Il Consiglio di Stato, nella Decisione del 06/05/2008 n. 1995, stabilisce che, ai fini della applicabilità del particolare regime previsto per l’aspettativa per i dirigenti sindacali di cui agli artt. 56 e 57 del D.P.R. n. 411/1976, è necessario che l’organizzazione sindacale risponda a determinati requisiti, fissati sempre dalla stessa norma richiamata, collegati alla rappresentatività della stessa.
Emiliana Matrone