Con la sentenza n. 102 del 2008 (depositata il 15 aprile 2008) è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale:
a) dell’imposta regionale sulle plusvalenze delle seconde case ad uso turistico, prevista dall’art. 2 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006 , sia nel testo previgente che in quello attualmente in vigore;
b) dell’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico, prevista dall’art. 3 della medesima legge regionale, sia nel testo previgente che in quello attualmente in vigore.
Con la medesima sentenza, sono state dichiarate non fondate le questioni di illegittimità costituzionale riguardanti:
a) l’imposta di soggiorno prevista dall’art. 5 della legge reg. n. 2 del 2007;
b) l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, prevista dall’art. 4 della suddetta legge regionale, sia nel testo previgente che in quello attualmente in vigore. Per quest’ultima imposta, la pronuncia di non fondatezza non riguarda né le ipotesi di scalo effettuato da unità da diporto esercite a fini di lucro né le ipotesi di scalo effettuato da aeromobili che svolgono operazioni di “aviazione generale di affari” (cioè, operazioni di trasporto di persone compiute senza remunerazione per motivi attinenti all’attività di impresa)
Con riferimento a dette due ipotesi, la Corte costituzionale, con la coeva ordinanza n. 103 del 2008, ha sospeso il giudizio ed ha chiesto alla Corte di giustizia CE di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla compatibilità dell’imposta con le norme del Trattato CE.
È la prima volta che la Corte costituzionale effettua il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE. A tale specifico riguardo, nell’ordinanza di rimessione si precisa che la Corte costituzionale, pur nella sua peculiare posizione di supremo organo di garanzia costituzionale nell’ordinamento interno, costituisce una giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 234, terzo paragrafo, del Trattato CE e, in particolare, una giurisdizione di unica istanza, in quanto contro le sue decisioni – per il disposto dell’ art. 137, terzo comma, Cost. – non è ammessa alcuna impugnazione.
Pertanto, posto che nei giudizi di costituzionalità proposti in via principale, a differenza di quelli in via incidentale, la Corte è l’unico giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia, essa è pure legittimata a proporre questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia CE, giacché, ove ciò non fosse possibile, risulterebbe leso il generale interesse alla uniforme applicazione del diritto comunitario, quale interpretato dalla Corte di giustizia CE.
(Fonte: Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione)