Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2008, il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 1° aprile 2008, n. 86, relativo all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del Codice delle assicurazioni private.
Emiliana Matrone
D.M. Sviluppo Economico 01/04/2008 n. 86
Ministero dello sviluppo economico
Decreto 01/04/2008, n.86
Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motori e natanti.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
c) «imprese»: le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonché le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia all’esercizio dei rami 10 (esclusa la responsabilità del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
d) «natante»: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica;
e) «Stato membro»: uno Stato membro dell’Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell’Unione europea;
f) «Stato terzo»: uno Stato che non è membro dell’Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
g) «Ufficio centrale italiano»: l’ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all’esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall’ordinamento comunitario e italiano;
h) «unità da diporto»: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice sulla nautica da diporto;
i) «veicolo»: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.
Capo II
Obbligo di assicurazione
Sezione I
Veicoli a motore e natanti soggetti all’obbligo di assicurazione
Art. 3.
Veicoli a motore
1. Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi di cui all’articolo 122 del Codice tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico;
b) sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
Art. 4.
Natanti
1. Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi di cui all’articolo 123 del Codice tutte le unità da diporto, i natanti ed i motori amovibili, cosi’ come rispettivamente previsti dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, posti in navigazione in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) sono considerati in navigazione anche i natanti ormeggiati in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate;
b) sono equiparate alle acque di uso pubblico, ancorchè di uso privato, tutte le acque aperte alla navigazione del pubblico.
3. Ai fini dell’individuazione dei natanti soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’articolo 123, comma 2, del Codice, la stazza lorda e la potenza del motore dei natanti sono quelle risultanti: a) per i natanti registrati in Italia, dai documenti di identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni; b) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore registrati all’estero, dai corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di registrazione.
4. Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di cui al comma 2, è preso in considerazione il dislocamento considerando sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, quello di 25 tonnellate di dislocamento.
Sezione II
Veicoli immatricolati in Stati esteri
Art. 5.
Presunzione di assolvimento dell’obbligo di assicurazione
1. In attuazione dell’articolo 125, comma 7, del codice, per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica italiana, della città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l’obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione è rilasciata da uno dei seguenti Stati esteri: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca e Isole Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord (e le isole de la Manica, Gibilterra, l’Isola di Man), Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna (Ceuta e Mililla), Svezia, Svizzera, Ungheria.
Art. 6.
Assicurazione «frontiera»
1. Per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato diverso da quelli indicati all’art. 5 ed in mancanza del certificato internazionale di assicurazione, l’obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi per la durata della permanenza in Italia si considera assolto mediante un contratto di assicurazione «frontiera», di durata non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi, stipulato con le imprese di cui all’articolo 130, comma 1, del Codice, aderenti all’Ufficio centrale italiano, del quale a tal fine si avvalgano.
Art. 7.
Inapplicabilità della presunzione di assolvimento dell’obbligo di assicurazione
1. I veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, muniti di targa di immatricolazione rilasciata da Stati diversi da quelli indicati all’articolo 5, sono soggetti al controllo alla frontiera dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 125, comma 3, lettera b), e comma 4 del Codice non si applicano ai veicoli, indicati nell’allegato 1 al presente regolamento, aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno degli Stati esteri previsti dall’articolo 5.
Sezione III
Natanti registrati in Stati esteri
Art. 8.
Natanti registrati in Stati esteri
1. Per i natanti registrati in Stati esteri e per i motori amovibili di cui all’articolo 123, comma 3, del Codice, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, che circolano temporaneamente nelle acque territoriali soggette alla sovranità della Repubblica italiana, l’obbligo di assicurazione della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi per la durata della permanenza in Italia si considera assolto:
a) con la stipula di un contratto di assicurazione con un’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, autorizzata ad esercitare l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti;
b) con la stipula di un contratto di assicurazione con un’impresa con sede legale in uno Stato membro, abilitata ad esercitare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti;
c) con la stipula di un contratto di assicurazione con un’impresa con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata ad esercitare in Italia in regime di stabilimento l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti;
d) con la stipula di un contratto di assicurazione con un’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica abilitata ad esercitare l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nello Stato estero di registrazione del natante;
e) con un contratto di assicurazione rilasciato da un’impresa con sede legale nello Stato di registrazione del natante, e ivi autorizzata all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti, che abbia stipulato con un’impresa di cui alle lettere a), b) o c) un’apposita convenzione che obblighi quest’ultima a provvedere, nei limiti e nelle forme stabilite dal decreto o, eventualmente, nei limiti dei maggiori massimali previsti dal contratto di assicurazione che rientra nella convenzione, alla liquidazione dei predetti danni e la legittimità a stare in giudizio per le domande dei danneggiati.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), l’impresa autorizzata o abilitata ad esercitare nel territorio della Repubblica trasmette all’ISVAP la convenzione, corredata del certificato di assicurazione predisposto ai sensi dell’articolo 9, per la preventiva approvazione.
Art. 9.
