposti e del principio di diritto richiamato. Lo stesso giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 385- 3° comma- c.p.c.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Brescia in diversa composizione