Il Consiglio di Stato, nella Decisione del 5 maggio 2008 n. 1978, in tema di elezioni comunali, ha evidenziato che non è possibile attribuire il voto nel caso in cui manchi il segno sul simbolo di lista e sia stato apposto il nome del candidato Sindaco nello spazio riservato al nome del candidato Consigliere.
Emiliana Matrone
Consiglio di Stato, sez. V, 5 maggio 2008, n. 1978
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorso in esame riguarda la proclamazione degli eletti a seguito delle elezioni per il Consiglio Comunale di Torino e per la carica di Sindaco della stessa Città svoltesi il 28 ed il 29 maggio 2006: a tale carica è stato eletto il candidato Sergio Chiamparino, collegato ad una serie di liste tra cui la lista n. 5 (L’ULIVO per Chiamparino) e la lista n. 27 (UDEUR Popolari), alle quali sono stati attribuiti, rispettivamente, voti n. 152.162 e n. 6.597.
Giuseppe Sbriglio, candidato nella lista n. 5, ha ottenuto n. 1254 voti di preferenza e si è collocato al 23° posto della stessa lista; Paolo Chiavarino, candidato nella lista n. 27, ha ottenuto n. 736 voti di preferenza e si è collocato al 1° posto della stessa lista: hanno ottenuto seggi solamente le liste collegate ai candidati sindaci n. 5 (Chiamparino) e n. 6 (Buttiglione); il primo raggruppamento di liste ha ottenuto 33 seggi, mentre il secondo ha ottenuto i restanti 17 seggi. Determinato il numero di seggi, spettanti a ciascun raggruppamento di liste collegate ad un candidato Sindaco, si è proceduto all’attribuzione, tra l’altro, dei seggi relativi al raggruppamento di liste collegato al candidato Sindaco Chiamparino, e, come si desume dal verbale dell’Ufficio Elettorale, l’ultimo quoziente utile per l’assegnazione del 33° seggio, spettante al detto raggruppamento, è stato di 6.615,739 punti, corrispondente al 23° quoziente della lista n. 5 “L’ULIVO per Chiamparino”: 152.162 – voti dell’ULIVO – diviso 23 = 6.615,739 ed esso, quindi, è stato assegnato a tale lista; e, poiché a quest’ultima sono stati assegnati complessivamente 23 seggi, il 33° seggio è stato assegnato al 23° candidato nella graduatoria delle preferenze della lista n. 5 e, cioè, al sig. Giuseppe Sbriglio.
Alla lista n. 27 “UDEUR Popolari” sono stati attribuiti n. 6597 voti e, quindi, il primo quoziente della lista si pone in 34° posizione nella graduatoria del raggruppamento collegato al Sindaco Chiamparino, “a soli 19 punti dall’ultimo quoziente utile per l’assegnazione del 33° seggio”, attribuito alla lista n. 5 (6.597 : 1 = 6.597; 6.615,739 – 6.597 = 18,739), per cui “se alla lista Udeur Popolari fossero stati riconosciuti 19 voti in più rispetto a quelli assegnati la stessa si sarebbe trovata in posizione utile per l’assegnazione del 33° seggio del raggruppamento Chiamparino (6.957 (rectius 6.597 + 19 = 6.616 : 1 = 6.616 > 6.615, 739) e tale seggio sarebbe stato attribuito al ricorrente Paolo Chiavarino in quanto candidato dell’Udeur Popolari con il maggior numero di preferenze personali”: di qui il gravame in esame, con il quale i ricorrenti chiedono l’annullamento e/o la riforma parziale, con le pronunce conseguenziali, della proclamazione degli eletti a consigliere comunale di Torino di cui al verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale per le elezioni del comune di Torino del 9.6.2006, nella parte, in epigrafe indicata, nonché l’accertamento e la dichiarazione del diritto, nonché l’adozione degli atti conseguenti, anch’essi in epigrafe menzionati.
2-Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto da Paolo Chiavarino avvero la proclamazione degli eletti.