Certificato di assicurazione comprovante l’esistenza della copertura assicurativa
1. In esecuzione della convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera e), l’impresa di assicurazione autorizzata nello Stato di registrazione del natante rilascia all’assicurato un certificato di assicurazione attestante la valida ed efficace assicurazione di responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dalla navigazione del natante nelle acque territoriali soggette alla sovranità della Repubblica italiana.
2. Il certificato di assicurazione di cui al comma 1, rilasciato su carta intestata dell’impresa, riporta in lingua italiana:
a) gli estremi identificativi della convenzione stipulata e la data dell’approvazione da parte dell’ISVAP;
b) nome, cognome e domicilio dell’assicurato;
c) il numero di polizza;
d) gli estremi identificativi del natante ed in particolare la potenza del motore ed i dati di iscrizione o registrazione oppure il marchio e il numero del motore;
e) il massimale di garanzia coperto dal contratto;
f) la denominazione e la sede dell’impresa con la quale è stata stipulata la convenzione e gli obblighi dalla stessa assunti:
1) di provvedere a risarcire, nelle forme e fino ai massimali di legge, o, se superiori, fino ai limiti previsti dal contratto di assicurazione, i danni causati a terzi dalla navigazione del natante, come identificato nel certificato di assicurazione, nelle acque territoriali soggette alla sovranità della Repubblica italiana;
2) di stare in giudizio per le domande dei danneggiati relative al risarcimento dei danni predetti;
g) il periodo di validità del certificato;
h) la ragione sociale dell’impresa di assicurazione autorizzata nello Stato di registrazione del natante e la firma del rappresentante legale.
Art. 10.
Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
1. In caso di documentato trasferimento di proprietà del veicolo o del natante che comporti la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo o natante di proprietà dell’alienante, l’alienante richiede all’impresa di assicurazione la sostituzione del contratto per altro veicolo o natante di sua proprietà, del quale fornisce gli elementi identificativi.
2. L’impresa, ricevuta la richiesta di sostituzione, procede al ricalcolo del premio ed all’eventuale conguaglio. L’impresa, entro cinque giorni dal pagamento del conguaglio di premio, se dovuto, ovvero, ove non sia dovuto alcun conguaglio, dalla richiesta, rilascia il certificato di assicurazione e il contrassegno relativi al nuovo veicolo.
3. La garanzia è valida dalla data del rilascio del nuovo certificato e del nuovo contrassegno previo l’eventuale conguaglio del premio.
4. In caso di documentato trasferimento di proprietà del veicolo o del natante che comporti la risoluzione del contratto, l’impresa restituisce al contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’articolo 334 del Codice.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in caso di documentata demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo che comporti la risoluzione del contratto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° aprile 2008
Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Allegato 1
(Art. 7, comma 2)
Andorra:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Austria:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Belgio:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Bulgaria:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Cipro:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. b) I veicoli appartenenti alle forze militari e ad altro personale militare e civile soggetti a convenzioni internazionali.
Danimarca (e Isole Faroer):
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Estonia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Finlandia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Francia (e Principato di Monaco):
a) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Germania:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Grecia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli che appartengono alle organizzazioni inter-governative (targhe verdi portanti le lettere «CD» e «&greco;DS»seguite dal numero di immatricolazione).
c) I veicoli appartenenti alle forze armate e al personale civile e militare della NATO (targhe gialle portanti le lettera «EA» seguite dal numero di immatricolazione).
d) I veicoli appartenenti alle forze armate greche (Targhe portanti le lettere «ESigma»).
e) I veicoli appartenenti alle forze alleate in Grecia (Targhe portanti le lettere «AGF»).
f) I veicoli con targa prova (Targhe bianche portanti le lettere
«&greco;DOK» seguite da quattro cifre del numero di
immatricolazione).
Irlanda:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Islanda:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Lettonia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Liechtenstein:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Lituania:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Lussemburgo:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Malta:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Norvegia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi. Paesi Bassi.
I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi:
a) I veicoli privati dei militari olandesi e delle loro famiglie stazionanti in Germania.
b) I veicoli appartenenti ai militari tedeschi di stanza nei
Paesi Bassi.
c) I veicoli appartenenti a persone occupate presso il Quartiere generale delle Forze alleate in Europa.
d) I veicoli di servizio delle Forze armate della NATO.
Polonia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Portogallo:
a) Le macchine agricole e le attrezzature meccaniche motorizzate per le quali la legislazione portoghese non richiede targhe di immatricolazione.
b) I veicoli appartenenti a Stati esteri e alle organizzazioni internazionali di cui il Portogallo è membro (Targhe bianche – cifre rosse precedute dalle lettere «CD» o «FM»).
c) I veicoli appartenenti allo stato portoghese (Targhe nere – cifre bianche precedute dalle lettere «AM», «AP», «EP», «ME», «MG» o «MX», in base all’amministrazione di appartenenza).
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (e Isole della Manica, Gibilterra, Isola di Man):
a) I veicoli della NATO che sono soggetti alle disposizioni proprie della convenzione di Londra del 19 giugno 1951 e del protocollo di Parigi del 28 agosto 1952.
Repubblica ceca:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Repubblica slovacca:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Slovenia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Romania:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
Svezia:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Svizzera:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.
Ungheria:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con targa scaduta da oltre dodici mesi.