3. L’appellante ripropone in sede di appello la sola censura con la quale si rivendica l’attribuzione di voti alla lista Udeur in tutte le ipotesi da ricondurre all’unitaria fattispecie dell’assenza di crocesegno sul simbolo Udeur e dall’apposizione del nome del candidato Sindaco “Chiamparino” nello spazio riservato all’indicazione del nome del candidato consigliere della lista n. 27 Udeur.
Secondo parte appellante il voto espresso in tale modo sarebbe pienamente valido tanto per il sindaco che per la lista, risultando chiara la volontà dell’elettore di votare per una determinata lista e per un determinato candidato sindaco; questo modo di esprimere la preferenza non potrebbe poi essere ritenuto un segno di riconoscimento. Ed, invero, mentre vi potrebbero essere dubbi quando nello spazio a fianco del simbolo della lista sia scritta una preferenza per un candidato di un’altra lista, giacché, in tal caso, potrebbero sorgere reali dubbi circa la volontà dell’elettore in ordine al partito da votare, analoghi dubbi non dovrebbero esistere quando nello spazio per la preferenza del candidato consigliere sia scritto il nome del candidato sindaco. In tal caso, infatti, l’elezione del sindaco e quella dei consiglieri sarebbero del tutto “differenti” ed indipendenti l’una dall’altra, per cui non si potrebbe ritenere che, votando un candidato sindaco, si sia inteso votare un altro partito, diverso da quello ove si è scritto il nome del sindaco, perchè l’elezione dei consiglieri (e conseguentemente il voto di lista) è indipendente dall’elezione del sindaco e non sussiste “concorrenzialità” tra gli stessi. Il nome del candidato sindaco sarebbe quindi idoneo ad evidenziare la volontà dell’elettore di votare proprio quel candidato.
Il motivo è infondato.
Reputa la Sezione che nella fattispecie in esame correttamente non è stato attribuito il voto alla lista.
In primo luogo, infatti, detta modalità di manifestazione del voto si appalesa violativa della disciplina di legge (articoli 72 comma 3 e 73 comma 2 d.lgs. n. 267/2000), che richiede l’apposizione della croce sul contrassegno della lista.
La violazione della norma può essere considerata ininfluente solo ove risulti la chiara ed univoca volontà dell’elettore di votare la lista ed il segno apposto non possa costituire indice di riconoscimento dell’elettore.
Detta volontà non risulta ricavabile in termini univoci nella fattispecie, se si considera che, oltre a mancare la regolare espressione del voto con la croce sul simbolo UDEUR, fa difetto anche il collegamento con un suo candidato che, in quanto solo a tale lista riferibile, varrebbe quale diretto e unico collegamento: tale non è l’indicazione di Chiamparino, candidato sindaco collegato a ben dieci liste. Si deve, al riguardo, considerare che il sistema elettorale vigente per i Comuni consente l’espressione del voto anche solo per il candidato sindaco e non per la lista, per cui si può, ragionevolmente, presumere che i voti per il candidato Chiamparino, pur se espressi nello spazio delle preferenze per l’UDEUR, volessero esprimere solo la scelta per il sindaco e non anche per la lista.
A sostegno dell’assunto vale poi, in fatto, la circostanza che il simbolo dell’UDEUR si trovava quasi al centro della scheda elettorale, in corrispondenza del riquadro ove era segnato il nome del candidato sindaco collegato alla coalizione di liste, per cui, per chi avesse voluto votare solo il candidato sindaco, era particolarmente facile incorrere nell’errore di segnare il nome del candidato sindaco nello spazio delle preferenze dell’UDEUR.
Ne consegue che non possono in linea generale essere accolte le richieste di attribuzione di voti alle due liste dei ricorrenti e del controinteressato, espresse in siffatto modo.
4. L’appello deve essere pertanto respinto.
La mancata costituzione in giudizio delle parti appellate esonera il Collegio dalla statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello.
Nulla per le spese
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 Febbraio 2008 con l’intervento dei Sigg.ri:
(omissis)